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	<title>Contratto d&#039;istituto Archivi - UILSCUOLA</title>
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	<description>Federazione Uil Scuola RUA</description>
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	<title>Contratto d&#039;istituto Archivi - UILSCUOLA</title>
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	<item>
		<title>La UIL Scuola Rua ha diritto a partecipare alle riunioni di confronto e informativa</title>
		<link>https://uilscuola.it/la-uil-scuola-rua-ha-diritto-a-partecipare-alle-riunioni-di-confronto-e-informativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 13:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Contrattazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contrattazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori amministrativi]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Personale ATA]]></category>
		<category><![CDATA[Precari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Esprime grande soddisfazione il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, nel commentare il provvedimento giudiziario del Tribunale di Roma che «dichiara il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto».</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>È quanto deciso dal Tribunale di Roma nel provvedimento giudiziario emesso oggi.</em></p>
<p>Esprime grande soddisfazione il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, nel commentare il provvedimento giudiziario del Tribunale di Roma che «dichiara il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla <em>informazione </em>e al<em> confronto</em>».</p>
<p>La prima connotata come «<em>strumento di lavoro</em>», il secondo definito come «<em>esercizio dell’attività sindacale</em>» che il giudice non solo riconosce ma legittima «<em>per partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare</em>».</p>
<p>La decisione del Tribunale di Roma giunge in risposta alle iniziative giudiziali intraprese dalla Uil Scuola Rua in quanto esclusa dall’informazione di cui all’art.5 del Ccnl 2019\2021 per effetto del quale tale diritto era riservato ai titolari della contrattazione integrativa individuati, ai sensi dell’art. 30, nei soggetti firmatari del Ccnl. La stessa disposizione è stata reiterata all’art.6 in tema di confronto. Situazione normativamente inedita che ha comportato, a volte, l’instaurarsi di un sistema di relazioni sindacali inadeguato, scorretto, ora giudicato illegittimo.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-36371 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2024/04/UIL-SCUOLA-RUA-CONFRONTO-INFORMATIVA-CONTRATTO-TAVOLI-SINDACALI-1024x1024.png" alt="" width="654" height="654" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2024/04/UIL-SCUOLA-RUA-CONFRONTO-INFORMATIVA-CONTRATTO-TAVOLI-SINDACALI-1024x1024.png 1024w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2024/04/UIL-SCUOLA-RUA-CONFRONTO-INFORMATIVA-CONTRATTO-TAVOLI-SINDACALI-300x300.png 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2024/04/UIL-SCUOLA-RUA-CONFRONTO-INFORMATIVA-CONTRATTO-TAVOLI-SINDACALI-150x150.png 150w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2024/04/UIL-SCUOLA-RUA-CONFRONTO-INFORMATIVA-CONTRATTO-TAVOLI-SINDACALI-768x768.png 768w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2024/04/UIL-SCUOLA-RUA-CONFRONTO-INFORMATIVA-CONTRATTO-TAVOLI-SINDACALI-500x500.png 500w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2024/04/UIL-SCUOLA-RUA-CONFRONTO-INFORMATIVA-CONTRATTO-TAVOLI-SINDACALI.png 1080w" sizes="(max-width: 654px) 100vw, 654px" /></p>
<p>In base alla decisione del giudice di Roma:</p>
<p>«<em>Non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento dei diritti di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del Ccnl (…)».<br />
«Non può ritenersi legittimo escludere dai diritti in parola i soggetti sindacali non firmatari del Ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio dell’attività sindacale (…)»<br />
</em>«<em>All’esito della cognizione sommaria deve, perciò, dichiararsi il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto(…)»</em></p>
<p>Il ricorso – sottolineano gli Avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti – rappresenta una prima risposta all’insieme delle nostre azioni per il ripristino di un diritto. Un risultato che ci spinge a impegnarci per il pieno riconoscimento delle prerogative connesse anche alla contrattazione integrativa che in questa prima fase non sono state riconosciute ma che siamo certi troveranno risposte positive in sede giudiziaria stante i precedenti oramai codificati anche dall’Aran.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contratto, Tiziano Treu: la Uil Scuola Rua ha il diritto di partecipare ai tavoli contrattuali</title>
		<link>https://uilscuola.it/contratto-tiziano-treu-la-uil-scuola-rua-ha-il-diritto-di-partecipare-ai-tavoli-contrattuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 11:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Contrattazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contrattazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Treu, già Ministro del Lavoro e già Presidente del CNEL e dell’ARAN, ha predisposto un dettagliato parere in merito alla decisione di escludere la Uil Scuola Rua dai tavoli contrattuali a seguito della non firma sulla parte normativa.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Treu, già Ministro del Lavoro e già Presidente del CNEL e dell’ARAN, ha predisposto un dettagliato parere in merito alla decisione di escludere la Uil Scuola Rua dai tavoli contrattuali a seguito della non firma sulla parte normativa.</em></p>
<p>Nel parere, Treu fa riferimento alla nota del 6 dicembre 2022 in cui l’Aran, in risposta a un quesito posto da una istituzione scolastica, afferma che tutte le organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto parte del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 2019/21 &#8211; per cui anche la sola parte economica &#8211; a prescindere se la trattativa si riferisca alla parte economica o a quella normativa, devono essere ammesse al negoziato.</p>
<p>Treu ha evidenziato che:<br />
«la sottoscrizione del CCNL 2022 sugli istituti economici da parte dell’ANIEF è stata considerata sufficiente a legittimare la partecipazione alla trattativa in sede di istituto. Questo, si badi, a fronte di una situazione in cui la medesima associazione era, nel periodo considerato, firmataria esclusivamente del CCNL 2022. L&#8217; ANIEF, infatti, non è stata firmataria del precedente CCNL del 19 aprile 2018 e questo per il mancato superamento della soglia minima di rappresentatività richiesta ai fini dell&#8217;accesso alla contrattazione collettiva nazionale». Treu inoltre ricorda che nessuna delle altre sigle sindacali ha contestato la partecipazione dell’Anief e la nota dell’Aran creando un precedente giuridico oggi invalicabile.</p>
<p>Sottolinea ancora Treu:<br />
«La Uil Scuola Rua con specifico riferimento alla sottoscrizione del CCNL concernente il periodo 1° gennaio 2019 &#8211; 31 dicembre 2021, si trova, quindi, nella evidente condizione di aver sottoscritto i precedenti CCNL e la parte economica che indiscutibilmente è parte integrante e sostanziale del presente CCNL 2019-2021».</p>
<p>«Per quanto si è rilevato sopra &#8211; continua l’ex Ministro del Lavoro &#8211; la UIL Scuola Rua, nonostante la mancata firma del CCNL di luglio 2023, rimane protagonista non solo della storia della contrattazione collettiva del settore sia al livello nazionale che decentrato, ma anche della complessiva ed attuale disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro della Scuola».</p>
<p>«L&#8217; ARAN – ribadisce Treu &#8211; in coerenza con l&#8217;orientamento già espresso, deve riconoscere il diritto della UIL Scuola Rua a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, in conformità con i principi costituzionali e con il ruolo di agente negoziale che la UIL Scuola Rua ha svolto anche nella tornata 2022 -2023».</p>
<p>Sulla vicenda si esprime anche il Segretario generale Uil Scuola Rua , Giuseppe D’Aprile:<br />
“Limitare oggi la partecipazione alla contrattazione integrativa, agli occhi di tutti le migliaia di iscritti della UIL, appare come un evidente atto discriminatorio che mina il principio di uguaglianza e uniformità di trattamento”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/contratto-tiziano-treu-la-uil-scuola-rua-ha-il-diritto-di-partecipare-ai-tavoli-contrattuali/">Contratto, Tiziano Treu: la Uil Scuola Rua ha il diritto di partecipare ai tavoli contrattuali</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Contratto sotto esame: le slides informative della Uil Scuola Rua</title>
		<link>https://uilscuola.it/il-contratto-sotto-esame-le-slides-informative-della-uil-scuola-rua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 09:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrattazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E' partita la campagna informativa della Uil Scuola Rua in merito all’ipotesi del Contratto istruzione e ricerca 2019-21. Ogni due giorni, sulle pagine social del nostro sindacato, pubblichiamo una slide che analizza alcuni punti salienti del contratto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/il-contratto-sotto-esame-le-slides-informative-della-uil-scuola-rua/">Il Contratto sotto esame: le slides informative della Uil Scuola Rua</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>E&#8217; partita la campagna informativa della Uil Scuola Rua in merito all’ipotesi del Contratto istruzione e ricerca 2019-21. Ogni due giorni, sulle pagine social del nostro sindacato, pubblichiamo una slide che analizza alcuni punti salienti del contratto.</strong></em></p>
<p><strong>SLIDE N.1 &#8211; RELAZIONI SINDACALI – FONDO DI ISTITUTO E TRASPARENZA</strong></p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-32453 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/1.jpg" alt="" width="939" height="787" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/1.jpg 939w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/1-300x251.jpg 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/1-768x644.jpg 768w" sizes="(max-width: 939px) 100vw, 939px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La Rsu  i sindacati titolari delle relazioni potranno associare i nominativi ai compensi ricevuti dal personale docente e ATA relativi alle attività finanziarie con il fondo d’istituto?<br />
</strong>No, l’ipotesi del contratto lo vieta<br />
Secondo l’art.30 comma 10 lettera B3 sono oggetto di informativa le attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti <strong>“fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito”</strong></p>
<p><strong>SLIDE N.2 &#8211;  MOBILITA’ DOCENTI</strong></p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-32454 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/2.jpg" alt="" width="940" height="788" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/2.jpg 940w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/2-300x251.jpg 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/2-768x644.jpg 768w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p><strong>Sono un docente assunto sul sostegno da GPS I fascia con contratto finalizzato al ruolo. Posso chiedere assegnazione provvisoria o trasferimento una volta assunto a tempo indeterminato? Non ho figli e non assisto familiari disabili<br />
</strong>No, perché lo prevede la legge e il Contratto non è intervenuto per cambiarla.<br />
Il decreto legge n. 44/2023 (decreto PA) consente l’assegnazione provvisoria o il trasferimento solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove si è svolto l’anno di prova.<br />
L’ipotesi di CCNL 2019/21 all’art. 30 comma 4  lettera a1 conferma che sono oggetto di contrattazione le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, fatte salve le disposizioni di legge.</p>
<p><strong>SLIDE N.3 &#8211; ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE ATA &#8211; </strong><strong>INCARICHI SPECIFICI</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32455 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/3.jpg" alt="" width="939" height="787" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/3.jpg 939w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/3-300x251.jpg 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/3-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La Rsu e le organizzazioni sindacali territoriali possono definire i criteri di attribuzione dell’incarico specifico nel contratto di istituto?</strong><br />
No.<br />
Secondo l’art. 54 comma 3 dell’ipotesi del CCNL 2019/21 l’attribuzione degli incarichi è effettuata dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA, previo il solo confronto.<br />
Nel precedente contratto, invece, i criteri di attribuzione degli incarichi specifici venivano definiti in contrattazione di istituto.</p>
<p><strong>SLIDE N.4 &#8211; PERSONALE ATA</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32471 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/personale-ata-contratto-scuola-uil.png" alt="" width="940" height="788" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/personale-ata-contratto-scuola-uil.png 940w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/personale-ata-contratto-scuola-uil-300x251.png 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/personale-ata-contratto-scuola-uil-768x644.png 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p><strong>L&#8217;incarico specifico può essere rifiutato dal personale Ata? </strong></p>
<p>No. Il nuovo contratto prevede che l’incarico sarà assegnato direttamente dal dirigente scolastico</p>
<p>Nel precedente contratto, invece, la scuola procedeva con l&#8217;acquisizione della disponibilità da parte del personale interessato grazie alla pubblicazione di apposito bando interno.</p>
<p><strong>SLIDE N.5 &#8211; SOSTITUZIONE DELL&#8217;EX DSGA</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32543 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/DSGA-CONTRATTO-PILLOLE.png" alt="" width="940" height="788" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/DSGA-CONTRATTO-PILLOLE.png 940w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/DSGA-CONTRATTO-PILLOLE-300x251.png 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/DSGA-CONTRATTO-PILLOLE-768x644.png 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il funzionario chiamato a sostituire un collega assente per più di 90 giorni potrà rifiutare l’incarico?</strong></p>
<p>No, perché l’ipotesi di Contratto istituisce, di fatto, la reggenza obbligatoria.</p>
<p>L’art. 57 comma 3 dell’ipotesi di CCNL prevede, in prima ipotesi, l’assegnazione da parte dell’Ambito Territoriale dell’incarico di sostituzione ad un Funzionario privo di incarico di funzionario in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica (il che è irrealizzabile in mancanza di un organico dei Funzionari senza incarico di Elevate Qualificazioni).<br />
In seconda ipotesi, che sarà la norma, l’ incarico è conferito ad interim e non sarà rifiutabile. L’indennità di direzione pagata al 100% sarà completamente a carico del Fondo di Istituto dell’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico.</p>
<p><strong>SLIDE N.6 &#8211; PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE E ATA</strong></p>
<p><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32579 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-contratto-uil-scuola-rua.jpg" alt="" width="939" height="787" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-contratto-uil-scuola-rua.jpg 939w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-contratto-uil-scuola-rua-300x251.jpg 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-contratto-uil-scuola-rua-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px" /></p>
<p>L’ipotesi di contratto prevede un incremento del 10% della retribuzione per le attività aggiuntive del personale docente e Ata. E’ stato dunque incrementato il fondo per la retribuzione di tali attività?</strong></p>
<p>No<br />
Sono stati aumentati gli importi relativi alle prestazioni aggiuntive senza ampliare i fondi disponibili. In definitiva, rimanendo invariato l’importo totale delle risorse destinate a tutto il personale, si determina una riduzione di ore per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive o l’eliminazione di alcune di esse.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>SLIDE N.7 &#8211; RESPONSABILITA&#8217; DISCIPLINARE</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32662 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-di-contratto-responsabilita-disciplinare-uil-scuola-rua.jpg" alt="" width="939" height="787" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-di-contratto-responsabilita-disciplinare-uil-scuola-rua.jpg 939w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-di-contratto-responsabilita-disciplinare-uil-scuola-rua-300x251.jpg 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/pillole-di-contratto-responsabilita-disciplinare-uil-scuola-rua-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La delicata questione dei procedimenti disciplinari, che rappresenta un aspetto molto importante a garanzia dei diritti del personale della scuola, è stata regolamentata dall’ipotesi di contratto 2019-21?</strong></p>
<p>No, Per la seconda volta &#8211; era già avvenuto con il contratto 2016/18 &#8211; la materia viene rinviata a sequenza (art.178). Appare evidente che il Dirigente scolastico non può svolgere, allo stesso tempo, la funzione “inquirente” e quella “giudicante”. La materia non può essere più elusa.</p>
<p><strong>SLIDE N.8 &#8211; CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DOCENTI E ATA DI RUOLO</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32663 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/8.png" alt="" width="940" height="788" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/8.png 940w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/8-300x251.png 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/8-768x644.png 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p><strong>Con la nuova ipotesi di contratto continuerà l’attuale diritto per il personale di ruolo docente e Ata ad accettare incarichi a tempo determinato su spezzoni orario?</strong></p>
<p>No, l’art 47 per i docenti (ex art 36) e l’art. 70 per gli Ata (ex art.59) prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato solo su posto intero.<br />
Non sarà più garantito l’attuale diritto di poter accettare incarichi annuali su spezzoni orario.</p>
<p><strong>SLIDE N.9 &#8211; MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-32725 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/56.png" alt="" width="940" height="788" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/56.png 940w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/56-300x251.png 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2023/10/56-768x644.png 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p><strong>Le responsabilità dei collaboratori scolastici saranno aumentate rispetto a quelle previste nel precedente Contratto?</strong><br />
Sì.<br />
Il Contratto 2006/2009, nella tabella A &#8211; profili di area del personale ATA &#8211; prevedeva l’assistenza igienico-sanitaria ai <strong>SOLI</strong> alunni diversamente abili.<br />
L’Ipotesi di Contratto &#8211; Allegato A &#8211; oltre a prevedere l’assistenza igienico-sanitaria agli alunni diversamente abili, dispone che nelle mansioni ordinarie del collaboratore scolastico rientra a pieno titolo anche l’assistenza <strong>a tutti gli alunni nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.</strong></p>
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		<item>
		<title>Oggi, all&#8217;Aran, la firma definitiva del contratto relativa alla parte economica</title>
		<link>https://uilscuola.it/oggi-la-firma-definitiva-del-contratto-allaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 16:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrattazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contrattazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si completa l'iter formale e si pongono le premesse per far arrivare già nel mese di dicembre la liquidazione degli emolumenti arretrati oltre alll’adeguamento alle nuove posizioni stipendiali del personale. Continua la trattativa sulla parte normativa. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">Si completa l&#8217;iter formale e si pongono le premesse per far arrivare già nel mese di dicembre la liquidazione degli emolumenti arretrati oltre alll’adeguamento alle nuove posizioni stipendiali del personale. Continua la trattativa sulla parte normativa.</div>
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		<item>
		<title>Il parere del Garante della Privacy su compensi fondo di istituto / D&#8217;Aprile: Privacy o segreto di Stato?</title>
		<link>https://uilscuola.it/il-parere-del-garante-della-privacy-su-compensi-fondo-di-istituto-daprile-privacy-o-segreto-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Ricci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 15:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigenti scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>«Qui non c'è nessuna privacy che tenga, a meno di invocare il "segreto di stato" su atti e risorse pubbliche che, invece, devono essere trasparenti per una pubblica amministrazione».</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Garante per la protezione dei dati personali, con la nota 49472 del 28 dicembre 202o, ha fornito il proprio parere in merito alla legittimità o meno di rilasciare dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali, in particolare con riferimento alla richiesta, avanzata da queste ultime, di nominativi e compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d&#8217;istituto.</p>
<p>Una storia infinita – dichiara D’Aprile &#8211; che nasconde chiaramente l&#8217;attacco alla <em>libera</em> contrattazione dietro le cavillose e burocratiche esposizioni che dicono tutto ed il contrario di tutto e dove ognuno tira le proprie conseguenze.</p>
<p>Il quadro normativo vigente applicabile al c.d. &#8220;comparto scuola&#8221;- secondo il parere del Granate &#8211; non consente agli istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d&#8217;istituto. Pertanto &#8211; continua il parere &#8211; è possibile rendere disponibile alle parti sindacali, ad esempio, il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito &#8220;per fasce&#8221; o &#8220;qualifiche&#8221;, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio, anche se nel parere stesso riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere i nominativi per verificare se il contratto è stato o meno rispettato: «si possono comunicare dati personali ai rappresentanti dei dipendenti esclusivamente nella misura in cui tali dati siano necessari per permettere a questi ultimi di rappresentare adeguatamente gli interessi dei dipendenti ovvero qualora i dati in questione siano necessari per l´adempimento ed il controllo degli obblighi fissati in contratti collettivi»</p>
<p><em>«Qui non c&#8217;è nessuna privacy che tenga, a meno di invocare il <strong>&#8220;segreto di stato&#8221;</strong> su atti e <strong>risorse pubbliche</strong> che, invece, devono essere trasparenti per una pubblica amministrazione».</em></p>
<p>Il parere così articolato conclude ricordando, con una vasta esposizione sulla conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 e art. 5 d.lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno valutati dall&#8217;amministrazione al fine di consentire o meno l&#8217;ostensione della documentazione richiesta, che l&#8217;organizzazione sindacale può essere legittimata all&#8217;esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla «cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l&#8217;associazione [sindacale]»</p>
<p>Il Ministero con nota 2165 del 18 gennaio 2021 e con nota 594 del 20 aprile 2021, ha invitato tutti i Direttori Regionali di informare le istituzioni scolastiche rispetto ai chiarimenti espressi dall&#8217;Autorità in merito al trattamento di dati personali in esame ed assicurare loro supporto nell’applicazione degli indirizzi forniti dal Garante.</p>
<p><strong>Un attacco alla libera contrattazione</strong> che sottende il suggerimento non tanto esplicito di non fornire i nominativi alle organizzazioni sindacali e per il quale comportamento chiederemo al nostro Ufficio legale se ci sono gli estremi per un’azione giudiziaria.</p>
<p>Tutto ciò premesso, nel prendere atto del parere, rileviamo i seguenti punti e invitiamo ad inserire nel corpo del contratto gli elementi conoscitivi per verificare l&#8217;adempienza contrattuale, considerando che:</p>
<p>1)  <strong>Relazioni sindacali</strong>: per l&#8217;ennesima volta, sia l&#8217;Aran, che ha inoltrato la richiesta di parere, che il Garante, che ha dato il proprio parere, non hanno ritenuto di coinvolgere le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro nonostante l&#8217;argomento attenga alle relazioni sindacali. Si tratta sempre di un parere che non fa ‘giurisprudenza’ tra le parti, ma offre indicazioni per garantire come è giusto che sia la privacy dei lavoratori che delegano tra l&#8217;altro, i sindacati a tutelare i loro interessi.</p>
<p>2) <strong>Fonte normativa</strong>: come noto, un parere non rappresenta una fonte normativa ma assume un carattere ausiliario consistente in una semplice manifestazione di giudizio la cui finalità è quella di consigliare gli organi dell&#8217;amministrazione. Ciononostante, non si potrà evitare un utilizzo strumentale del parere del Garante creando ulteriori fonti di tensione e di conflittualità di cui la scuola non ha bisogno non permettendo un sereno svolgimento delle relazioni sindacali.</p>
<p>3) <strong>Trasparenza e controllo</strong>: rendere disponibile alle parti sindacali il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito &#8220;per fasce&#8221; o &#8220;qualifiche&#8221;, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio, non garantisce il principio di trasparenza e il principio del controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche da adottare attraverso la puntuale verifica di quanto concordato in sede di contrattazione integrativa di istituto per la ripartizione delle risorse del fondo e per l&#8217;attribuzione dei compensi accessori.</p>
<p>4<strong>) Consiglio di Stato</strong>: nella sentenza del luglio 2018  [n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. &#8211; N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018]  <strong>ripresa successivamente anche in diverse altre sentenze positive dei GDL</strong>,  il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la comunicazione alla RSU ed alle organizzazioni sindacali provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituendo violazione della riservatezza, purché sia rispettato l&#8217;obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.</p>
<p>Alla luce di tali considerazioni – continua D’Aprile &#8211; riteniamo che la posizione espressa dall&#8217;Autorità Garante non sia condivisibile e non esclude la possibilità di un ricorso all&#8217;Autorità Giudiziaria in caso di diniego.<br />
Lo stesso parere appare creare una palese contraddizione in quanto se da un lato non precluderebbe alle organizzazioni sindacali di acquisire dei dati disaggregati dall&#8217;altro prevede l&#8217;ipotesi per i diretti interessati di utilizzare gli ordinari strumenti di accesso agli atti per l&#8217;acquisizione degli stessi dati preclusi ai soggetti portatori di interessi diffusi. Ciò appare quasi anacronistico rispetto invece ad una normativa che ha esteso e ampliato la procedura dell&#8217;accesso agli atti rafforzato rispetto alle norme contenute nella legge 241/90, attraverso la procedura dell&#8217;accesso civico generalizzato.</p>
<p>Pertanto, la UIL Scuola, attraverso i propri Segretari Regionali interverrà sui singoli Direttori degli uffici scolastici regionali per aprire un confronto sulla vicenda e, dal momento che si vuole &#8220;regolamentare&#8221; la contrattazione, chiederà l&#8217;estensione concordata ad ogni elemento di conflitto e non solo quello di interesse datoriale.</p>
<p>In ultimo, ma non per ultimo, è utile ricordare che è la contrattazione di scuola che deve definire procedure e azioni sindacali senza condizionamenti. La contrattazione è per la scuola non per i lavoratori e si chiude solo se si raggiunge l&#8217;accordo. Considerando l&#8217;estensione del parere e la nota ai Direttori Regionali, bisogna fare riferimento a tutte le sentenze che devono far preoccupare anche il dirigente scolastico di fronte ad una nota burocratica che invece di tutelarli li lascia allo sbaraglio.</p>
<p>Oltre a valutare, come segreteria nazionale, di intraprendere un’azione giudiziaria, provvederemo in ogni caso a chiedere – conclude D’Aprile &#8211; una interlocuzione o un confronto con l&#8217;Autorità garante al fine di poter meglio chiarire le richieste delle organizzazioni sindacali a tutela del personale della scuola così da rimuovere i limiti indicati dall&#8217;Autorità nel proprio parere.</p>
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		<item>
		<title>Siglato il Contratto Integrativo sul Fondo per il Miglioramento dell&#8217;Offerta Formativa 2019 / 20</title>
		<link>https://uilscuola.it/siglato-contratto-integrativo-sul-fondo-miglioramento-dellofferta-formativa-2019-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Ricci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 15:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrattazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contrattazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigenti scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Liberate le risorse delle scuole. Ora le RSU possono attivare le contrattazioni. Con questo accordo si assegnano alle scuole le risorse del MOF e si rende più flessibile il loro utilizzo. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Liberate le risorse delle scuole. Ora le RSU possono attivare le contrattazioni. Con questo accordo si assegnano alle scuole le risorse del MOF e si rende più flessibile il loro utilizzo. </strong></p></blockquote>
<p>La Uil ha sostenuto la necessità di applicare a livello di scuola i contenuti del comma 6 dell&#8217;art. 40 del Contratto collettivo, prevedendo che le risorse eventualmente non utilizzate possano essere destinate a finalità diverse da quelle originarie. La contrattazione di istituto può rimodulare (anche in corso d&#8217;anno) le risorse non vincolate tra le finalità sulla base delle esigenze che vengono determinate dal PTOF.</p>
<p>La ripartizione è stata definita attraverso parametri chiari per consentite anche alle singole scuole e alle RSU la possibilità immediata di quantificare le risorse ad inizio d&#8217;anno, indipendentemente dai tempi di comunicazione e accredito delle risorse, per programmare accuratamente le attività.</p>
<p>Sono state affrontate e risolte alcune criticità che si erano manifestate negli anni a partire dal riconoscimento di uno specifico finanziamento alle scuole che registrano la presenza di convittori, del bilinguismo e trilinguismo nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, alla costituzione di un fondo dedicato alla copertura delle doppie indennità dei DSGA assenti.</p>
<p>E&#8217; stata inoltre chiarita la possibilità di accesso del personale con contratto a tempo determinato ai fondi per la valorizzazione docente.</p>
<p>Ancora una volta si rileva la forza della contrattazione che è in grado di modificare leggi e regolamenti, tutto questo però passa da una variazione culturale  che è in atto e che solo le RSU, unitariamente possono contribuire a determinare nelle singole Istituzioni scolastiche. Con la formazione che abbiamo già pianificato e che sarà organizzata sui singoli territori, si contribuisce a raggiungere tali obiettivi.</p>
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		<item>
		<title>Ptof, è la carta d&#8217;identità delle scuole</title>
		<link>https://uilscuola.it/ptof-la-carta-didentita-delle-scuole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Ricci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigenti scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un documento fondamentale: il piano è la carta di identità attraverso cui le istituzioni scolastiche si presentano alle famiglie e al territorio, delineando le rispettive scelte educative, formative, curricolari, didattiche, organizzative e le modalità di attuazione. </p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/ptof-la-carta-didentita-delle-scuole/">Ptof, è la carta d&#8217;identità delle scuole</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;anno scolastico appena avviato si porta a conclusione, presso tutte le scuole del nostro sistema nazionale di istruzione, il primo ciclo del piano triennale dell&#8217;offerta formativa riferito al periodo 2016/19.</p>
<p><strong>Un documento fondamentale</strong>: il piano in questione è la carta di identità attraverso cui le istituzioni scolastiche si presentano alle famiglie e al territorio, delineando le rispettive scelte educative, formative, curricolari, didattiche, organizzative nonché le conseguenti modalità di attuazione.</p>
<p><strong>La legge 107/2015</strong> stabilisce che il piano triennale dell&#8217;offerta formativa è da predisporre entro il mese di ottobre dell&#8217;anno scolastico precedente al triennio di riferimento e, pertanto, le istituzioni scolastiche già in queste prime fasi di avvio dell&#8217;anno scolastico hanno il compito di riprogettare i rispettivi piani riferiti al nuovo triennio 2019/22. (&#8230;)</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-4824 alignleft" src="http://uilscuola.it/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Scuola-d_oggi-pag8-091018-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2018/10/Scuola-d_oggi-pag8-091018-300x197.jpg 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2018/10/Scuola-d_oggi-pag8-091018-768x506.jpg 768w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2018/10/Scuola-d_oggi-pag8-091018-1024x674.jpg 1024w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2018/10/Scuola-d_oggi-pag8-091018.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/ptof-la-carta-didentita-delle-scuole/">Ptof, è la carta d&#8217;identità delle scuole</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dopo la comunicazione complessiva delle risorse si può procedere con le contrattazioni</title>
		<link>https://uilscuola.it/la-comunicazione-complessiva-delle-risorse-si-puo-procedere-le-contrattazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Ricci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 13:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori amministrativi]]></category>
		<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[DSGA]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questi giorni, ogni scuola, riceverà la comunicazione personalizzata sulla casella istituzionale. Il 28 settembre, il MIUR ha inviato la nota n. 19270 con la quale le istituzioni scolastiche hanno ricevuto una comunicazione con l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e delle altre voci relative all’anno scolastico. Ora si possono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/la-comunicazione-complessiva-delle-risorse-si-puo-procedere-le-contrattazioni/">Dopo la comunicazione complessiva delle risorse si può procedere con le contrattazioni</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni, ogni scuola, riceverà la comunicazione personalizzata sulla casella istituzionale. Il 28 settembre, il MIUR ha inviato la nota n. 19270 con la quale le istituzioni scolastiche hanno ricevuto una comunicazione con l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e delle altre voci relative all’anno scolastico. Ora si possono avviare le contrattazioni di scuola e le programmazioni delle attività dell’intero anno. La conoscenza di questa nota da parte della RSU è la base per aprire il confronto su tutte le materie che riguardano il personale, le risorse a disposizione e le attività da programmare. Insomma la conoscenza dei contenuti della nota sono un elemento preliminare al contratto, per questo la RSU deve esserne a conoscenza.</p>
<p>Da quest’anno, inoltre, le somme relative agli istituti contrattuali previsti all’articolo 40, verranno assegnate su di un unico piano gestionale. E’ il risultato della semplificazione introdotta dal nuovo CCNL.</p>
<p>Come previsto dal contratto integrativo per garantire l&#8217;utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell&#8217;Offerta Formativa e le eventuali risorse finanziarie rimaste non distribuite esse sono ripartite per singola istituzione scolastica e finalizzate ad incrementare la quota spettante di FIS- Fondo d&#8217;Istituto.</p>
<p>Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto la ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell&#8217;a.s. 2018-2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell&#8217;articolo 40 del CCNL scuola.</p>
<p><strong>Disfunzioni del sistema sul pagamento dei nuovi assunti</strong></p>
<p>A margine della riunione è stato nuovamente segnalato il problema del personale ex Co.co.co. assunto con contratto part time dal 1° settembre 2018, al quale &#8211; oltre alla riduzione salariale &#8211; è stato corrisposto lo stipendio del mese di settembre senza l’elemento perequativo previsto dal CCNL 2016/2018 e senza il bonus fiscale di 80 euro. Una ulteriore penalizzazione che va immediatamente sanata. La mancanza dell’elemento perequativo si riscontra anche negli stipendi del personale assunto con supplenze brevi. Queste disfunzioni a danno dei lavoratori risultano inaccettabili e vanno immediatamente corrette. La UIL Scuola intende seguire tutte le strade, comprese le vie legali.</p>
<p>Su questo punto i rappresentanti del MIUR hanno dichiarato di prendere in carico la questione, contattando direttamente NoiPa.</p>
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		<item>
		<title>Anche l’Aran conferma la piena contrattualizzazione</title>
		<link>https://uilscuola.it/anche-laran-conferma-la-piena-contrattualizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Ricci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 16:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrattazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito di una richiesta di consulenza da parte di una scuola pugliese sulla determinazione del “bonus merito” attraverso la contrattazione integrativa di scuola l’Aran si esprime positivamente, correggendo alcune prese di posizione che  rischiano di fuorviare quanto definito nell’articolo 22 del nuovo CCNL, la cui adozione a seguito di una intesa con il Miur [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito di una richiesta di consulenza da parte di una scuola pugliese sulla determinazione del “bonus merito” attraverso la contrattazione integrativa di scuola l’Aran si esprime positivamente, correggendo alcune prese di posizione che  rischiano di fuorviare quanto definito nell’articolo 22 del nuovo CCNL, la cui adozione a seguito di una intesa con il Miur è stata adottata anche per l’a.s. 2017/2018.</p>
<p>I criteri e le modalità di tale contrattazione sono stati oggetto di una nota unitaria di chiarimento da parte delle organizzazione sindacali che riportiamo di seguito  (in allegato)</p>
<p>Sullo stesso tema è intervenuto  il gabinetto del ministro,  con una nota del 13 agosto.</p>
<p>È appena il caso di ricordare che i pareri dell&#8217;Aran non hanno valore di cogenza generale. L’interpretazione autentica della norma contrattuale è rimessa alle parti  e non ad un singolo soggetto.<br />
L’ARAN non può trasformarsi da Agenzia negoziale a  ministero che svolge funzioni interpretative di atti legislativi e/o amministrativi.</p>
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	</channel>
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