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	<title>Ferie, permessi, assenze Archivi - UILSCUOLA</title>
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	<description>Federazione Uil Scuola RUA</description>
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	<title>Ferie, permessi, assenze Archivi - UILSCUOLA</title>
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	<item>
		<title>Le condizioni di salute di mio marito si sono notevolmente aggravate ed i tre giorni di congedo mensili non sono più sufficienti. Ho saputo che esiste un congedo molto lungo previsto nel D.L.vo 151, ma come posso chiederlo se il nostro contratto non ne parla?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/le-condizioni-salute-mio-marito-si-notevolmente-aggravate-ed-tre-giorni-congedo-mensili-non-piu-sufficienti-saputo-esiste-un-congedo-lungo-previsto-nel-d-l-vo-151-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:41:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’art. 42, commi 5, 5 bis e 5 ter, del D.L.vo 151/2001 stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo può essere fruito anche dal personale della scuola [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/esperto/le-condizioni-salute-mio-marito-si-notevolmente-aggravate-ed-tre-giorni-congedo-mensili-non-piu-sufficienti-saputo-esiste-un-congedo-lungo-previsto-nel-d-l-vo-151-m/">Le condizioni di salute di mio marito si sono notevolmente aggravate ed i tre giorni di congedo mensili non sono più sufficienti. Ho saputo che esiste un congedo molto lungo previsto nel D.L.vo 151, ma come posso chiederlo se il nostro contratto non ne parla?</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 42, commi 5, 5 bis e 5 ter, del D.L.vo 151/2001 stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo può essere fruito anche dal personale della scuola in base a due articoli del nostro CCNL:<br />
1. l’art. 12 (Congedi parentali), che dispone l’applicazione nel comparto del D.L.vo 151/2001;<br />
2. l’art. 15 (Permessi retribuiti), in cui si stabilisce (al comma 7) che “il dipendente ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.<br />
Il congedo (che comporta il diritto a percepire una indennità corrispondente all&#8217;ultima retribuzione) è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno; in caso contrario è necessaria una specifica richiesta medica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/esperto/le-condizioni-salute-mio-marito-si-notevolmente-aggravate-ed-tre-giorni-congedo-mensili-non-piu-sufficienti-saputo-esiste-un-congedo-lungo-previsto-nel-d-l-vo-151-m/">Le condizioni di salute di mio marito si sono notevolmente aggravate ed i tre giorni di congedo mensili non sono più sufficienti. Ho saputo che esiste un congedo molto lungo previsto nel D.L.vo 151, ma come posso chiederlo se il nostro contratto non ne parla?</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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		<item>
		<title>Esiste ancora la possibilità di fruire dell’anno sabbatico? A quali condizioni?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/esiste-ancora-la-possibilita-fruire-dellanno-sabbatico-quali-condizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:37:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Vorrei prendere l’anno sabbatico, ma non conosco i riferimenti legislativi. La richiesta è soggetta alla valutazione del dirigente? L’ art. 26, comma 14 della legge 448/1998 stabilisce che “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="testoNotiziaInterna">
<p><em>Vorrei prendere l’anno sabbatico, ma non conosco i riferimenti legislativi. La richiesta è soggetta alla valutazione del dirigente?</em></p>
<p>L’ art. 26, comma 14 della legge 448/1998 stabilisce che “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.<br />
La Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero, prot. 7574 del 6 marzo 2000, chiarisce che:<br />
i dipendenti non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta e pertanto la fruizione del periodo di assenza in parola è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione;<br />
l’aspettativa in questione non può essere frazionata in più periodi inferiori all’anno scolastico; pertanto la fruizione di un periodo di aspettativa inferiore all’anno scolastico esaurisce, nell’arco del decennio in considerazione, la possibilità di richiedere -allo stesso titolo- ulteriori periodi di assenza.</p>
</div>
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		<item>
		<title>Gli iscritti ad associazioni di volontariato hanno diritto a permessi retribuiti?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/gli-iscritti-ad-associazioni-volontariato-diritto-permessi-retribuiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:31:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Mi sono iscritta ad una Associazione di volontariato e tra un mese sarò impegnata per 5 giorni in una iniziativa a favore di un gruppo di anziani. E’ vero che per assentarmi dal lavoro posso chiedere solo l’aspettativa (con la conseguente perdita dello stipendio)? L’art. 15 del CCNL (Permessi retribuiti) stabilisce che il personale della [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mi sono iscritta ad una Associazione di volontariato e tra un mese sarò impegnata per 5 giorni in una iniziativa a favore di un gruppo di anziani. E’ vero che per assentarmi dal lavoro posso chiedere solo l’aspettativa (con la conseguente perdita dello stipendio)?</em></p>
<p>L’art. 15 del CCNL (Permessi retribuiti) stabilisce che il personale della scuola “ha diritto, inoltre, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.<br />
Sul volontariato possiamo fare riferimento a due leggi, in base alle quali i permessi retribuiti sono previsti solo per le attività di protezione civile. Negli altri casi si può chiedere la flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni, oppure l’aspettativa senza assegni.<br />
In particolare:<br />
<strong>1. l’art. 17 della legge 266/1991</strong> attribuisce ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome la possibilità di espletare l&#8217;attività di volontariato con il diritto di fruire delle forme dì flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi;<br />
<strong>2. il DPR 194/2001</strong> consente ai volontari operanti nelle organizzazioni della protezione civile di assentarsi dal lavoro per l&#8217;espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi.<br />
I volontari che partecipano all&#8217;opera di soccorso hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro. L’onere della retribuzione è a carico del fondo per la protezione civile per cui il datore di lavoro deve avanzare richiesta di rimborso all’Autorità della Protezione civile competente.<br />
L’assenza può essere protratta per un periodo non superiore a 30 gg. consecutivi e fino a 90 gg. nell&#8217;anno; nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I permessi per il diritto allo studio vanno tutti documentati?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/permessi-diritto-allo-studio-vanno-tutti-documentati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:30:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Questo anno ho ottenuto le 150 ore di permesso per il diritto allo studio. Il dirigente mi ha chiesto la certificazione di tutte le assenze e mi trovo in difficoltà, perchè qualche volta non ho frequentato il corso a cui sono iscritta. Dove trovo la normativa sulla materia? A che cosa posso andare incontro se [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Questo anno ho ottenuto le 150 ore di permesso per il diritto allo studio. Il dirigente mi ha chiesto la certificazione di tutte le assenze e mi trovo in difficoltà, perchè qualche volta non ho frequentato il corso a cui sono iscritta. Dove trovo la normativa sulla materia? A che cosa posso andare incontro se non giustifico tutte le assenze?</em></p>
<p>La normativa generale sui permessi per il diritto allo studio è contenuta nell’ art. 3 del DPR 395/1988, richiamato nell’art. 146, lettera g/ 1 del CCNL in vigore.<br />
I criteri per la fruizione sono definiti in sede di contrattazione regionale con cadenza quadriennale (art. 4, comma 4, lettera “a”). A meno che il Contratto regionale non stabilisca diversamente, il citato art. 3 del DPR 395/1968 dispone che il personale è tenuto a presentare la certificazione attestante l’iscrizione ai corsi o alle scuole, la frequenza e la partecipazione agli esami finali. In mancanza di tali certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali (comma 6).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come si calcolano le ferie del personale ATA con orario articolato in cinque giorni settimanali?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/si-calcolano-le-ferie-del-personale-ata-orario-articolato-cinque-giorni-settimanali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:30:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Sono collaboratore scolastico in un istituto che svolge l’attività su 5 giorni alla settimana. Fino allo scorso anno ho avuto 32 giorni di ferie, ma il nuovo DSGA sostiene che me ne spettano 27, perché l’art. 13, c. 5 stabilisce che per il personale ATA in servizio per 5 giorni alla settimana, ogni giornata di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sono collaboratore scolastico in un istituto che svolge l’attività su 5 giorni alla settimana. Fino allo scorso anno ho avuto 32 giorni di ferie, ma il nuovo DSGA sostiene che me ne spettano 27, perché l’art. 13, c. 5 stabilisce che per il personale ATA in servizio per 5 giorni alla settimana, ogni giornata di ferie viene calcolata per 1,2.</em></p>
<p>Il calcolo di una giornata di ferie per 1,2 avviene solo nel caso in cui il dipendente ATA fruisca di un periodo di ferie inferiore alla settimana. Se –per esempio- un collaboratore scolastico fruisce nel corso dell’anno di 5 giorni di ferie, occorre calcolare 5 x 1,2 = 6 e sottrarre il risultato (6) al numero dei giorni di ferie spettanti che, se sono 32, si riducono a 26. Ma se il collaboratore fruisce le ferie per periodi non inferiori alla settimana, ha diritto a complessivi 32 giorni all’anno, senza alcuna detrazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/esperto/si-calcolano-le-ferie-del-personale-ata-orario-articolato-cinque-giorni-settimanali/">Come si calcolano le ferie del personale ATA con orario articolato in cinque giorni settimanali?</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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		<item>
		<title>Il congedo per malattia finisce con la data indicata nel certificato medico o con la effettiva ripresa del servizio?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/congedo-malattia-finisce-la-data-indicata-nel-certificato-medico-la-effettiva-ripresa-del-servizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:22:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In congedo per malattia fino a giovedì, sono rientrato a scuola il lunedì successivo, poiché venerdì è il mio giorno libero e sabato la scuola è chiusa. Devo giustificare le giornate di assenza da venerdì a domenica? Terminato il congedo stabilito nel certificato medico, il docente è considerato a disposizione della scuola per assolvere gli [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>In congedo per malattia fino a giovedì, sono rientrato a scuola il lunedì successivo, poiché venerdì è il mio giorno libero e sabato la scuola è chiusa. Devo giustificare le giornate di assenza da venerdì a domenica?</em></p>
<p>Terminato il congedo stabilito nel certificato medico, il docente è considerato a disposizione della scuola per assolvere gli obblighi di servizio definiti nel CCNL. Se tali obblighi non sono previsti per le giornate di venerdì e sabato, è legittimo che il docente rientri in classe lunedì e che le giornate di venerdì, sabato e domenica vengano considerate come servizio a tutti gli effetti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/esperto/congedo-malattia-finisce-la-data-indicata-nel-certificato-medico-la-effettiva-ripresa-del-servizio/">Il congedo per malattia finisce con la data indicata nel certificato medico o con la effettiva ripresa del servizio?</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quali sono esattamente le “gravi patologie”?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/quali-esattamente-le-gravi-patologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:19:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Soffro di una grave forma di ulcera e periodicamente devo seguire delle cure. Posso fare rientrare le assenze nelle gravi patologie? Le “gravi patologie” (art. 17, comma 9) sono quelle che “richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”. La norma, volutamente generica, non definisce le malattie sia perché le parti firmatarie del contratto non hanno competenze [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Soffro di una grave forma di ulcera e periodicamente devo seguire delle cure. Posso fare rientrare le assenze nelle gravi patologie?</em></p>
<p>Le “gravi patologie” (art. 17, comma 9) sono quelle che “richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”. La norma, volutamente generica, non definisce le malattie sia perché le parti firmatarie del contratto non hanno competenze mediche, sia perché un eventuale elenco avrebbe escluso tutte quelle non citate nell’elenco stesso, anche a causa di una semplice dimenticanza.<br />
Spetta al Servizio sanitario nazionale certificare se la malattia del dipendente rientra nelle “gravi patologie”. La norma è stata inserita per evitare che le degenze, le terapie e le conseguenze certificate delle terapie invalidanti possano determinare pesanti trattenute sullo stipendio fino a provocare il licenziamento del dipendente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quante volte si può fruire del congedo per matrimonio?</title>
		<link>https://uilscuola.it/esperto/quante-volte-si-puo-fruire-del-congedo-matrimonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[camilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:15:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nel 1980 mi sono sposato ed ho fruito dei 15 giorni di congedo matrimoniale. Nel 2000 ho divorziato ed ora sto per risposarmi. Il dirigente dice che il congedo per matrimonio non mi spetta, perchè ne ho già usufruito. A nostro avviso l’art. 15 del CCNL non esclude la possibilità di fruire del congedo più [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nel 1980 mi sono sposato ed ho fruito dei 15 giorni di congedo matrimoniale. Nel 2000 ho divorziato ed ora sto per risposarmi. Il dirigente dice che il congedo per matrimonio non mi spetta, perchè ne ho già usufruito.</em></p>
<p>A nostro avviso l’art. 15 del CCNL non esclude la possibilità di fruire del congedo più di una volta, in quanto i quindici giorni spettano “in occasione del matrimonio” senza precisare se è un diritto che spetta una sola volta. Poichè il divorzio e la possibilità di risposarsi è prevista dalla legge, a nostro avviso il congedo può essere attribuito anche in occasione di un secondo matrimonio.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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