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	<title>Ufficio Legale Nazionale Archivi - UILSCUOLA</title>
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	<description>Federazione Uil Scuola RUA</description>
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	<title>Ufficio Legale Nazionale Archivi - UILSCUOLA</title>
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		<title>Il Tribunale di Roma conferma la sentenza della Cassazione per il riconoscimento giuridico ed economico dell&#8217;anno 2013</title>
		<link>https://uilscuola.it/il-tribunale-di-roma-conferma-la-sentenza-della-cassazione-per-il-riconoscimento-giuridico-ed-economico-dellanno-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 12:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Legale Nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sentenza della Cassazione pubblicata da alcuni giorni che limita il riconoscimento dell’anno 2013, al solo riconoscimento giuridici non convince il Tribunale capitolino. Difatti con la sentenza pubblicata in data 27 maggio 2025, il tribunale ha ritenuto di dover richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all’ordinanza della Corte di cassazione n. 1633/2024 dell’11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">La sentenza della Cassazione pubblicata da alcuni giorni che limita il riconoscimento dell’anno 2013, al solo riconoscimento giuridici <strong>non convince il Tribunale capitolino.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Difatti con la sentenza pubblicata in data 27 maggio 2025, il tribunale ha ritenuto di dover richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all’ordinanza della Corte di cassazione n. 1633/2024 dell’11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte di cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra: Progressioni economiche: la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi; Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell’anzianità di servizio e l’avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.</p>
<p style="font-weight: 400;">In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l’anno 2013, nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pertanto, in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l’anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.</p>
<p style="font-weight: 400;">E conseguentemente condanna l’Amministrazione al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell’inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell’anno 2013, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore al 19.2.2025.</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>Come sempre sostenuto in merito all’aspetto economico continueremo a impegnarci su due fronti: quello contrattuale, sollecitando il Governo a individuare le risorse necessarie alla copertura del riconoscimento dell’anno 2013, e quello giudiziario, attraverso azioni che potranno condurci anche dinanzi alla Corte di Giustizia Europea.</em></p>
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		<title>DSGA, ex assistente amministrativo: per la Cassazione ha diritto all’inquadramento più favorevole</title>
		<link>https://uilscuola.it/dsga-ex-assistente-amministrativo-per-la-cassazione-ha-diritto-allinquadramento-piu-favorevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 09:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DSGA]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Legale Nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza pubblicata in data 5 maggio 2025 – su ricorso presentato dall’ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso - introducendo un principio di diritto fondamentale in materia di ricostruzione di carriera del DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale ha diritto ad ottenere l’inquadramento economico più favorevole escludendo l’applicazione a priori della temporizzazione.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ordinanza emessa a seguito di ricorso presentato dall’Ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso.</em></p>
<p>È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza pubblicata in data 5 maggio 2025 – su ricorso presentato dall’ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso &#8211; introducendo un principio di diritto fondamentale in materia di ricostruzione di carriera del DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale ha diritto ad ottenere l’inquadramento economico più favorevole escludendo l’applicazione a priori della temporizzazione.<br />
Il fatto riguardava un DSGA  proveniente dai ruoli  di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale aveva ottenuto con decreto la ricostruzione della carriera con riconoscimento di una anzianità complessiva di anni 29, mesi 10, giorni 10, comprensiva del servizio prestato quale assistente amministrativo; successivamente aveva ricevuto la notifica di un decreto con il quale il dirigente scolastico aveva, in autotutela, annullato il precedente decreto e proceduto ad una nuova ricostruzione della carriera con il meccanismo della temporizzazione di cui all’art. 8 del CCNL 2001 in luogo di quello già utilizzato, più favorevole al dipendente, della ricostruzione della carriera.<br />
La Cassazione ha chiarito come il comma 13 dell’art. 66, precisa, con disposizione specificamente riferita alla valutazione dell’anzianità del personale non docente, che: «Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche Il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall’art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli».<br />
Dunque, il meccanismo previsto dall’art. 142 CCNL del 2003 attraverso il richiamo al precedente art. 66 del CCNL del 1995 (derogato solo dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata, però, a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore: v. Cass. n. 4141/2011 cit.) non prevede automaticamente il riconoscimento di ‘tutta’ l’anzianità di servizio ma solo l’applicazione di quello tra i criteri in concreto più favorevole.<br />
In termini astratti non è possibile affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione (che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento prescindendo da quella effettiva) e la ricostruzione di carriera ‘pura’ (che distingue tra anzianità ai fini giuridici ed economici ed anzianità ai soli fini economici che si recupera dopo una certa anzianità) e tra i due metodi, si tratta di scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della immissione in ruolo quale DSGA, considerando che in nessun caso può essere prescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale al momento del primo inquadramento, perché non assicura la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto.</p>
<p><strong>In allegato l’ordinanza &gt;&gt;&gt;</strong></p>
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