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	<title>UILSCUOLA</title>
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	<description>Federazione Uil Scuola RUA</description>
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	<title>UILSCUOLA</title>
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	<item>
		<title>Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare)</title>
		<link>https://uilscuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-2026-2027-presentazione-delle-domande-a-partire-dal-6-maggio-da-confermare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chi può fare domanda e come saranno formate le graduatorie.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-2026-2027-presentazione-delle-domande-a-partire-dal-6-maggio-da-confermare/">Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare)</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Chi può fare domanda e come saranno formate le graduatorie. </em></strong></p>
<p>Con il <a href="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2026/04/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000068.22-04-2026.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026</strong></a> vengono disciplinate le modalità di costituzione degli <strong>elenchi regionali</strong> previsti dall’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 297/1994, per l’anno scolastico <strong>2026/2027</strong>.</p>
<p>Potranno presentare domanda i candidati che hanno partecipato a una delle procedure concorsuali bandite dal <strong>1° gennaio 2020</strong> in poi, purché la relativa graduatoria sia stata pubblicata entro il <strong>31 agosto 2025</strong> oppure nel periodo compreso tra il <strong>1° settembre e il 10 dicembre 2025</strong>.</p>
<p><strong>La presentazione delle domande avverrà presumibilmente dalle ore 9.00</strong> <strong>del 6 maggio alle</strong> <strong>ore 23.59 25 maggio (date da confermare).</strong></p>
<p><strong>QUALI CONCORSI SONO CONSIDERATI<br />
</strong>Rientrano tra le procedure interessate (posto comune e sostegno):<br />
1) concorsi ordinari 2020 per infanzia, primaria e secondaria;<br />
2) concorso straordinario 2020 scuola secondaria;<br />
3) compresi STEM 1;<br />
4) STEM 2;<br />
5) educazione motoria nella scuola primaria;<br />
6) concorsi PNRR 1 2023;<br />
7) concorsi PNRR 2 2024.</p>
<p><strong>PUNTEGGI MINIMI<br />
</strong>Per accedere agli elenchi, con esclusione del concorso straordinario 2020, è necessario aver conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della <strong>prova orale</strong>, pari a <strong>70 punti</strong>.</p>
<p>Per le classi di concorso della secondaria che prevedevano <strong>anche la prova pratica</strong>, il punteggio utile <strong>è dato dalla media tra prova pratica e colloquio</strong>.</p>
<p>Per il <strong>concorso straordinario 2020</strong>, bandito con DD n. 510/2020, purché il punteggio minimo sia di almeno <strong>56 punti</strong> nella <strong>prova scritta</strong>.</p>
<p><strong>CHI NON RIENTRA<br />
</strong>In ogni caso, non possono iscriversi agli elenchi i candidati che siano già titolari di un contratto di docenza a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.</p>
<p><strong>UNA SOLA REGIONE DI DESTINAZIONE<br />
</strong>Ogni candidato potrà scegliere <strong>una sola regione</strong> di destinazione, ma potrà partecipare distintamente per ciascuna procedura concorsuale per la quale possiede titolo.<br />
Se il candidato ha titolo per la stessa classe di concorso o tipologia di posto attraverso più concorsi, la posizione sarà determinata facendo riferimento alla procedura temporalmente precedente.<br />
Gli aspiranti saranno ordinati, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, secondo l’ordine cronologico dei concorsi, considerando la data di pubblicazione del bando.<br />
L&#8217;iscrizione può essere rinnovata annualmente anche cambiando regione.</p>
<p><strong>DUE SEZIONI PER CIASCUN ELENCO<br />
</strong>Ogni elenco regionale sarà articolato in due sezioni, utilizzate in questo ordine:<br />
<strong>&#8211; prima sezione</strong>, per chi ha svolto il concorso <strong>nella stessa regione</strong> in cui chiede l’iscrizione;<br />
<strong>&#8211; seconda sezione</strong>, per chi ha svolto il concorso in <strong>una regione diversa</strong> da quella scelta per l’inserimento.<br />
All’interno di ciascuna sezione, i candidati <strong>saranno graduati</strong> in base alla somma dei punteggi <strong>ottenuti nella prova scritta e nella prova orale</strong>.<br />
Per lo <strong>straordinario 2020</strong>, invece, sarà considerato il solo punteggio della <strong>prova scritta</strong>.</p>
<p><strong>RISERVA LEGGE N. 68/1999<br />
</strong>Resta salva l’applicazione della riserva prevista dalla <strong>legge n. 68/1999</strong> per le categorie protette.</p>
<p><strong>QUANDO SI UTILIZZANO GLI ELENCHI REGIONALI<br />
</strong>Gli elenchi regionali si utilizzano <strong>solo dopo</strong> che sono state esaurite tutte le altre possibilità di assunzione ordinarie.<br />
In particolare, vengono utilizzati <strong>per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto</strong> quando risultano esaurite:<br />
&#8211; le graduatorie dei vincitori dei concorsi;<br />
&#8211; le graduatorie degli idonei, comprese le integrazioni previste dalla normativa vigente (il cosiddetto <strong>elenco del 30%</strong>).</p>
<p><strong>TEMPI PER ACCETTARE LA NOMINA<br />
</strong>I candidati individuati tramite scorrimento degli elenchi regionali, destinatari di:<br />
&#8211; contratto a tempo indeterminato<br />
oppure<br />
&#8211; contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (se non ancora abilitati),<br />
devono <strong>accettare o rinunciare esplicitamente alla sede assegnata entro 5 giorni</strong>.</p>
<p>La mancata risposta nei termini equivale, di fatto, a rinuncia, con conseguente scorrimento della graduatoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-2026-2027-presentazione-delle-domande-a-partire-dal-6-maggio-da-confermare/">Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare)</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio</title>
		<link>https://uilscuola.it/supplenze-2026-27-incontro-al-mim-sulla-bozza-di-nota-operativa-domande-dal-16-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uilscuola.it/?p=51874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Definite le procedure per gli incarichi da GPS sostegno e per le supplenze annuali del personale docente, educativo e ATA.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/supplenze-2026-27-incontro-al-mim-sulla-bozza-di-nota-operativa-domande-dal-16-luglio/">Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Definite le procedure per gli incarichi da GPS sostegno e per le supplenze annuali del personale docente, educativo e ATA.</em></p>
<p>Il 29 aprile si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/27.<br />
Il documento, come di consueto, riepiloga criteri e modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato, includendo per il personale docente le supplenze finalizzate al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno e le procedure di conferma sui posti di sostegno.<br />
La bozza tiene conto delle novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, e richiama il quadro normativo di riferimento per il personale ATA, disciplinato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.</p>
<p>Sono state definite anche le tempistiche della procedura informatizzata tramite <strong>Istanze On Line (POLIS)</strong> per il personale docente e educativo:<br />
&#8211; dal <strong>16 al 29 luglio 2026</strong> per incarichi finalizzati al ruolo da GPS I fascia sostegno (fase provinciale), conferme su sostegno e supplenze al 31/8 e 30/6;<br />
&#8211; dal <strong>14 al 18 agosto 2026</strong> per la fase interprovinciale degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS I fascia sostegno.</p>
<p><strong>L’amministrazione ci ha informato che l’apertura della funzione per l’iscrizione negli elenchi regionali sarà disponibile dal 6 al 25 maggio (date da confermare).</strong></p>
<p>Il personale scolastico <strong>già di ruolo</strong> che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 1° settembre 2025 o anni precedenti, qualora in possesso dei requisiti previsti, può partecipare a tutte le procedure previste, nei limiti stabiliti dagli articoli 47 e 70 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21. Non possono partecipare i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.<br />
Sono esclusi dalla partecipazione agli incarichi finalizzati al ruolo da GPS I fascia sostegno gli aspiranti inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento o del riconoscimento del titolo di specializzazione.</p>
<p><strong>PROCEDURA FINALIZZATA AL RUOLO &#8211; DOCENTI INSERTI A PIENO TITOLO NELLA I FASCIA GPS SOSTEGNO<br />
</strong>La procedura si distingue in <strong>due fasi</strong>:</p>
<p><strong>1) Fase provinciale</strong> (nella provincia di inserimento in GPS)<br />
<strong>Le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).<br />
</strong><strong>Attenzione: </strong><strong>Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano anche istanza di partecipazione alla procedura informatica per il conferimento delle supplenze al 31/8 e al 30/6.</strong></p>
<p>Partecipano <strong>esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo</strong> nella prima fascia GPS per il sostegno.</p>
<p>La procedura si svolge interamente tramite sistema informativo:<br />
&#8211; In una prima fase gli USR, prima dell’elaborazione degli incarichi a tempo determinato, inseriscono i posti disponibili per ciascuna scuola, distinti per tipologia di sostegno;<br />
&#8211; Successivamente, verificano le domande e procedono all’assegnazione automatizzata degli aspiranti alle sedi, sulla base della posizione in GPS e delle preferenze espresse.<br />
&#8211; Se il candidato ha indicato preferenze sintetiche (ad esempio un comune o un distretto), le scuole vengono ordinate automaticamente secondo il codice meccanografico.<br />
&#8211; Una volta concluse le operazioni, gli esiti vengono pubblicati e comunicati direttamente agli interessati nell’area riservata.</p>
<p><strong>Accettazione/rinuncia – conseguenze<br />
</strong>Nel momento in cui la procedura automatizzata assegna una <strong>scuola</strong>, il docente ha al massimo <strong>5 giorni</strong> per rispondere, o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a <strong>decorrere dal 28 agosto</strong>, utilizzando l’apposita funzione indicata nel link presente nella comunicazione ricevuta. Se non si risponde entro questo termine, la mancata risposta vale come rinuncia.</p>
<p><strong>Attenzione</strong>: una volta che la <strong>scuola è stata assegnata</strong>, si è comunque esclusi da tutte le altre procedure di supplenza. Non si potrà più partecipare né agli incarichi al 31 agosto, né al 30 giugno, né alle supplenze brevi o agli interpelli, e nemmeno per altre classi di concorso o tipologie di posto. Questo vale anche, se ne ricorrono i presupposti, per le eventuali conferme su sostegno.<br />
In pratica, nel momento in cui arriva l’assegnazione della scuola, questa si può accettare oppure non accettare, ma in entrambi i casi il docente non potrà più accedere alle altre supplenze.<br />
Eventuali rinunce possono essere coperte dagli Uffici tramite surroghe, ma solo prima dell’avvio della fase interprovinciale.</p>
<p><strong>Nota bene<br />
</strong>&#8211; La presentazione dell’istanza è condizione essenziale per partecipare alla procedura: <strong>chi non la presenta è automaticamente escluso</strong>.<br />
&#8211; Chi <strong>non presenta domanda oppure, pur partecipando, non ottiene alcun incarico sulle sedi richieste</strong>, mantiene la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze (al 31 agosto, al 30 giugno e brevi) e, se ne ricorrono i presupposti, anche alle procedure di conferma su posto di sostegno.</p>
<p><strong>2</strong><strong>) Fase interprovinciale</strong> (se non si è ottenuto incarico nella fase provinciale)<br />
Al termine della procedura provinciale, gli Uffici pubblicano sui propri siti le sedi rimaste vacanti, per ogni grado di scuola, <strong>entro le ore 10:00 del 14 agosto 2026</strong>.<br />
Nello stesso giorno si apre una nuova finestra per presentare domanda: <strong>dalle ore 14:00 del 14 agosto fino alle ore 12:00 del 18 agosto.<br />
</strong>A questa fase possono partecipare solo i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno <strong>che hanno già partecipato alla fase provinciale senza rinunciare, ma che non hanno ricevuto alcuna proposta di incarico</strong>. Restano invece esclusi: chi non ha partecipato alla fase provinciale, chi è già stato soddisfatto e chi risulta rinunciatario.</p>
<p>La procedura si svolge interamente online.<br />
&#8211; I docenti devono presentare una nuova domanda tramite il sistema informativo, indicando la provincia (<strong>anche più province purché della stessa regione, pure diversa da quella di inserimento</strong>) e le tipologie di posto per cui hanno titolo. Dal momento in cui si apre questa fase, non sono più possibili scorrimenti o surroghe sulle assegnazioni provinciali già fatte.<br />
&#8211; Il sistema poi elabora le domande e crea, per ogni provincia e tipologia di posto, un elenco degli aspiranti basato sui dati delle GPS di origine.<br />
&#8211; Una volta pubblicati questi elenchi, si procede con l’assegnazione prima della provincia e poi della scuola, sempre tramite procedura informatizzata.</p>
<p><strong>Accettazione/rinuncia – conseguenze<br />
</strong>Anche in questa fase nel momento in cui la procedura automatizzata assegna una scuola, il docente ha al massimo 5 giorni per rispondere. Se non si risponde entro questo termine, la mancata risposta vale come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.</p>
<p><strong>Attenzione</strong>: In questa procedura è l’assegnazione della <strong>provincia</strong> a determinare l’esclusione da tutte le altre supplenze. Nel momento in cui il sistema informatizzato assegna una provincia, il docente <strong>è escluso automaticamente da tutte le altre procedure</strong>: non potrà più partecipare agli incarichi al <strong>31 agosto</strong>, al <strong>30 giugno</strong>, né alle <strong>supplenze brevi o agli interpelli</strong>, e nemmeno concorrere per <strong>altre classi di concorso o tipologie di posto</strong>.<br />
L’esclusione riguarda anche eventuali <strong>conferme su sostegno</strong>, se ne ricorrono i presupposti.<br />
In concreto, una volta assegnata la provincia, il docente può decidere se <strong>accettarla o rinunciarvi</strong>, così come potrà successivamente accettare o meno la sede scolastica assegnata. Tuttavia, <strong>in ogni caso</strong>, l’assegnazione della provincia comporta la <strong>definitiva esclusione da tutte le altre opportunità di supplenza</strong>.</p>
<p><strong>Nota bene<br />
</strong>&#8211; La presentazione dell’istanza è condizione essenziale per partecipare alla procedura: <strong>chi non la presenta è automaticamente escluso</strong>.<br />
&#8211; Chi <strong>non presenta domanda oppure, pur partecipando, non ottiene alcuna provincia richiesta</strong>, mantiene la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze (al 31 agosto, al 30 giugno e brevi) e, se ne ricorrono i presupposti, anche alle procedure di conferma su posto di sostegno.</p>
<p><strong>CONFERMA DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2026/2027<br />
</strong>Una volta concluse tutte le operazioni di immissione in ruolo, degli incarichi finalizzati al ruolo e delle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli Uffici avviano la fase relativa alla <a href="https://uilscuola.it/conferma-docente-di-sostegno-a-s-2026-27-destinatari-criteri-e-modalita/?doing_wp_cron=1777385607.8049309253692626953125" target="_blank" rel="noopener"><strong>conferma del docente a didattica su sostegno</strong></a> prevista dall’articolo 13 dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.</p>
<p>Si tratta di una procedura successiva e distinta, le cui modalità operative sono già definite nella <strong>nota ministeriale del 26 marzo 2026.</strong></p>
<p>In questo contesto, i docenti a tempo determinato che hanno i requisiti, e per i quali il dirigente scolastico ha concluso positivamente la verifica, devono esprimere la volontà di partecipare in modo <strong>definitivo, vincolante e irrevocabile</strong> all’interno della stessa istanza su Istanze On Line (POLIS) utilizzata per le nomine.<br />
<strong>Le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).<br />
</strong><strong>Attenzione: </strong><strong>Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano anche istanza di partecipazione alla procedura informatica per il conferimento delle supplenze al 31/8 e al 30/6.</strong></p>
<p><strong>SUPPLENZE AL 30/6, 31/8 E BREVI<br />
</strong>Per il conferimento delle supplenze del personale docente, educativo e ATA – sia al <strong>31 agosto</strong>, sia al <strong>30 giugno</strong>, sia per le <strong>supplenze brevi</strong> si fa riferimento a:<br />
&#8211; l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 per il personale docente ed educativo;<br />
&#8211; il D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 per il personale ATA.</p>
<p>Per il personale docente ed educativo le funzioni per la presentazione delle domande per gli incarichi al 31/8 e al 30/6 saranno disponibili <strong>dal 16 luglio 2026 (ore 14:00) al 29 luglio 2026 (ore 14:00)</strong>.<br />
Su questi aspetti sarà predisposta a breve una <strong>scheda riepilogativa</strong>, utile a sintetizzare procedure e casistiche, anche alla luce delle principali novità introdotte per il personale docente dalla nuova Ordinanza, tra cui:<br />
&#8211; l’assegnazione degli <strong>spezzoni pari o inferiori alle 6 ore</strong>;<br />
&#8211; il <strong>completamento orario</strong> da graduatorie di istituto;<br />
&#8211; la possibilità di <strong>ripescaggio nei turni successivi da GPS;<br />
</strong>&#8211; il nuovo sistema delle<strong> sanzioni.</strong></p>
<p>Tra le novità della procedura di convocazione, è previsto che le scuole possano visualizzare direttamente a sistema le classi di concorso esaurite per la propria istituzione scolastica, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Uffici competenti.<br />
Quando le GAE risultano esaurite o incapienti, si procede allo scorrimento delle GPS con le stesse modalità. Se anche le GPS non sono sufficienti, si passa alle Graduatorie di Istituto, utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici.<br />
Al termine di ogni turno di nomina, gli Uffici comunicano alle scuole quali classi di concorso o tipologie di posto risultano esaurite a livello provinciale e indicano quando avverrà il turno successivo. A partire da questa comunicazione, i dirigenti scolastici assegnano le supplenze, sia già disponibili sia sopravvenute, scorrendo immediatamente le graduatorie di istituto.</p>
<p><strong>OSSERVAZIONI UIL SCUOLA<br />
</strong>Nel corso del confronto sono state formulate alcune <strong>osservazioni puntuali</strong> per rendere la nota più chiara e uniformemente applicabile.</p>
<p><strong><em>Completamento orario per i docenti<br />
</em></strong>Occorre esplicitare nella nota la disciplina del completamento orario alla luce delle novità introdotte dalla nuova ordinanza, in particolare per le supplenze brevi da graduatorie di istituto, dove è ora possibile il completamento anche con frazionamento del posto intero, nel rispetto dell’unicità di insegnamento (posto comune/sostegno) e della compatibilità oraria.</p>
<p><strong><em>Fase interprovinciale – procedura da GPS I fascia finalizzata al ruolo<br />
</em></strong>È necessario distinguere in modo più chiaro le due fasi della procedura:<br />
&#8211; assegnazione della provincia;<br />
&#8211; assegnazione della sede scolastica.<br />
Vanno definiti con precisione tempi e modalità operative di ciascun passaggio.</p>
<p><strong><em>Priorità nella scelta della sede<br />
</em></strong>Si ritiene opportuno un esplicito richiamo ai criteri e alle modalità già previsti dal CCNI sulla mobilità (artt. 13 e 40, comma 1, punto IV), con l’indicazione puntuale di chi sono i familiari assistiti.</p>
<p><strong><em>Riserve dei posti GPS<br />
</em></strong>È necessario chiarire che le riserve dei posti devono essere gestite distintamente all’interno di ciascuna fascia GPS, evitando sovrapposizioni tra prima e seconda fascia.</p>
<p><strong><em>150 sedi già espresse l’anno precedente<br />
</em></strong>Sul piano operativo, è indispensabile migliorare la piattaforma, prevedendo che, per i docenti che non hanno cambiato provincia, siano visibili le 150 sedi già espresse nell’anno precedente, così da evitare la ricompilazione integrale della domanda.</p>
<p><strong><em>Personale ATA<br />
</em></strong>Permane la contrarietà rispetto alla previsione che vincola il personale già in servizio al 30/6 o al 31/8 a risolvere anticipatamente il contratto per accettarne un altro su diverso profilo esclusivamente prima della presa di servizio.<br />
Tale impostazione appare una scelta unilaterale, non supportata da riferimenti normativi e non coerente con il quadro regolamentare vigente.<br />
Abbiamo evidenziato inoltre l’incompatibilità con le modalità concrete di convocazione degli Ambiti Territoriali, che non consentono una scelta contestuale tra più profili, con conseguente penalizzazione dei lavoratori.<br />
Infine, abbiamo chiesto che siano chiarite in modo più esplicito anche le <strong>sanzioni in caso di rinuncia o abbandono della supplenza</strong>, al fine di garantire certezza applicativa e uniformità su tutto il territorio nazionale, e che sia esplicata la possibilità di frazionamento del posto intero da parte delle scuole al fine di favorire il completamento orario.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/supplenze-2026-27-incontro-al-mim-sulla-bozza-di-nota-operativa-domande-dal-16-luglio/">Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profilo professionale assistente per l&#8217;autonomia &#8211; Audizione alla Camera (MEMORIA UIL-UIL FPL-UIL SCUOLA)</title>
		<link>https://uilscuola.it/profilo-professionale-assistente-per-lautonomia-audizione-alla-camera-memoria-uil-uil-fpl-uil-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uilscuola.it/?p=51895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è svolta oggi l’audizione informale di UIL Confederazione, UIL FPL e UIL Scuola Rua presso le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge abbinate relative all’istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/profilo-professionale-assistente-per-lautonomia-audizione-alla-camera-memoria-uil-uil-fpl-uil-scuola/">Profilo professionale assistente per l&#8217;autonomia &#8211; Audizione alla Camera (MEMORIA UIL-UIL FPL-UIL SCUOLA)</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolta oggi l’audizione informale di UIL Confederazione, UIL FPL e UIL Scuola Rua presso le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge abbinate relative all’istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.</p>
<p>Di seguito il video dell&#8217;intervento del Segretario nazionale Uil Scuola, Roberto Garofani, che nel corso dell’audizione ha risposto alle domande dell’on. Manzi e dell’on. Amato (M5S). In allegato la memoria presentata alla Camera.</p>
<p><iframe title="Profilo professionale assistente per l&#039;autonomia - L&#039;intervento alla Camera di Roberto Garofani" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/dzzCU680dxk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/profilo-professionale-assistente-per-lautonomia-audizione-alla-camera-memoria-uil-uil-fpl-uil-scuola/">Profilo professionale assistente per l&#8217;autonomia &#8211; Audizione alla Camera (MEMORIA UIL-UIL FPL-UIL SCUOLA)</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organici scuola 2026/27, criteri e parametri per le classi in deroga</title>
		<link>https://uilscuola.it/organici-scuola-2026-27-criteri-e-parametri-per-le-classi-in-deroga-decreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per la UIL Scuola resta irrisolto il problema di fondo: si interviene ancora in deroga, senza modificare i parametri generali del DPR 81/2009. Continuiamo a sostenere che la denatalità non può essere considerata una penalizzazione, al contrario deve rappresentare una opportunità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/organici-scuola-2026-27-criteri-e-parametri-per-le-classi-in-deroga-decreto/">Organici scuola 2026/27, criteri e parametri per le classi in deroga</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Uil Scuola: quasi 1.500 posti in meno per i docenti rispetto al primo anno di attuazione. Misura utile ma insufficiente: senza nuovi investimenti e organici stabili il problema delle classi affollate resta irrisolto.</em></p>
<p>Si è svolto oggi 27 aprile l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto relativo agli <strong>indicatori per l’attivazione delle classi in deroga ai parametri del DPR 81/2009</strong>.</p>
<p>Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi legati al PNRR e punta a favorire una <strong>riduzione del numero di alunni per classe</strong>, soprattutto nei contesti caratterizzati da maggiore fragilità sociale, dispersione scolastica e spopolamento.</p>
<p><strong>Cosa prevede il decreto<br />
</strong>In apertura di incontro l’Amministrazione ha illustrato i punti principali della bozza di decreto interministeriale (MIM/MEF):<br />
1) introduzione di <strong>indicatori oggettivi</strong> (ESCS, dispersione scolastica, dispersione implicita, spopolamento) per individuare le scuole beneficiarie;<br />
2) definizione di <strong>soglie nazionali</strong> che determinano l’accesso alla deroga;<br />
3) possibilità di costituire classi con numeri ridotti:<br />
&#8211; fino a <strong>25 alunni nella primaria<br />
</strong>&#8211; fino a <strong>26 nella secondaria di I grado<br />
</strong>&#8211; fino a <strong>27 nella secondaria di II grado<br />
</strong>4) attribuzione agli <strong>Uffici scolastici regionali</strong> del compito di individuare le scuole e autorizzare le deroghe.</p>
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<p><strong>Posizione Uil Scuola<br />
</strong>Nel corso dell’incontro abbiamo ribadito come <a href="https://uilscuola.it/organici-docenti-2026-27-meno-posti-di-potenziamento-e-risposte-insufficienti-sul-sostegno/" target="_blank" rel="noopener">la riduzione del numero di alunni per classe sia una priorità per la qualità della scuola</a>. Tuttavia, così come già accaduto negli anni precedenti, il provvedimento rischia di avere un impatto limitato.<br />
Il principale nodo resta quello delle risorse. Le deroghe sono vincolate a un contingente ristretto di posti e devono essere attuate senza superare i limiti di organico. In questo modo, la riduzione degli alunni per classe è una possibilità circoscritta a poche realtà territoriali, con effetti inevitabilmente marginali. Non va dimenticato, infatti, che permangono ancora oltre 5.000 classi con numerosità superiore ai limiti di legge, segno evidente di una criticità strutturale che questo intervento non riesce a risolvere.</p>
<p>A ciò si aggiunge la complessità degli indicatori previsti, che rischia di rendere poco trasparente l’individuazione delle scuole beneficiarie e di lasciare fuori situazioni di disagio reale, creando possibili disparità tra territori. Anche la forte discrezionalità affidata agli Uffici scolastici regionali può determinare applicazioni non uniformi.</p>
<p>Per la UIL Scuola resta irrisolto il problema di fondo: si interviene ancora in deroga, senza modificare i parametri generali del DPR 81/2009. Continuiamo a sostenere che la denatalità non può essere considerata una penalizzazione, al contrario deve rappresentare una opportunità per ripensare il modello organizzativo della scuola, puntando su classi meno numerose, su una didattica più personalizzata e su una maggiore attenzione ai bisogni degli studenti. Resta altresì prioritario un investimento sugli organici che garantisca il diritto all’istruzione e un potenziamento del tempo scuola nella primaria.</p>
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		<title>Consulta: 70° anniversario, l&#8217;organo costituzionale più &#8216;giovane&#8217; della Repubblica</title>
		<link>https://uilscuola.it/consulta-70-anniversario-lorgano-costituzionale-piu-giovane-della-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dall'adulterio femminile allo stalking, 70 anni di sentenze che ci hanno cambiato la vita. </p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/consulta-70-anniversario-lorgano-costituzionale-piu-giovane-della-repubblica/">Consulta: 70° anniversario, l&#8217;organo costituzionale più &#8216;giovane&#8217; della Repubblica</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dall&#8217;adulterio femminile allo stalking, 70 anni di sentenze che ci hanno cambiato la vita. </strong></p>
<p>Roma, 22 apr. (Adnkronos) &#8211; La Corte costituzionale è l&#8217;organo &#8216;più giovane&#8217; della Repubblica perché, nonostante sia stata prevista dalla Costituzione in vigore dal 1° gennaio 1948 agli artt. 134-135-136-137, ha iniziato a funzionare concretamente solo nel 1956, circa dieci anni dopo la nascita della Repubblica Italiana (2 giugno 1946). Perché questo ritardo decennale? Le ragioni sono storiche e politiche.</p>
<p>L&#8217;Assemblea costituente fece una scelta di fondo: attribuire una &#8220;forza superlegislativa&#8221; alla nuova Costituzione così che le leggi ordinarie non potessero modificarla. Quindi fece seguire la previsione fra le Garanzie della Costituzione (titolo VI della parte II) di una Corte costituzionale.</p>
<p>L&#8217;intesa fra i costituenti sugli scopi e sulle funzioni di questo nuovo organo costituzionale non fu tuttavia unanime. Le forze politiche non erano completamente convinte che alla Corte dovessero essere deferiti i giudizi sull&#8217;incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di legge.</p>
<p>Il deputato Palmiro Togliatti nella seduta dell&#8217;11 marzo 1947 definì la Corte costituzionale una “bizzarria&#8221; &#8220;grazie alla quale degli illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del parlamento e della democrazia per esserne i giudici&#8221;.</p>
<p>Con Togliatti furono riluttanti molti altri costituenti, come Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, Luigi Einaudi scettici sul fatto che un organo potesse annullare le leggi approvate dal Parlamento, limitando il potere legislativo, lasciato alla mercè di pochi.</p>
<p>In questo contesto di serrato dibattito, tardarono ad essere approvate le leggi costituzionali e ordinarie necessarie perché la Corte potesse costituirsi concretamente e iniziare a funzionare attuando quanto previsto dalla Costituzione (art. 134 funzioni fondamentali; art. 135 sua composizione; art. 136 effetti delle sue decisioni sulle leggi).</p>
<p>Nel febbraio del 1948 la stessa Assemblea costituente (i cui poteri erano stati prorogati per due mesi) approvò la legge costituzionale n. 1 del 1948, che stabilisce chi e come può ricorrere alla Corte. Si dovettero attendere però cinque anni perché venissero approvate la legge costituzionale n. 1 del 1953 (riguardante il giudizio sull&#8217;ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo) e la legge ordinaria n. 87 dello stesso anno, che completano l&#8217;ordinamento della Corte.</p>
<p>Dopo lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni (svoltesi sempre nel 1953), altri ritardi furono dovuti alle difficoltà del Parlamento di trovare gli accordi necessari ad eleggere, con le elevate maggioranze richieste, i cinque giudici di sua competenza. Solo nel 1955 fu completata la prima composizione della Corte costituzionale, che si insediò nel palazzo della Consulta e si diede la prima necessaria organizzazione, emanando anche le norme regolamentari per la disciplina dei suoi procedimenti: le cosiddette &#8220;Norme integrative&#8221;. Sette anni dopo l&#8217;entrata in vigore della Costituzione, finalmente la Corte era in grado di funzionare.</p>
<p><strong>CONSULTA &gt;&gt;&gt; DALL&#8217;ADULTERIO FEMMINILE ALLO STALKING, 70 ANNI DI SENTENZE CHE CI HANNO CAMBIATO LA VITA</strong></p>
<p>Roma, 22 apr. (Adnkronos) &#8211; La Corte costituzionale celebra 70 anni di attività. Al via da domani le celebrazioni, in ricordo della prima riunione in udienza pubblica della Corte, il 23 aprile 1956 a seguito della quale i giudici costituzionali emisero la prima sentenza cancellando le disposizioni del Testo unico di Pubblica sicurezza del Codice penale fascista giudicate in contrasto con l&#8217;articolo 21 della Costituzione repubblicana che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p>
<p>Da allora la Consulta ha emesso oltre quattromila pronunce di illegittimità costituzionale (tra il 1956 e il 2025, su un totale di 20.139 giudizi sulle leggi, sono 4.124 le sentenze) che hanno cancellato disposizioni di legge o le hanno modificate, sostituite o finanche create. Sentenze che hanno contribuito a cambiare l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica ed anche la vita dei cittadini tutelando i diritti fondamentali, garantiti dalla Costituzione, in ambiti come le libertà, il lavoro, i rapporti familiari, la salute, l&#8217;istruzione. Sentenze a cui la Corte, in occasione del settuagenario, ha dedicato un&#8217;articolata opera di ricognizione, curata dall&#8217;attuale Collegio e pubblicata in una duplice forma di pubblicazione: una digitale, edita da Giuffrè Lefebvre; l&#8217;altra cartacea, edita da Treccani. L&#8217;opera omnia domani sarà presentata in Quirinale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.</p>
<p><strong>Queste alcune sentenze che ci hanno cambiato la vita:</strong></p>
<p><strong>Libertà di manifestazione del pensiero</strong>: la prima decisione della Corte costituzionale, la sentenza 1 del 1956, ha dichiarato incostituzionale una norma per contrasto con l&#8217;articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p>
<p><strong>Donne nei ruoli di vertice dello Stato e in magistratura</strong>: con la sentenza 33 del 1960, la Corte ha aperto alle donne la porta di molte carriere prima precluse, dichiarando l&#8217;illegittimità di una legge del 1919, nella parte in cui le escludeva da tutti gli uffici pubblici che implicassero l&#8217;esercizio di diritti e di potestà politiche. Dopo questa sentenza, nel 1963, una specifica legge ha consentito alle donne l&#8217;accesso a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura.</p>
<p><strong>Adulterio femminile e parità dei coniugi</strong>: mentre nel 1961 la sentenza 64 aveva affermato la legittimità della punizione del solo adulterio femminile per salvaguardare l&#8217;unità familiare, con la sentenza 126 del 1968 la Corte ha affermato la parità dei coniugi e, con la 147 del 1969, la natura discriminatoria del reato di adulterio che puniva soltanto la moglie adultera e non il marito.</p>
<p><strong> Anticoncezionali</strong>: la sentenza 49 del 1971 ha riconosciuto la liceità dell&#8217;attività divulgativa sugli anticoncezionali.</p>
<p><strong>Libertà di sciopero</strong>: con la sentenza 290 del 1974, la Corte ha affermato che la libertà di sciopero non può essere compressa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale; ha affermato inoltre che l&#8217;esercizio del diritto di sciopero non può essere assunto a legittima causa giustificatrice di licenziamento.</p>
<p><strong>Interruzione di gravidanza</strong>: la sentenza 27 del 1975 ha affermato l&#8217;illegittimità del delitto di procurato aborto, nella parte in cui punisce chi cagiona l&#8217;aborto per una donna consenziente anche qualora la gravidanza venga interrotta perché l&#8217;ulteriore gestazione implicherebbe un danno o un pericolo grave per la salute della madre.</p>
<p><strong>Radio libere</strong>: la Corte, con la sentenza 202 del 1976, ha sancito la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale.</p>
<p><strong>Plagio</strong>: con la sentenza 96 del 1981, la Corte ha affermato l&#8217;illegittimità del reato di plagio per l&#8217;arbitrarietà della sua concreta applicazione, astrattamente riferibile a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro, in assenza di alcun sicuro parametro per accertarne l&#8217;intensità.</p>
<p><strong>Obiezione di coscienza</strong>: la sentenza 164 del 1985 ha dichiarato la legittimità dell&#8217;obiezione di coscienza e della possibilità di prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.</p>
<p><strong>Insegnamento della religione cattolica</strong>: la Corte, con la sentenza 203 del 1989, ha affermato il diritto di scegliere se avvalersi dell&#8217;insegnamento della religione cattolica nella scuola, senza che l&#8217;esercizio della scelta dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.</p>
<p><strong>Fumo passivo</strong>: con la sentenza 202 del 1991, la Corte ha affermato la necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo cosiddetto passivo, trattandosi di un bene fondamentale primario e costituzionalmente garantito.</p>
<p><strong>Par condicio</strong>: dopo avere già emesso la sentenza 420 del 1994 in tema di applicabilità del pluralismo interno alle emittenti radiotelevisive private, la sentenza 155 del 2002 ha affermato l&#8217;obbligo delle emittenti radiotelevisive di assicurare la par condicio tra i soggetti partecipanti alle trasmissioni di comunicazione politica.</p>
<p><strong>Ricongiungimento familiare</strong>: la sentenza 28 del 1995 ha attribuito al lavoratore immigrato il diritto al ricongiungimento familiare, a condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari &#8221;normali condizioni di vita&#8221;.</p>
<p><strong>Cognome materno</strong>: se la Corte nel 1988, con la sentenza 176, aveva riconosciuto la legittimità dell&#8217;attribuzione del cognome paterno ai figli, con la sentenza 61 del 2006 l&#8217;ha definita &#8221;retaggio di una concezione patriarcale della famiglia&#8221; e di una &#8221;tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell&#8217;ordinamento e con il valore costituzionale dell&#8217;uguaglianza tra uomo e donna&#8221;. La sentenza 131 del 2022 ha dichiarato infine incostituzionale l&#8217;automatica assegnazione del cognome paterno ai figli.</p>
<p><strong>Procreazione medicalmente assistita</strong>: la sentenza 151 del 2009 ha affermato l&#8217;irragionevolezza della previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre per ciascun impianto, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna, e ha riconosciuto al medico la possibilità di valutare ogni singolo caso. La sentenza 162 del 2014 ha poi sancito l&#8217;illegittimità del divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora siano state diagnosticate cause di sterilità o infertilità assolute e irreversibili. Con la sentenza 161 del 2023, la Corte ha invece confermato l&#8217;irrevocabilità del consenso dell&#8217;uomo dopo la fecondazione dell&#8217;ovulo, poiché funzionale a salvaguardare preminenti interessi, fra cui la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell&#8217;embrione.</p>
<p><strong>Congedo per cura e assistenza</strong>: la Corte, con la sentenza 203 del 2013, ha riconosciuto il diritto del parente o dell&#8217;affine entro il terzo grado convivente al congedo per la cura e l&#8217;assistenza ai disabili.</p>
<p><strong>Adozion</strong>i: con la sentenza 278 del 2013, la Corte ha riconosciuto l&#8217;interesse dell&#8217;adottato a conoscere l&#8217;identità della madre biologica che abbia scelto di partorire nell&#8217;anonimato, mentre la 79 del 2022 ha affermato che la tutela dell&#8217;interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall&#8217;adozione.</p>
<p><strong>Stalking</strong>: la sentenza 172 del 2014 ha esaminato il reato di stalking (atti persecutori), non ravvisando profili di incostituzionalità.</p>
<p><strong>Fine vita</strong>: con la sentenza 242 del 2019, e nuovamente con la sentenza 135 del 2024, la Corte, nella prolungata assenza di una legge che regoli la materia, ha stabilito i requisiti per l&#8217;accesso al suicidio assistito: l&#8217;irreversibilità della patologia; la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili; la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale; la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.</p>
<p><strong>Ergastolo ostativo</strong>: già nel 1993 la Corte, pur affermando la legittimità costituzionale dell&#8217;ergastolo ostativo, aveva osservato che &#8221;inibire l&#8217;accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino con la giustizia, comporta una &#8216;rilevante compressione&#8217; della finalità rieducativa della pena&#8221;. Dal 2019 si sono susseguite alcune pronunce che hanno iniziato ad aprire nuove prospettive sull&#8217;ergastolo ostativo. Con la sentenza 253 del 2019, la Corte ha disinnescato l&#8217;automatismo penitenziario che precludeva la possibilità di misure extra-murarie per chi sceglie di tacere: infatti, se è legittimo premiare la collaborazione con la giustizia, non lo è punire la mancata collaborazione, elevandola aragione ostativa e assorbente qualsiasi altra considerazione relativa al caso concreto.</p>
<p><strong>Diritti degli invalidi totali</strong>: con la sentenza 152 del 2020, la Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale della norma che disponeva, per gli invalidi civili totali, che gli incrementi alla pensione di inabilità fossero concessi &#8221;ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni&#8221; anziché &#8221;ai soggetti di età superiore a diciotto anni&#8221;.</p>
<p><strong>Corrispondenza del detenuto in regime carcerario speciale (41-bis)</strong>: con la sentenza 18 del 2022, la Corte ha dichiarato illegittima la norma che subordinava a visto di censura la corrispondenza del detenuto sottoposto al &#8221;carcere duro&#8221; con il proprio difensore, ritenendo leso il diritto di difesa sancito dalla Costituzione.</p>
<p><strong>Volontariato</strong>: con la sentenza 72 del 2022, la Corte ha sottolineato la centralità della figura del volontario all&#8217;interno della riforma del Terzo settore del 2017, affermando come &#8221;all&#8217;origine dell&#8217;azione volontaria vi sia l&#8217;emergere della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell&#8217;apertura al bisogno dell&#8217;altro&#8221;.</p>
<p><strong>Affettività della persona detenuta</strong>: con la sentenza 10 del 2024, la Corte ha stabilito che è illegittimo il divieto assoluto per la persona detenuta di svolgere colloqui con il coniuge, parte dell&#8217;unione civile o persona stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/consulta-70-anniversario-lorgano-costituzionale-piu-giovane-della-repubblica/">Consulta: 70° anniversario, l&#8217;organo costituzionale più &#8216;giovane&#8217; della Repubblica</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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		<title>Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni</title>
		<link>https://uilscuola.it/decreto-pnrr-convertito-in-legge-elenchi-regionali-per-le-assunzioni-novita-sulla-mobilita-accolte-le-nostre-rivendicazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:08:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Convertito in legge il decreto PNRR: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità e misure su ATA, formazione e istituti tecnici. Accolte diverse richieste della UIL Scuola.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/decreto-pnrr-convertito-in-legge-elenchi-regionali-per-le-assunzioni-novita-sulla-mobilita-accolte-le-nostre-rivendicazioni/">Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pubblicata nella <strong>Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026</strong> la <strong>legge n. 50/2026</strong>, che converte il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. Il provvedimento è, in vigore dal <strong>21 aprile</strong>. Nel nostro approfondimento le principali novità del Decreto PNRR e le rivendicazioni accolte.</em></p>
<p><strong>NUOVI ELENCHI REGIONALI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO<br />
</strong>Le principali novità:</p>
<p><strong>&#8211; Graduatoria fondata esclusivamente sulle prove concorsuali</strong>: la posizione negli elenchi sarà determinata unicamente dal punteggio conseguito nelle prove scritta e orale.<br />
<strong>Si tratta di una scelta che, sebbene già presente nella bozza di decreto attuativo, non era prevista dal DL 45/2025: l’intervento normativo ha quindi recepito una precisa richiesta avanzata dalla UIL Scuola, volta a garantire maggiore uniformità e trasparenza. </strong></p>
<p><strong>&#8211; Ampliamento delle procedure concorsuali riconosciute: </strong>viene ora incluso anche il concorso straordinario DD n. 510/2020, svolto durante la fase emergenziale pandemica.<br />
<strong>Un risultato importante, <a href="https://uilscuola.it/elenchi-regionali-2026-27-uil-scuola-anche-gli-idonei-ai-concorsi-straordinari-devono-essere-inclusi/" target="_blank" rel="noopener">frutto di una nostra rivendicazione finalizzata a valorizzare percorsi selettivi</a> che, pur in condizioni straordinarie, hanno garantito standard di valutazione comparabili. </strong></p>
<p><strong>&#8211; Criterio dell’ordine cronologico dei bandi<br />
</strong>In caso di sovrapposizioni o situazioni di parità, prevale la data di pubblicazione del bando, superando il riferimento alla tempistica di svolgimento delle prove.<br />
<strong>Anche questo rappresenta <a href="https://uilscuola.it/attuazione-pnrr-e-avvio-anno-scolastico-25-26-pizzo-uil-al-senato-tutti-gli-idonei-vanno-assunti-senza-limiti-ed-eccezioni-rispettando-lordine-cronologico-di-graduatoria/" target="_blank" rel="noopener">un punto qualificante fortemente sostenuto dalla UIL Scuola</a> fin dall’avvio del confronto sugli elenchi regionali, con l’obiettivo di assicurare certezza del diritto e coerenza nelle procedure.<br />
</strong>Le stesse rivendicazioni le abbiamo proposte all’interno del CSPI.</p>
<p><strong>&#8211; Precedenza territoriale:</strong> priorità a chi sceglie la <strong>stessa regione in cui ha sostenuto il concorso</strong> rispetto a chi lo ha sostenuto in una regione diversa e si iscrive nella stessa regione.<br />
<strong>&#8211; Scelta vincolata della regione:</strong> ogni candidato potrà inserirsi in <strong>una sola regione</strong>; l’elenco avrà validità limitata ad un anno e potrà essere modificato negli anni successivi.</p>
<hr />
<p><strong>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ANCHE PER IL RICONGIUNGIMENTO A GENITORI OVER 65<br />
</strong>Viene ripristinata per legge, nell’ambito della sola mobilità annuale, la deroga che consente ai docenti soggetti a vincolo di accedere all’assegnazione provvisoria.<br />
In particolare, i docenti potranno richiedere il ricongiungimento al genitore che abbia compiuto i 65 anni di età, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 29/2024 superando così il blocco triennale.</p>
<p><strong>Si tratta di un intervento parziale che va nella direzione più volte indicata dalla UIL Scuola, che ha sempre espresso una netta contrarietà all’eccessiva rigidità dei vincoli sulla mobilità sia territoriale che annuale. <a href="https://uilscuola.it/mobilita-2026-27-cambiano-le-deroghe-ai-vincoli-figli-fino-a-14-anni-escluso-il-ricongiungimento-al-genitore-over-65/" target="_blank" rel="noopener">Una posizione ribadita anche in occasione della presentazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità</a> territoriale per l’a.s. 2026/2027, con l’obiettivo di tutelare i diritti personali e familiari del personale docente.</strong></p>
<hr />
<p><strong>ISTITUTI TECNICI: LIMITI ALLA FLESSIBILITÀ E AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI<br />
</strong>Le principali novità del Decreto PNRR e le rivendicazioni accolte:</p>
<p><strong>&#8211; Regolazione della quota di autonomia nel primo biennio.<br />
</strong>La norma interviene sull’utilizzo della quota di autonomia, prevedendo che le istituzioni scolastiche garantiscano una distribuzione equilibrata delle discipline. L’obiettivo è evitare situazioni di esubero o soprannumerarietà del personale, introducendo un vincolo più stringente rispetto al passato.</p>
<p><strong>&#8211; Aggiornamento del parametro per il numero di classi attivabili<br />
</strong>Viene aggiornato l’anno di riferimento per la determinazione del numero massimo di classi, che passa dall’a.s. 2023/2024 all’a.s. 2024/2025.</p>
<p><strong>Si tratta di interventi che recepiscono le criticità più volte evidenziate dalla UIL Scuola, a tutela sia della qualità dell’offerta formativa sia della stabilità degli organici.  Modifiche coerenti con le richieste avanzate dalla UIL Scuola, <a href="https://uilscuola.it/riforma-degli-istituti-tecnici-sospesa-la-mobilitazione/" target="_blank" rel="noopener">ribadite anche nel tavolo di confronto dell’8 aprile</a>, finalizzate ad allineare i parametri alla situazione più recente e reale del sistema scolastico</strong>.</p>
<hr />
<p><strong>ITS ACADEMY: UTILIZZO DEI LABORATORI DA PARTE DELLE IMPRESE<br />
</strong>Per rafforzare il collegamento con il sistema produttivo, gli <strong>ITS Academy</strong> potranno concedere l’uso dei laboratori tecnologici alle imprese del settore.<br />
L’utilizzo sarà consentito <strong>solo al di fuori dell’orario delle attività didattiche</strong> e le risorse generate dovranno essere reinvestite nelle attività formative, in linea con gli obiettivi del PNRR.</p>
<hr />
<p><strong>FRIULI-VENEZIA GIULIA: AUTONOMIA RAFFORZATA PER LE SCUOLE SLOVENE<br />
</strong>Prevista una disposizione specifica per la <strong>Regione Friuli-Venezia Giulia</strong>.<br />
Per il triennio 2027/2030 sarà possibile attivare <strong>autonomie scolastiche aggiuntive</strong> per le scuole con lingua di insegnamento slovena, in deroga ai limiti ordinari di dirigenti scolastici e DSGA, con una copertura finanziaria dedicata.</p>
<hr />
<p><strong>PNRR: PROROGA DEL SUPPORTO TECNICO, MA CON RIDUZIONE DEL PERSONALE<br />
</strong>Per la fase conclusiva dei progetti finanziati con fondi europei:<br />
&#8211; il contingente del <strong>Nucleo di supporto tecnico</strong> viene ridotto da 100 a 70 unità;<br />
&#8211; le attività di assistenza tecnico-amministrativa sono prorogate fino al <strong>31 dicembre 2026</strong>;<br />
&#8211; stanziati ulteriori <strong>20 milioni di euro</strong>.</p>
<hr />
<p><strong>PERSONALE ATA: RINVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO<br />
</strong>Slitta l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA:<br />
&#8211; prevista inizialmente per il 2026/2027,<br />
&#8211; viene posticipata all’<strong>anno scolastico 2027/2028</strong>.</p>
<hr />
<p><strong>FORMAZIONE DOCENTI: PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO SEMPLIFICATE<br />
</strong>Viene rivista la disciplina sull’accreditamento degli enti di formazione:<br />
&#8211; eliminato il requisito della <strong>esperienza quinquennale in almeno tre regioni</strong>;<br />
&#8211; i nuovi criteri saranno definiti tramite <strong>direttiva ministeriale</strong>, con l’obiettivo di rendere più accessibile il sistema della formazione continua.</p>
<hr />
<p><strong>RISORSE ATA: PREMIALITÀ PER LE REGIONI IN REGOLA CON IL DIMENSIONAMENTO<br />
</strong>Le risorse aggiuntive (pari a <strong>19 milioni di euro</strong>) per incarichi temporanei di personale ATA saranno destinate esclusivamente alle regioni che hanno rispettato i piani di dimensionamento della rete scolastica per il 2026/2027.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/decreto-pnrr-convertito-in-legge-elenchi-regionali-per-le-assunzioni-novita-sulla-mobilita-accolte-le-nostre-rivendicazioni/">Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratto Dirigenti scolastici 2022-24, terzo incontro all&#8217;ARAN</title>
		<link>https://uilscuola.it/contratto-dirigenti-scolastici-2022-24-terzo-incontro-allaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dirigenti scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Naddeo]]></category>
		<category><![CDATA[aran]]></category>
		<category><![CDATA[Area Istruzione e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[aumento retribuzione scuola]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL 2022 2024]]></category>
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		<category><![CDATA[equiparazione retributiva dirigenti]]></category>
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		<category><![CDATA[mobilità interregionale dirigenti]]></category>
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		<category><![CDATA[welfare scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La UIL Scuola, già nel precedente incontro, aveva evidenziato come le risorse stanziate nelle leggi di bilancio siano assolutamente insufficienti, in quanto non consentono neppure il recupero dell’inflazione. Alla luce della complessità e delle responsabilità proprie del ruolo del dirigente scolastico, per la UIL Scuola è indispensabile avviare un percorso concreto di equiparazione retributiva dei dirigenti scolastici agli altri profili dirigenziali della medesima Area Istruzione e Ricerca.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/contratto-dirigenti-scolastici-2022-24-terzo-incontro-allaran/">Contratto Dirigenti scolastici 2022-24, terzo incontro all&#8217;ARAN</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UIL Scuola: servono più risorse, mobilità al 100% e pieno riconoscimento del ruolo dei dirigenti.</strong></p>
<p>Il 20 aprile, presso l’ARAN, si è svolto il terzo incontro per il rinnovo del CCNL 2022/2024 dell’Area Istruzione e Ricerca, alla presenza del presidente Antonio Naddeo e del dott. Pierluigi Mastrogiuseppe, che ha nuovamente illustrato le risorse finanziarie disponibili per il rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici, stanziate nelle leggi di bilancio del triennio 2022/2024.<br />
La bozza presentata dall’ARAN non recepisce le richieste avanzate dalla UIL Scuola e contiene, come unico elemento di novità, l’aumento della percentuale dei posti destinati alla mobilità interregionale, che passerebbe dal 60% al 70%.</p>
<p>Per quanto riguarda la parte economica, come già anticipato nel precedente incontro, è previsto l’allineamento della retribuzione tabellare e della parte fissa a quella degli altri dirigenti di seconda fascia. Complessivamente, gli aumenti previsti per il triennio 2022/2024 ammonterebbero a circa 500 euro lordi per dipendente: di questi, 230 euro andrebbero a incrementare la retribuzione tabellare e 90 euro l’indennità di parte fissa. I restanti 180 euro sarebbero rimessi alla contrattazione integrativa e destinati alla retribuzione di risultato e/o al welfare.</p>
<p><strong>La posizione della UIL Scuola<br />
</strong>La UIL Scuola, <a href="https://uilscuola.it/rinnovo-contratto-dirigenti-scolastici-il-report-del-secondo-incontro-allaran/" target="_blank" rel="noopener">già nel precedente incontro</a>, aveva evidenziato come le risorse stanziate nelle leggi di bilancio siano assolutamente insufficienti, in quanto non consentono neppure il recupero dell’inflazione. Alla luce della complessità e delle responsabilità proprie del ruolo del dirigente scolastico, per la UIL Scuola è indispensabile avviare un percorso concreto di equiparazione retributiva dei dirigenti scolastici agli altri profili dirigenziali della medesima Area Istruzione e Ricerca.</p>
<p>Per la UIL Scuola restano fondamentali alcuni punti:</p>
<ul>
<li>l’innalzamento definitivo al 100% della percentuale dei posti disponibili per la mobilità interregionale;</li>
<li>la possibilità, nel corso degli incarichi individuali successivi al primo triennio nella medesima istituzione scolastica, di partecipare al mutamento di incarico per una nuova sede alla pari con i dirigenti in scadenza di contratto;</li>
<li>il riconoscimento integrale, in favore del dirigente scolastico, dei compensi relativi agli incarichi svolti nell’ambito del PNRR.</li>
</ul>
<p>Il presidente Naddeo si è reso disponibile a verificare le proposte avanzate e la loro fattibilità. Prima del prossimo incontro sarà pertanto trasmessa alle organizzazioni sindacali un’ulteriore bozza.</p>
<p>L’incontro si è concluso con l’aggiornamento del tavolo all’11 maggio.</p>
<p>Per la UIL Scuola hanno partecipato Rosa Cirillo e Andrea Codispoti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>TFA Sostegno XI ciclo 2025/2026: avviate le procedure. Nota MIM</title>
		<link>https://uilscuola.it/tfa-sostegno-xi-ciclo-2025-2026-avviate-le-procedure-nota-mim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Proposta di attivazione dei corsi dal 23 aprile al 7 maggio 2026. Previsti 30.241 posti. Nella nota il MIM richiama la necessità di una programmazione più attenta e coerente con il fabbisogno: un principio che da tempo la UIL Scuola sottolinea, evidenziando l’esigenza di un reale collegamento tra numero dei posti disponibili e fabbisogno nazionale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/tfa-sostegno-xi-ciclo-2025-2026-avviate-le-procedure-nota-mim/">TFA Sostegno XI ciclo 2025/2026: avviate le procedure. Nota MIM</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proposta di attivazione dei corsi dal 23 aprile al 7 maggio 2026. Previsti 30.241 posti. Nella nota il MIM richiama la necessità di una programmazione più attenta e coerente con il fabbisogno: un principio che da tempo la UIL Scuola sottolinea, evidenziando l’esigenza di un reale collegamento tra numero dei posti disponibili e fabbisogno nazionale di insegnanti di sostegno, per garantire continuità didattica e pieno diritto allo studio agli alunni con disabilità.</strong></p>
<p>Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’iter per l’attivazione dell’XI ciclo del TFA sostegno per l’a.a. 2025/2026, individuando un fabbisogno complessivo di 30.241 posti tra tutti gli ordini di scuola ad esclusione della scuola secondaria di II grado in cui non risultano posti disponibili.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-50568 aligncenter" src="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2026/04/2643410e-0321-4a26-bab2-1e926cd0b394.jpg" alt="" width="646" height="347" srcset="https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2026/04/2643410e-0321-4a26-bab2-1e926cd0b394.jpg 953w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2026/04/2643410e-0321-4a26-bab2-1e926cd0b394-300x161.jpg 300w, https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2026/04/2643410e-0321-4a26-bab2-1e926cd0b394-768x413.jpg 768w" sizes="(max-width: 646px) 100vw, 646px" /></p>
<p>Le Università potranno presentare le proposte di attivazione dei corsi dal 23 aprile al 7 maggio 2026, anche in convenzione, tenendo conto sia del fabbisogno territoriale sia degli idonei del ciclo precedente, che potranno essere ammessi in soprannumero.</p>
<p>Nella nota il Ministero richiama la necessità di una programmazione più attenta ed equilibrata: un’indicazione che va nella direzione di quanto la UIL Scuola chiede da anni, ovvero una coerenza reale tra percorsi attivati e fabbisogno effettivo, evitando squilibri territoriali e formazione non corrispondente alle necessità del sistema scolastico.</p>
<p>Come UIL Scuola continuiamo a sostenere che è indispensabile garantire un’offerta formativa strutturata e stabile, capace di rispondere in modo efficace alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, assicurando continuità didattica e pieno diritto allo studio agli alunni con disabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/tfa-sostegno-xi-ciclo-2025-2026-avviate-le-procedure-nota-mim/">TFA Sostegno XI ciclo 2025/2026: avviate le procedure. Nota MIM</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Congresso annuale della National Education Union- Brighton, 28 marzo-2 aprile</title>
		<link>https://uilscuola.it/congresso-annuale-della-national-education-union-brighton-28-marzo-2-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il congresso Neu ha tracciato le linee di indirizzo e di azione del sindacato: contrarioalla prassi di valutare ossessivamente gli alunni attraverso test, contrario ai tagli di ore dedicate ad arte, musica e ogni altra attività ontrary, ontrary alla scuola della performance, la NEU rivendica scuole inclusive e prassi pedagogiche basate sullo sviluppo del pensiero divergente, denuncia la presenza di progetti per le discipline STEM finanziate dall’industria bellica, e  - fatto che si aggrava nei tempi di crisi economica - la massiccia presenza di alunni in condizioni di povertà assoluta a cui non viene garantito un pasto gratuito almeno a scuola.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/congresso-annuale-della-national-education-union-brighton-28-marzo-2-aprile/">Congresso annuale della National Education Union- Brighton, 28 marzo-2 aprile</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La maggiore organizzazione sindacale inglese nel settore scuola ha celebrato il suo congresso annuale che rappresenta, non solo un momento di conferma o rinnovo delle strutture accompagnato da bilanci e nuovi programmi d’azione, ma anche un momento intenso di discussione interna su diversi temi e spunti per modellare la politica generale del sindacato.</p>
<p>Attraverso un totale di 42 mozioni programmate, alle quali ne sono state  aggiunte alre considerate urgenti, i delegati hanno discusso di:</p>
<ul>
<li>regole interne;</li>
<li>valutazione e curriculum (con una unanime condanna dell’oppressivo sistema di ispezione che ha già provocato alcuni suicidi tra gli Insegnanti);</li>
<li>la discriminazione e I tagli al budget che colpiscono studenti ed insegnanti disabili o appartenenti alla comunità LGBTQI+;</li>
<li>la privatizzazione dei percorsi di abilitazione degli insegnanti;</li>
<li>la lotta contro le politiche di estrema destra, giudicate pericolose per la libertà di insegnamento;</li>
<li>questioni più prettamente legate alla contrattazione, alle condizioni di lavoro e alla previdenza;</li>
<li>il taglio ai fondi per l’inclusione degli alunni con BES;</li>
<li>l’opposizione alle politiche di privatizzazione dei servizi educativi che negli anni passati hanno creato crescenti divari tra le comunità locali;</li>
<li>la violenza crescente nelle scuole;</li>
<li>le campagne internazionali di sostegno ai sindacati di Cuba, Ucraina, Palestina, Libano ed Iran</li>
</ul>
<p>Il sindacato inglese lamenta, da anni, la miopia della politica inglese, anche dell’attuale governo Labour, per quanto riguarda l’istruzione.</p>
<p>Il congresso Neu ha tracciato le linee di indirizzo e di azione del sindacato: contrarioalla prassi di valutare ossessivamente gli alunni attraverso test, contrario ai tagli di ore dedicate ad arte, musica e ogni altra attività ontrary, ontrary alla scuola della performance, la NEU rivendica scuole inclusive e prassi pedagogiche basate sullo sviluppo del pensiero divergente, denuncia la presenza di progetti per le discipline STEM finanziate dall’industria bellica, e  &#8211; fatto che si aggrava nei tempi di crisi economica &#8211; la massiccia presenza di alunni in condizioni di povertà assoluta a cui non viene garantito un pasto gratuito almeno a scuola.</p>
<p>La Sesta  Economia mondiale, con un grado importante di diversificazione sociale e culturale, rivela, dunque, attraverso I dati dell’analisi sindcale,  l’emergere e l’aumentare  di disuguaglianze che mettono a rischio la coesione sociale e alimentano i discorsi delle frange estremiste. Tuttavia, l’intensità della partecipazione dei delegati alla discussione su ciascuna mozione restituisce un’immagine vitale e propositiva del movimento sindacale inglese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/congresso-annuale-della-national-education-union-brighton-28-marzo-2-aprile/">Congresso annuale della National Education Union- Brighton, 28 marzo-2 aprile</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formazione in servizio e incentivata. Direttiva accreditamento enti, incontro al MIM</title>
		<link>https://uilscuola.it/formazione-in-servizio-e-incentivata-direttiva-accreditamento-enti-incontro-al-mim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dirigenti scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uilscuola.it/?p=50523</guid>

					<description><![CDATA[<p>ggi si è tenuto l’incontro per l’informativa sulla “Direttiva per l’accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell’articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/formazione-in-servizio-e-incentivata-direttiva-accreditamento-enti-incontro-al-mim/">Formazione in servizio e incentivata. Direttiva accreditamento enti, incontro al MIM</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UIL Scuola: diversi i limiti della Direttiva. Necessari investimenti aggiuntivi, non tagli al sistema scolastico.</strong></p>
<p>Oggi si è tenuto l’incontro per l’informativa sulla “Direttiva per l’accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell’articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.</p>
<p>La Direttiva distingue tra:</p>
<ul>
<li>la “formazione in servizio continua, rivolta a tutto il personale scolastico e finalizzata all’aggiornamento e al miglioramento professionale permanente”</li>
<li>la “la formazione in servizio incentivata, riservata al personale docente e finalizzata all’attuazione dei percorsi triennali di formazione previsti dall’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, 59”.</li>
</ul>
<p>Per realizzare tale formazione, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici gestisce l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco degli enti accreditati e qualificati e dei corsi di formazione riconosciuti.</p>
<p>Le istituzioni scolastiche, anche organizzate in reti formative, sono soggetti istituzionalmente qualificati e possono erogare la formazione continua del personale scolastico. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15 febbraio di ogni anno. Gli attestati di superamento dei percorsi formativi sono inseriti e conservati nell’<em>E-portfolio</em> del personale scolastico.</p>
<p>Sulla piattaforma <em>SOFIA </em>vengono pubblicate le iniziative di formazione in servizio continua e incentivata, predisposto dai soggetti accreditati, dalle associazioni qualificate, oltre che dalle istituzioni scolastiche. Tali iniziative sono utili anche ai fini dell’elaborazione del Piano di formazione del PTOF.</p>
<p>La Direttiva affida alla SAFI (Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione) il compito di emanare le Linee triennali di indirizzo, sulla base delle quali viene elaborato il Piano formativo annuale. I corsi di formazione devono perseguire gli obiettivi stabiliti, per essere validati ed inseriti sulla Piattaforma SOFIA.</p>
<p><strong>Posizione della UIL Scuola</strong><br />
La Direttiva presenta molte criticità.<br />
Innanzitutto, non tiene conto del lavoro già svolto nei decenni dai Soggetti e dalle Associazioni che offrono attività di formazione al personale docente, accreditati e riconosciuti dal Ministero sulla base della Circolare 170 del 2016 (che sostituiva la Circolare 90 del 2003).<br />
Ogni corso deve essere tenuto da almeno il 30% di formatori con collaborazione e/o pregressa esperienza (almeno triennali) in o con strutture universitarie.<br />
Per le scuole, significa dover ricorrere alla collaborazione onerosa di esperti esterni “universitari”, con il rischio di non poter attivare corsi riconosciuti sulla piattaforma SOFIA in mancanza di adeguate risorse finanziarie.<br />
Inoltre, viene svilita la grande professionalità di formatori che da decenni operano nelle scuole ma che non hanno avuto rapporti con le Università.<br />
Infine, tematiche formative legate al personale ATA trovano scarso riscontro in formatori “universitari”.<br />
La UIL Scuola, oltre ad aver evidenziato le criticità di carattere tecnico contenute nella Direttiva, ha ribadito la propria contrarietà a ogni forma di formazione incentivata finanziata attraverso la riduzione degli organici o mediante la sottrazione di risorse al sistema scolastico.<br />
La valorizzazione professionale del personale deve avvenire attraverso investimenti aggiuntivi e strutturali, e non tramite interventi che rischiano di incidere negativamente sulla qualità dell’offerta formativa e sulle condizioni di lavoro nelle scuole.<br />
Per cercare di risolvere le numerose criticità presenti nella Direttiva, si è stabilito di continuare il confronto in una prossima riunione.</p>
<p>Per l’Amministrazione hanno partecipato il Direttore Generale, dott.ssa Antonella Tozza, e il dott. Davide D’Amico.</p>
<p>Per la UIL Scuola hanno partecipato Rosa Cirillo e Andrea Codispoti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://uilscuola.it/formazione-in-servizio-e-incentivata-direttiva-accreditamento-enti-incontro-al-mim/">Formazione in servizio e incentivata. Direttiva accreditamento enti, incontro al MIM</a> proviene da <a href="https://uilscuola.it">UILSCUOLA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
