Concorsi docenti, cambiano i punteggi dei titoli

UIL Scuola: riconoscere il punteggio aggiuntivo dei percorsi selettivi anche a chi ha superato un concorso ordinario e attribuire un maggiore peso al servizio prestato. Sostegno, il punteggio deve tenere conto delle differenze tra TFA e percorsi INDIRE. Servono criteri nazionali per abilitazioni, titoli esteri e certificazioni linguistiche.

Si è svolto il 16 settembre 2026, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’incontro con le Organizzazioni sindacali sullo schema di decreto di modifica delle tabelle di valutazione dei titoli allegate ai DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023, riguardanti rispettivamente i concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado e quelli per la scuola dell’infanzia e primaria.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha illustrato le modifiche proposte, finalizzate anche ad adeguare le tabelle all’evoluzione normativa intervenuta successivamente alla loro emanazione.

La UIL Scuola ha evidenziato alcuni aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti e formulato osservazioni e richieste finalizzate a garantire uniformità nella valutazione dei titoli, tutela dei candidati e certezza delle procedure, evitando difformità applicative e nuovo contenzioso.


Di seguito le principali modifiche illustrate e le osservazioni formulate dalla UIL Scuola.

1) Eliminazione del riferimento ai 24 CFU/CFA
Per la scuola secondaria viene eliminato, nella sezione relativa al titolo di accesso, il riferimento al titolo “integrato dai 24 CFU/CFA”. La modifica costituisce sostanzialmente un adeguamento della tabella al nuovo sistema di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti.


2) Chiarimento sul voto dei titoli
In più punti viene specificato che le eventuali frazioni di voto da considerare sono quelle “risultanti dalla riconduzione in centesimi”.
La previsione riguarda sia la tabella della scuola secondaria sia quella di infanzia e primaria e mira a uniformare la valutazione dei titoli quando il voto originario è espresso secondo una scala diversa.


3) Nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno: attribuzione di 12,50 punti
Viene introdotta una specifica previsione per i percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del DL 71/2024 (INDIRE), compresi quindi i nuovi percorsi attivati nell’ambito della disciplina introdotta nel 2024.
A tali percorsi vengono attribuiti ulteriori 12,50 punti. La disposizione riguarda sia la scuola secondaria sia infanzia e primaria.


4) Abilitazioni conseguite all’estero
Nella tabella relativa alla scuola secondaria viene espressamente contemplata l’abilitazione specifica o il titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi del d.lgs. 206/2007.
La modifica rende esplicita nella tabella la valutabilità dei titoli professionali esteri una volta intervenuto il relativo riconoscimento.


5) Abilitazioni: distinzione tra 12,50 e 5 punti
Il nuovo testo introduce una distinzione tra le modalità di conseguimento dell’abilitazione.
All’abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso vengono attribuiti 12,50 punti aggiuntivi. Alle abilitazioni conseguite attraverso percorsi diversi vengono invece attribuiti 5 punti aggiuntivi. La distinzione viene estesa anche alle abilitazioni conseguite all’estero e riconosciute in Italia.


6) Superamento di un precedente concorso: introduzione del requisito del “medesimo grado”
La modifica riconosce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami relativo alla specifica classe di concorso, introducendo però espressamente la condizione che il precedente concorso sia stato svolto “nel medesimo grado”.
La nuova formulazione interviene quindi su una materia che ha già determinato interpretazioni amministrative e giurisprudenziali non uniformi.


7) Dottorato di ricerca conseguito all’estero
Viene espressamente previsto che il dottorato di ricerca svolto presso università estere sia valutabile purché riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente. La medesima precisazione viene introdotta per infanzia e primaria.


8) Certificazioni CeCLIL
Per il conseguimento di tale certificazione è stata aggiunta la specificazione “svolti dalle università”. La stessa modifica viene apportata alla tabella relativa a infanzia e primaria.


9) Certificazioni linguistiche
Viene ridefinita con maggiore precisione la valutazione delle certificazioni linguistiche.
Sono valutabili le certificazioni almeno di livello C1 conseguite presso enti ricompresi nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero, purché il titolo sia stato conseguito nel periodo di vigenza del riconoscimento dell’ente. Il punteggio previsto è pari a 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il livello C2. È valutabile un solo titolo per ciascuna lingua straniera.


10) Titolo di specializzazione in italiano L2
Viene aggiornato il riferimento normativo relativo al titolo di specializzazione in italiano L2, richiamando il DM 92/2016 come modificato dal DM 130/2023. Al titolo vengono attribuiti 3,75 punti.

OSSERVAZIONI E RICHIESTE DELLA UIL SCUOLA

1) Superamento di un precedente concorso: introduzione del requisito del “medesimo grado”
La modifica riconosce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami relativo alla specifica classe di concorso, introducendo espressamente la condizione che il precedente concorso sia stato svolto “nel medesimo grado”.
La questione era stata segnalata più volte dalla UIL Scuola già durante lo svolgimento delle precedenti procedure concorsuali, chiedendo una soluzione chiara e uniforme.
Il contenzioso ha infatti prodotto orientamenti differenti. Il TAR Campania-Napoli, con la sentenza n. 505/2026, ha riconosciuto i 12,50 punti a una candidata che partecipava per AB24 e aveva superato un precedente concorso AB25, interpretando l’espressione “specifico posto” come riferita alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno.
Di diverso orientamento il TAR Calabria-Catanzaro, che con le sentenze nn. 455, 457 e 459 del 16 marzo 2026 ha ritenuto che l’accorpamento delle classi di concorso disposto dal DM 255/2023 non faccia venir meno, ai fini delle procedure concorsuali, la distinzione tra i ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
La nuova formulazione chiarisce ora espressamente il requisito del “medesimo grado”. Resta tuttavia aperta la questione dei contenziosi relativi alle precedenti procedure concorsuali, sorti sulla base della diversa formulazione allora vigente e delle differenti interpretazioni che ne sono state date.


2) Abilitazioni: definizione dei “percorsi selettivi di accesso”
La UIL Scuola ha evidenziato la necessità di individuare puntualmente quali percorsi abilitanti rientrino nel nuovo punto A.3.2 e quali nel punto A.3.3., con particolare riferimento ai percorsi abilitanti succedutisi nel tempo e ai nuovi percorsi universitari di formazione iniziale, in modo da garantire uniformità di valutazione sull’intero territorio nazionale.


3) Abilitazioni conseguite all’estero
Particolare attenzione è stata posta sulla valutazione delle abilitazioni conseguite all’estero.
Il decreto consente infatti l’attribuzione di 12,50 o 5 punti anche alle abilitazioni estere riconosciute, sulla base della natura selettiva o meno del percorso attraverso il quale sono state conseguite.
Per la UIL Scuola è necessario, anche su questo punto, ci sia uniformità di valutazione sull’intero territorio nazionale.
In assenza di indicazioni a livello nazionali su quali siano i percorsi selettivi si rischierebbero valutazioni differenti dello stesso titolo a seconda della commissione chiamata a esaminarlo.


4) Certificazioni linguistiche: data di conseguimento ed elenco storico degli enti
La UIL Scuola ha posto la necessità di garantire certezza nella valutazione delle certificazioni linguistiche. Il riconoscimento dell’ente certificatore deve essere verificato con riferimento alla data di conseguimento della certificazione, senza che l’eventuale successiva perdita del riconoscimento possa incidere sulla valutabilità di un titolo legittimamente acquisito quando l’ente risultava riconosciuto dal Ministero.
Si eviterebbero così interpretazioni differenti e possibili disparità di trattamento.


5) Nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno – INDIRE
Sui nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno, la UIL Scuola ha richiamato le criticità già espresse sull’impianto dei percorsi INDIRE e, in particolare, sulla loro equiparazione al TFA ai fini del punteggio.
La posizione della UIL è stata già espressa in occasione dell’aggiornamento delle GPS 2026/28: TFA e percorsi INDIRE presentano caratteristiche differenti per modalità di accesso, durata, carico formativo e obblighi di frequenza e la loro identica valutazione non consente di riconoscere adeguatamente tali differenze.
La stessa posizione è stata ribadita nel marzo 2026 in sede CSPI sulla procedura straordinaria di assunzione dalla prima fascia GPS sostegno, evidenziando come l’uguale attribuzione di punteggio possa risultare penalizzante per chi ha seguito un percorso universitario completo e maggiormente strutturato.
In questo quadro, l’attribuzione di ulteriori 12,50 punti ai percorsi di cui agli artt. 6 e 7 del DL 71/2024 ripropone la medesima questione anche nelle tabelle dei concorsi.

Per la UIL Scuola occorre quindi rivedere l’equiparazione del punteggio tra specializzazione conseguita attraverso il TFA e specializzazione conseguita attraverso i percorsi INDIRE, tenendo conto delle differenze che caratterizzano i rispettivi percorsi formativi. È stato inoltre posto il tema del rapporto tra i diversi titoli di specializzazione e dell’eventuale cumulabilità dei relativi punteggi nel caso in cui il candidato sia in possesso di più titoli.

Resta ferma la posizione già sostenuta dalla UIL Scuola: l’esigenza di aumentare il numero dei docenti specializzati sul sostegno non può determinare una riduzione della qualità della formazione né penalizzare chi ha conseguito la specializzazione attraverso il percorso universitario ordinario del TFA. La UIL continua infatti a sostenere il rafforzamento del TFA, una programmazione dei percorsi collegata al reale fabbisogno e la trasformazione dei posti in organico di fatto in posti in organico di diritto.


Per la UIL Scuola è quindi necessario che il testo definitivo garantisca criteri chiari, uniformi e applicabili nello stesso modo su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla valutazione dei precedenti concorsi, alla distinzione tra percorsi abilitanti selettivi e non selettivi, ai titoli esteri, alla differenziazione tra TFA e percorsi INDIRE e alla decorrenza delle nuove disposizioni.

L’obiettivo deve essere quello di prevenire interpretazioni difformi, disparità di trattamento e nuovo contenzioso, garantendo certezza delle regole e tutela dei candidati.

Al termine dell’incontro abbiamo proposto due ulteriori modifiche alla bozza di decreto illustrata: riconoscere il punteggio aggiuntivo previsto per i percorsi selettivi anche a chi ha superato un concorso ordinario, compreso il caso in cui il concorso stesso sia utilizzato come titolo di accesso; attribuire un maggiore peso al servizio prestato, attraverso un punteggio che valorizzi maggiormente l’esperienza maturata dall’aspirante, come la UIL Scuola sostiene da tempo.

Per la UIL Scuola ha partecipato Roberto Garofani.


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