1) CHI SI PUÒ CANDIDARE (ELETTORATO PASSIVO)?
Si può candidare il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

2) I CANDIDATI DEVONO SOTTOSCRIVERE L’ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA?
Si, utilizzando l’apposito modello cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
3) PER CANDIDARSI BISOGNA ESSERE ISCRITTO AD UN SINDACATO?
NO. Non è indispensabile per il candidato essere iscritto o iscriversi all’organizzazione sindacale nella cui lista è presente.

4) CHI NON PUÒ ESSERE CANDIDATO?
Il presentatore di lista, i membri della Commissione elettorale e il Dirigente scolastico.

5) QUANTI SONO I COMPONENTI DELLA RSU DA ELEGGERE IN OGNI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA?
3 componenti nelle istituzioni scolastiche che occupano fino a 200 dipendenti.
6 componenti nelle istituzioni scolastiche che occupano da 201 a 500 dipendenti. Il calcolo viene effettuato sulla base dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).

6) QUAL È IL NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI CHE SI POSSONO PRESENTARE IN OGNI LISTA ELETTORALE?
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere:

  • RSU composta da 3 componenti: fino ad un massimo di 4;
  • RSU composta da 6 componenti: fino ad un massimo di 8.

7) CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE LA LISTA ELETTORALE?
Tutti i lavoratori dipendenti in servizio nell’istituzione scolastica alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) compresi i candidati e il presentatore di lista (se è la propria sede di lavoro). Il numero minimo delle firme necessarie per poter presentare la lista nelle istituzioni scolastiche è il 2% del totale dei dipendenti.

8) È POSSIBILE SOTTOSCRIVERE PIÙ LISTE?
NO. Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

9) LE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA VANNO AUTENTICATE?
NO. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme apposte dai sottoscrittori.

10) CHI PUÒ PRESENTARE LA LISTA?
Un dirigente sindacale dell’organizzazione sindacale interessata o un dipendente dell’istituzione scolastica interessata delegato per iscritto dalla stessa. In tal caso la delega deve essere allegata alla lista.

11) A CHI VA PRESENTATA LA LISTA?
All’Istituzione scolastica. Può essere inoltre presentata direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.

14) CON QUALI MODALITÀ SI PRESENTA LA LISTA?
Direttamente presso l’Istituzione scolastica oppure inviata tramite PEC.

15) LA FIRMA DEL PRESENTATORE DI LISTA VA AUTENTICATA?
Si, ad eccezione delle liste presentate tramite PEC. In tal caso la firma del sottoscrittore deve essere apposta in modalità digitale.

16) COME SI AUTENTICA LA FIRMA DEL PRESENTATORE DELLA LISTA?
La firma del presentatore della lista deve essere autenticata dal Dirigente scolastico della stessa scuola o da un suo delegato, oppure in uno dei modi previsti dalla legge.

17) QUALI DOCUMENTI CONSEGNARE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA
La lista va presentata presso l’istituzione scolastica interessata con i seguenti documenti:

  • modello 2 ( allegato 2 ) con firma autenticata del presentatore di lista dal Dirigente scolastico della stessa scuola o da un suo delegato, oppure in uno dei modi previsti dalla legge*;
  • lista dei candidati e degli elettori sottoscrittori della lista, firmata dal presentatore che garantisce sull’autenticità delle firme apposte dai lavoratori*;
  • accettazioni delle candidature (allegato 1) e relativi documenti di riconoscimento dei candidati;
  • logo che dovrà essere riportato sulla scheda elettorale.

Nell’ipotesi di invio tramite PEC, il modello 2, la lista dei candidati e dei sottoscrittori dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l’autenticità nella forma e nei contenuti.

18) QUANDO SI VOTA?
Si vota da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile 2025

19) CHI PUÒ VOTARE (ELETTORATO ATTIVO)?
Ha diritto al voto (elettorato attivo) tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’istituzione scolastica alla data di inizio della procedura elettorale (27 gennaio 2025) – compreso quello proveniente da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria – che sia ancora in servizio il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).

20) DOVE VOTA IL PERSONALE CON ORARIO ARTICOLATO SU PIÙ SEDI?
Il personale che svolga l’attività su due o più Istituzioni scolastiche esercita il diritto di voto:

  • nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
  • nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
  • nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

21) IN QUALI ORARI E CON QUALI MODALITÀ SI VOTA?
Nelle scuole fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza sbarrando la casella accanto al nome del candidato prescelto riportato sulla scheda elettorale.

Nelle scuole con più di 200 dipendenti si possono esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista, scrivendo il nome nell’apposito spazio della scheda (le liste dei candidati devono essere affisse all’entrata del seggio).

22) QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE?
Nelle scuole fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza sbarrando la casella accanto al nome del candidato prescelto riportato sulla scheda elettorale.

Nelle scuole con più di 200 dipendenti si possono esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista, scrivendo nome e cognome nell’apposito spazio della scheda (le liste dei candidati devono essere affisse all’entrata del seggio).

23) COME SI CONSIDERA IL VOTO ESPRESSO CON PIÙ PREFERENZE DELLA STESSA LISTA?
L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

24) COME SI CONSIDERA IL VOTO ESPRESSO AD UNA LISTA E CON PREFERENZE DATE A CANDIDATI DI ALTRE LISTE?
In questo caso si considera solamente il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza.

25) DA CHI È COMPOSTO IL SEGGIO ELETTORALE?
È composto da un presidente (nominato dalla Commissione elettorale) e dagli scrutatori (uno per lista) designati dai presentatori di ciascuna lista entro due giorni lavorativi prima dell’inizio delle votazioni e scelti fra i lavoratori elettori non candidati. Gli scrutatori devono essere almeno due.

26) I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE POSSONO OPERARE DURANTE IL PROPRIO ORARIO DI LAVORO?
Per il presidente di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.