Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente
Dal 2018 il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, anche in via continuativa, da fruire entro i cinque mesi della nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento ai sensi dell’art.1 comma 354 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. Inoltre dal 2018 per il padre lavoratore dipendente è prevista la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione del periodo di astensione obbligatoria in caso di nascita o di adozione con il diritto ad un assegno spettante alla madre. Durante i periodi di maternità e paternità l’INPS mette a disposizione strumenti di sostegno economico in presenza di un ISEE non superiore a 25.000,00 Euro annui ai genitori con un assegno di natalità, detto anche “Bonus bebé” , consistente in una prestazione di natura economica erogata mensilmente dall’INPS. Inoltre è possibile presentare la domanda di “Premio nascita”, erogata nella misura di Euro 800,00. Infine a decorrere dal 29 gennaio è possibile presentare domanda per il “Bonus asilo nido” il cui contributo ha un importo massimo di 1.000.00 euro per far fronte al pagamento delle rette relativo alla frequenza in asili pubblici e privati.