Dirigenti scolastici neoassunti: periodo di prova senza appello.

La strana condizione dei dirigenti scolastici che pur avendo superato le prove di un concorso pubblico sono sottoposti al placet incondizionato della burocrazia 

Venerdì 1 ottobre, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione su: “Confronto su nota formazione dirigenti scolastici neo- immessi in ruolo

Per la Uil Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Rosa Cirillo. Per l’amministrazione ha partecipato Giuseppe Pierro.

In apertura d’incontro, l’Amministrazione ha presentato le Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti nell’a.s.2021-2022, per le quali si è chiesto ed ottenuto il confronto.

Preliminarmente, la Uil Scuola ha proposto alcune valutazioni di carattere generale che presuppongono una rivisitazione complessiva dell’istituto della formazione dei dirigenti scolastici con la richiesta di omogeneizzarne il trattamento con quello del Comparto Scuola.

Le Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neo assunti, nella formulazione proposta dal Ministero, si pongono in contrasto con le finalità definite nel D.M. n. 956/2019. Infatti, lo stesso D.M., all’art.1 – comma 3, prevede che il “periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico”. Invece, le Linee operative appaiono più orientate alla verifica che allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze dei neo-dirigenti; valutazione questa che si desume, sia dall’impostazione complessiva del provvedimento, che dall’articolazione della fase valutativa (cfr. sub 5 – lett. b). Infatti, quest’ultima assume una caratterizzazione più prescrittiva rispetto a quella contenuta nell’art.8 – comma 1 del D.M.956/2019.

Per la Uil Scuola l’intera materia della formazione relativa al periodo di prova del personale neo-assunto deve essere:

  • ricondotta nell’alveo della contrattazione con le organizzazioni sindacali;
  • rivista la fattispecie del mancato superamento del periodo di prova  prevedendola ripetibilità dello stesso oltre i casi di sospensione previsti dal D.M. n. 956 del 16.10.2019;
  • riequilibrato il rapporto tra le ore previste per l’attività di accompagnamento e quelle di formazione a vantaggio delle prime e a detrimento delle seconde;
  • eliminata dall’ attività di tutoring il criterio di scelta del tutor badato sulla “professionalità e la comprovata capacità nell’affrontare l’emergenza Covid”;
  • eliminata nella formazione quella della formazione dei docenti, che non è contemplata dal DM n.956/2019;
  • Inserite nel percorso di accompagnamento le tematiche della: gestione degli organi collegiali, relazioni sindacali e autonomia scolastica.

La Uil Scuola ha rilevato, inoltre, che la bozza presentata prevede un impegno per i neo dirigenti, fondato sullo studio e sul ripasso di materie già affrontate nel superamento del concorso stesso e per le quali gli stessi sono stati già valutati positivamente.

Le ore di accompagnamento previste dalle linee operative, pur rispondendo alle reali esigenze della funzione, che richiede quotidianamente la soluzione di problemi sempre nuovi già per chi è dirigente in servizio da anni, è tanto più carica di novità per chi ha intrapreso da pochi giorni la nuova esperienza di dirigere un’istituzione scolastica, con orizzonti sempre più complessi. Pertanto, le 25 ore previste di tutoraggio sono appesantite impropriamente dal compito istruttorio del tutor tanto da compromettere il rapporto tra pari.

Secondo la Uil Scuola il neo dirigente dovrebbe essere coadiuvato da una azione di accompagnamento utile dal punto di vista pratico, senza essere assoggettato alla verifica del collega. Peraltro, la fase di scelta del tutor deve essere preceduta da un confronto con le organizzazioni sindacali nell’individuazione dei criteri di scelta.

Le 50 ore di formazione tutte incentrate su argomenti teorici, non tengono conto né della realtà territoriale, né dove si opera, né delle proprie competenze, di fatto vietando al neo dirigente la libertà di scelta della formazione. Una libertà che va riconosciuta ad ogni lavoratore della scuola. Al riguardo, le linee guida non prevedono neanche la decurtazione delle ore, certificate, di formazione liberamente scelte ed effettuate.

L’impostazione adottata dal MI si sostanzia in un anno di prova che sancisce in modo perentorio se si è idonei a fare il dirigente o meno, senza appello, senza possibilità di prove suppletive, sulla base di una relazione di un collega dirigente e, eventualmente, di una visita ispettiva: per nessun lavoratore è prevista questa celerità nel ritornare al ruolo di provenienza, dopo che si sono superate abbondantemente prove concorsuali e si sono affrontati i disagi di trasferimenti dal luogo di residenza.

Il combinato disposto di tutte queste regole conduce a considerare inappropriata l’intera procedura senza una modifica che dia garanzie e diritti di libertà di azione. In difetto, appaiono inevitabili le ricadute negative sull’intera comunità educante.

La Uil Scuola si impegna a ricondurre nell’alveo contrattuale la formazione dei neo dirigenti scolastici immessi in ruolo, chiedendo, inoltre, che le criticità evidenziate vengano inserite nell’Atto di Indirizzo per il rinnovo del contratto della Dirigenza Scolastica in quanto presuppongono una modifica di carattere regolamentare rispetto a quella prevista dal D.M.n.956 del 16.10.2019.


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