Contrattazione di Istituto
Premesso che la RSU farebbe bene a chiedere per iscritto al dirigente la norma precisa (legge, articolo, comma) che –secondo lui- eliminerebbe le bacheche, sulla materia esistono attualmente le norme riportate di seguito.
- L’art. 3 (Diritto di affissione) del CCNQ 7 agosto 1998 stabilisce che in ogni scuola la RSU e le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative “hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro”.
- Lo stesso art. 3 stabilisce anche che la RSU e le organizzazioni sindacali possono utilizzare, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
- E, per finire (visto che siamo in argomento) l’art. 4 del citato CCNQ obbliga le scuole a mettere a disposizione delle RSU un locale idoneo “per consentire l’esercizio delle loro attività”.
- il dirigente ha l’obbligo di predisporre una bacheca per la RSU ed una bacheca per le organizzazioni sindacali rappresentative;
- che la eventuale richiesta di un albo on-line spetta solo alla RSU ed alle organizzazioni sindacali e che il dirigente non ha alcun potere di intervento diretto sulla materia:
- che il decreto sulla dematerializzazione può intervenire sui comportamenti dell’Amministrazione, ma non può certo stabilire le modalità con cui le organizzazioni sindacali o le RSU devono comunicare con i propri iscritti o con il personale che rappresentano (albo on-line, materiale cartaceo, piccioni viaggiatori …).
La normativa sulle RSU riguarda tutti i comparti e per questo non si trova nei contratti di categoria, ma nei cosiddetti “Contratti Quadro” che vengono sottoscritti dall’ARAN e dalle Confederazioni. La materia del quesito è regolamentata dall’art. 10 dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 sull’utilizzo dei distacchi delle RSU, in cui si stabilisce (al comma 10) che le riunioni di contrattazione di istituto avvengono –normalmente- al di fuori dell’orario di lavoro. Quanto ai permessi, il comma 3 dello stesso articolo dispone che le RSU “possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale”. Ne consegue che l’orario delle riunioni va concordato tra le parti e che la RSU può utilizzare i permessi per tutte le finalità stabilite dalla norma.
Il dubbio è legittimo. L’ARAN può certamente esprimere pareri sui testi dei contratti che sottoscrive a nome del Governo e rientra tra i suoi compiti offrire assistenza alle Amministrazioni che devono attuare i contratti stessi, ma i pareri e le interpretazioni dell’Agenzia –per quanto autorevoli- non sono vincolanti.
Quando sorgono controversie interpretative su una norma contrattuale, SOLO LE PARTI FIRMATARIE possono fornire una INTERPRETAZIONE AUTENTICA (art. 2 del CCNL) che segue la stessa procedura dell’Accordo (compresa l’approvazione della Corte dei Conti) ed ha valore retroattivo fin dalla data di sottoscrizione del CCNL.
Come RSU abbiamo chiesto la pubblicazione dei nominativi e dei relativi compensi attribuiti al personale che ha svolto attività aggiuntive. Il dirigente sostiene che non è possibile, perchè deve rispettare la legge sulla privacy.
Il fondo di istituto è costituito da risorse pubbliche ed il personale ha il diritto di sapere a chi, con quali criteri e in che misura sono state attribuite le risorse che costituiscono il salario accessorio, così come le RSU hanno il diritto di verificare la piena e corretta attuazione del contratto sottoscritto, tant’ è vero che la materia è oggetto di informazione successiva.
I compensi aggiuntivi non rientrano tra i dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, adesione a partiti, sindacati, associazioni, stato di salute, vita sessuale delle persone) tutelati dalla legge 675/96 sulla privacy ed in base a questo principio il giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, su ricorso proposto dalla UIL Scuola di Frosinone, ha condannato per attività antisindacale un dirigente che si era rifiutato di pubblicare i dati richiesti dalla RSU e dal rappresentante sindacale (decreto del 9.3.2003)
Il CCNL stabilisce che le attività aggiuntive di insegnamento sono retribuite con euro 35 orarie. Abbiamo calcolato che tutte le iniziative previste nel POF della mia scuola comportano una spesa superiore all’importo del fondo.
E’ possibile nel contratto di istituto portare il compenso a 25 euro per poter attuare tutte le attività deliberate?
Il contratto di istituto non può modificare le norme del CCNL. Le attività del POF devono essere deliberate nel limite delle risorse disponibili. Se i soldi non bastano, il collegio dei docenti rivede il Piano, eliminando o riducendo alcune attività in modo che tutte le iniziative possano essere retribuite secondo le tabelle allegate al CCNL.
Nella mia scuola faremo un corso di teatro. Poiché non ci sono docenti in grado di insegnare “dizione”
è possibile pagare con il fondo di istituto due attori di una compagnia teatrale?
Il fondo di istituto è costituito da risorse contrattuali destinate esclusivamente al personale, per cui è da escludere la possibilità di retribuire persone estranee all’amministrazione. Nel caso in cui una scuola, per la realizzazione di specifici progetti, abbia bisogno di competenze particolari non reperibili tra il personale in servizio, gli articoli 35 e 57 (Collaborazioni plurime) del CCNL prevedono la possibilità di avvalersi delle competenze di docenti o di personale ATA in servizio in altre scuole del territorio.
Esperti esterni al comparto possono comunque essere utilizzati e retribuiti con risorse diverse dal fondo di istituto, come –ad esempio- contributi volontari delle famiglie, fondi provenienti dal Comune, da enti pubblici o privati ……
Come si può evitare che il fondo di istituto venga attribuito sempre alle solite (poche) persone?
E’ vero che il servizio pomeridiano in una sezione staccata lontana dalla sede centrale
spetta per legge al collaboratore ultimo arrivato nella scuola?
Ci sono almeno due possibilità: 1) definire un tetto massimo dei compensi aggiuntivi che si possono attribuire annualmente a ciascun dipendente; 2) stabilire il principio della rotazione, per cui un incarico viene assegnato un anno a un docente e l’anno successivo ad un altro.
Analogamente si può fare per l’attribuzione degli incarichi più disagiati, tenendo conto della disponibilità e delle esigenze del personale, incentivando l’incarico stesso con le risorse dell’art. 47 del CCNL oppure con il sistema della rotazione, per cui nella sezione staccata si possono alternare per il turno pomeridiano più collaboratori nel corso dell’anno scolastico.
Un collega RSU propone di denunciare il preside per attività antisindacale.
In che cosa consiste e come bisogna procedere?
L’attività antisindacale si verifica quando il dirigente impedisce l'esercizio di un diritto stabilito dalla legge o dal contratto, o assume un comportamento teso a scoraggiare l'esercizio di un diritto. In questo caso, ed ogni volta che sorge una controversia con l’amministrazione, i lavoratori hanno due possibilità:
1) il ricorso all'organismo di conciliazione, in base alle norme contenute nel “Contratto Quadro in materia di conciliazione e arbitrato” sottoscritto dall’ARAN e dalle Confederazioni il 23-1-2001.
2) Il ricorso al giudice del lavoro, tramite una o più Organizzazioni sindacali territoriali.
In entrambi i casi è opportuno che la RSU si rivolga preventivamente al sindacato, sia per valutare l’opportunità di avviare il contenzioso, sia per avere la consulenza necessaria e l’eventuale sostegno dell’ufficio legale.
Alla riunione finale per la firma del contratto, il dirigente ha convocato anche i rappresentanti
dei sindacati firmatari del CCNL, ma uno di loro ha detto che doveva essere convocato a tutte le riunioni
e che quindi la contrattazione non è valida. Dobbiamo ricominciare dall’inizio?
I rappresentanti delle OOSS firmatarie del CCNL fanno parte della delegazione sindacale ed hanno diritto ad intervenire a tutti gli incontri. La contrattazione con le sole RSU è valida solo nel caso in cui sono siano stati convocati tutti i membri della delegazione che, per loro libera scelta, non sono intervenuti. Se invece non sono stati convocati, hanno subito la negazione di un loro diritto, per cui la contrattazione non è valida. Questo non vuol dire che bisogna ricominciare dall’inizio: basta dare al rappresentante sindacale il tempo necessario per conoscere il testo concordato, l’opportunità di presentare proposte di modifica o di integrazione e di valutare infine l’opportunità o meno di sottoscrivere il contratto.
Sono una RSU. Durante la contrattazione il dirigente spesso si fa sostituire da uno dei suoi collaboratori,
affermando che lui ha solo l’obbligo di firmare il contratto. E’ vero?
Se il dirigente si assenta per un lungo periodo, chi lo sostituisce nella contrattazione?
L’art. 34 del CCNL in vigore stabilisce che il dirigente può delegare a docenti da lui individuati specifici compiti “di carattere organizzativo e amministrativo”, tra i quali non rientra la contrattazione, che costituisce una mansione esclusiva del dirigente. Tant’ è vero che le RSU e la contrattazione a livello di singola scuola sono state istituite solo dopo l’attribuzione della dirigenza ai capi di istituto. Se il dirigente si assenta per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa.
Sono una RSU eletta in una scuola media. Il dirigente si presenta alle riunioni conclusive della contrattazione
con un avvocato, presentandolo come suo consulente. Può farlo?
Il CCNL non esclude che le delegazioni trattanti possano avvalersi di consulenti, e la nota dell’ARAN prot. 4260 del 27-5-2004 afferma che: “Se la complessità della materia lo richiede, nulla vieta all’Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni, che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella conduzione del negoziato”.
Ne consegue che il dirigente può portarsi in contrattazione i propri esperti, ma a due condizioni:
il consulente deve limitarsi a fornire i pareri che gli vengono richiesti; non interviene direttamente nella trattativa, e tanto meno può sostituire il dirigente;
l’utilizzo del consulente non può comportare alcuna spesa da parte dell’amministrazione (e tanto meno a carico delle risorse contrattuali, destinate esclusivamente al personale della scuola), per cui gli eventuali compensi sono esclusivamente a carico del dirigente.
Ad ogni riunione per la contrattazione di istituto sorge la questione del verbale, che nessuno vuole fare. Un incontro senza verbale è valido?
Gli unici verbali obbligatori sono quelli che riguardano la riunione finale per la sottoscrizione del contratto e gli accordi di interpretazione autentica. Per tutti gli altri incontri, le parti possono decidere come meglio credono.