Punto 1 – Bozza d’Intesa

[1] i soggetti pubblici competenti (ANCI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Ministero della salute e Ministero dell’istruzione), sentito il Garante della privacy, verificano tempestivamente la possibilità di estensione ai servizi educativi di modalità informatiche semplificate relative al controllo previsto dal comma 4 dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, attualmente in fase di conversione in legge; il citato comma 4 prevede infatti che, oltre ai dirigenti scolastici, anche i “responsabili  dei  servizi  educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie (…) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.” Alla luce di tale disposizione, nelle more di chiarimenti attesi in sede normativa e in particolare in sede di conversione del decreto legge n. 111/2021, risulta applicabile al personale dei servizi educativi l’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111.


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