Riconoscimento dei periodi non lavorati per i dipendenti con contratti part-time delle scuole non statali paritarie

In considerazione dell’art. 1 della legge 30.12,2020 n. 178, l’INPS ha emanato la circolare n. 74 del 4 maggio 2021, sulle nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, per il personale dipendente dalle scuole non statali paritarie precisando che i periodi non lavorati nel rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.

Viene definito infatti che: ” Il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

I periodi non interamente lavorati sono subordinati alla presentazione di apposita domanda dall’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.

Per chiarire meglio è bene sapere che tutte le settimane comprendenti l’orario di lavoro dovranno essere valutate per intero ai fini dell’anzianità di diritto a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno preso in considerazione.


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