Rapporto di lavoro a tempo determinato per il personale docente di scuola paritaria

In base al decreto dignità ( D.Lgs 87 del 12 luglio 2018 convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018) il personale docente, in caso di proroga o di rinnovo di contratti a termine a partire del 12 agosto 2018 è consentito, entro il 31 ottobre 2018, rinnovare o prorogare i contratti a termine senza causali facendo riferimento al D.lgs. 81/2016. Pertanto, l’assunzione per 12 mesi può verificarsi senza causale giustificativa, può essere confermata per ulteriori 12 mesi in caso di:

  1. esigenze temporanee ed oggettive  estranee alla ordinaria attività;
  2. esigenze  di sostituzione di altri lavoratori;
  3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabile dell’attività ordinaria.

E’ bene ricordare che il contratto in questione può essere rinnovato solo in precedenza della causali sopra citate per un massimo di  quattro proroghe nell’arco dei 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Non dimentichiamo che in caso di proroga dello stesso contratto di lavoro è necessaria l’indicazione della causali solo quando il termine complessivo del rapporto supera il 12 mesi.

Si precisa che, ai lavoratori con contratto a termine, è riconosciuto da parte dell’INPS il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia con un limite massimo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso in cui il lavoratore non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico di malattia viene riconosciuto per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare.


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