Alternanza scuola lavoro

La UIL ha apprezzato il lavoro che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur ha compiuto nella definizione del documento dei Chiarimenti interpretativi sull’alternanza scuola lavoro, per venire incontro alle numerose richieste delle scuole per ottenere alcuni chiarimenti su alcuni elementi focali di  una corretta gestione dell’alternanza. Tuttavia è da evidenziare che questi avrebbero dovuto essere forniti all’inizio del trascorso anno scolastico per favorire un più sereno avvio dei percorsi e una corretta progettazione degli stessi, in funzione degli obiettivi propri dei diversi percorsi di studi.

La UIL ritiene che al successo numerico, che si evidenzia dalla lettura dei dati presentati al Comitato per il Monitoraggio dell’Alternanza scuola-lavoro nella riunione del 31 gennaio u.s., deve seguire quello della qualità e quello della selettività dei percorsi. Molti sono stati fatti solo perché obbligatori, meri adempimenti burocratici che non solo non hanno effetti positivi, ma possono rappresentare veri e propri danni all’azione educativa delle scuole che deve mantenere la leadership progettuale e la responsabilità dell’azione didattica ed educativa.

La UIL ritiene che un indicatore sulla qualità dei percorsi sia la coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del percorso di studi, rispetto al percorso di alternanza proposto: le competenze che si intende realizzare  con i  percorsi in alternanza dovranno essere declinate in riferimento a profili in uscita definiti in coerenza con il percorso di studi frequentato dall’allievo.

Il filo conduttore di ogni rapporto tra esperienza formativa scolastica e esperienze formative extrascolastiche  è costituito dall’alternanza,  sostenuto dalle Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali,   secondo cui,  per sviluppare competenze sia generali che  di studio che  di lavoro,  occorre coinvolgere lo studente , personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni che portino  a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi  implica il coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri.

La scuola per sua natura deve avere, a riferimento la formazione  del cittadino nella sua complessità e non semplicisticamente un individuo  dotato di competenze per uno specifico  lavoro.  Il coordinamento, la regia, la certificazione delle competenze, la validazione dei percorsi siano in capo alla scuola, al cui interno operano i tutor scolastici a tutela e a salvaguardia della unitarietà della esperienza formativa integrata.

Quella del tutor interno è la figura che più di ogni altra va sostenuta e rafforzata proprio per la capacità di operare professionalmente  secondo logica formativa, rispetto a tante altre figure  di coordinamento, già presenti nel sistema, o in via di definizione, che restano  comunque  estranee alla specificità della scuola.

La UIL guarda positivamente alla costituzione della Cabina di regia nazionale che fornisca indirizzi per il reale sviluppo del sistema, in simmetria con il comitato tecnico nazionale di monitoraggio, a cui anche le parti sociali sono chiamate.

In riferimento al documento presentato si osserva quanto segue.

2 – Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro.

La Uil ritiene che il ricorso ai cosiddetti “pacchetti” per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro vada valutato, attraverso un approfondito esame relativo alla natura dei servizi che un ente esterno, pubblico o privato, possa offrire alle scuole. In questo contesto, si apprezza la precisazione che richiama l’attenzione sul ruolo centrale e strategico rivestito dalla scuola per la gestione efficace dei percorsi di alternanza e pone l’accento sulla coprogettazione, che costituisce il cuore dell’innovazione didattica introdotta dall’alternanza.

I soggetti esterni alla scuola che si stanno rivolgendo con interesse a questo tema in molti casi hanno strutturato proposte operative presentate alle scuole come opportunità di dialogo e di condivisione, che in questa fattispecie possono essere considerate attività sicuramente qualificate e qualificanti per la creazione di accordi locali. In tal caso anche l’offerta di servizi aggiuntivi si configura come una collaborazione progettuale.

Differente è invece il caso di “pacchetti tutto incluso”, che agenzie esterne offrono con un costo/allievo e con la previsione di attività genericamente offerte alle scuole come percorsi occasionali e non strutturati in un progetto stabile e condiviso. Si tratta di azioni commerciali a volte avulse dall’aspetto didattico che non intercettano bisogni  didattici, ma l’adempimento di percorsi obbligatori che si configurano, in questi casi, procedure burocratiche

La Uil condivide la dichiarazione contenuta nel documento sul fatto che sia opportuno evitare di affidare a strutture o figure intermediarie esterne un ruolo surrogatorio rispetto ai compiti della scuola.

4 – Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza scuola lavoro

La Uil comprende l’esigenza  di utilizzare le risorse della legge 107/2015 per retribuire gli esperti esterni, dal momento che questo punto è stato finora poco chiaro per le scuole. Tuttavia ritiene che la risposta fornita non sia esaustiva dei  dubbi e difficoltà operative, quando il compito affidato all’esperto esterno sia strettamente legato all’attività coprogettata con l’azienda (o anche ente, università, ecc.), specie in relazione alla formazione sulla sicurezza reale dei luoghi di lavoro. In tal caso appare incongruo che l’esperto esterno incaricato della formazione specifica debba essere individuato attraverso  procedure di natura pubblicistica, dal momento che appare necessario che il soggetto sia esperto nella specifica materia connessa con l’attività lavorativa proposta, o nelle procedure aziendali, o che sia autorizzato a utilizzare locali e attrezzature messe a disposizione dalla struttura ospitante.

L’individuazione dell’esperto debba essere concordata tra la scuola e la struttura stessa, attraverso specifica convenzione, in cui sia presente la dichiarazione del legale rappresentante della struttura ospitante che si assume la responsabilità dell’individuazione dell’esperto ovvero ne consente la scelta non condizionata. In altri termini, la fase della contrattualizzazione non può essere indipendente dalla natura del progetto condiviso tra la scuola e la struttura ospitante e quindi la procedura amministrativa deve essere autorizzativa  e flessibile basata su criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza garantiti dalla convenzione stipulata tra la scuola e la struttura ospitante.

Su questo punto si chiede una esplicita precisazione nel testo del documento.

8 – Spese ammissibili per la scuola conseguenti alle attività di alternanza scuola lavoro

La Uil apprezza il chiarimento sulle spese ammissibili con i fondi della legge 107/2015, che ritiene esaustivo e condivisibile. Chiede tuttavia che sia dichiarata esplicitamente la necessità della contrattazione della ripartizione delle risorse, sia a livello centrale attraverso una specifica nel contratto nazionale, sia a livello di singola istituzione scolastica nell’ambito della contrattazione di istituto.


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