Concorso IRC e Costituzione Commissioni, cosa c’è da sapere – SCHEDA

Dalle date utili alle modalità di presentazione delle candidature, dalla composizione delle commissioni ai requisiti. Nella nostra scheda tutte le informazioni da conoscere sul concorso straordinario per gli insegnanti di religione cattolica.


Termini

dalle ore 9.00 del 16 luglio alle ore 23.59 del 2 agosto


Modalità di presentazione

Attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Attenzione: L’istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l’integrazione della commissione.


Cosa dichiarare nell’istanza

  • l’USR responsabile della procedura concorsuale per la quale intendono candidarsi;
  • i propri dati anagrafici, di recapito e residenza;
  • il ruolo al quale, avendone i titoli, intendono candidarsi (presidente, commissario, componente aggregato di lingua inglese);
  • la qualifica ricoperta (professore universitario, dirigente scolastico, dirigente tecnico, docente);
  • lo stato di servizio o di quiescenza;
  • il possesso di eventuali criteri di precedenza indicati nel decreto;
  • di non trovarsi in alcuna condizione ostativa indicata nel decreto.

Composizione delle commissioni Infanzie e Primaria – Secondaria di I e II grado

Nell’ambito di ogni regione viene nominata una commissione esaminatrice per ciascuna procedura concorsuale come indicato di seguito:

Infanzia e primaria

Sono composte da:

– un presidente scelto tra professori universitari, dirigenti tecnici o dirigenti scolastici e

-due insegnanti in servizio da almeno cinque anni, con rapporto a tempo indeterminato, di cui uno nella scuola dell’infanzia e l’altro nella scuola primaria, titolari di insegnamento pertinente con l’accertamento della preparazione dei candidati in relazione allo specifico programma d’esame, attribuendo in via preferenziale la nomina a insegnanti di religione cattolica di ruolo.

Secondaria primo e secondo grado

Sono composte da:

  • un presidente scelto tra professori universitari, dirigenti tecnici o dirigenti scolastici;
  • due insegnanti in servizio da almeno cinque anni, con rapporto a tempo indeterminato, di cui uno nella scuola secondaria di primo grado e l’altro nella scuola secondaria di secondo grado, titolari di insegnamento pertinente con l’accertamento della preparazione dei candidati in relazione allo specifico programma d’esame, attribuendo in via preferenziale la nomina a insegnanti di religione cattolica di ruolo.

Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 12, 14 e 13, 15 del D.M. 9 Gennaio 2024 nr. 9 e sono individuati ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto.

Particolarità

1) Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese;

2) Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente;

3) A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

4) Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del dell’art. 404 del Testo Unico. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, stabilisce criteri uniformi di svolgimento delle prove.

5) La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

6) I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.


Requisiti per i presidenti di commissione e i componenti

PRESIDENTI

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

  • per i professori universitari, preferibilmente, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d’esame e svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
  • per i dirigenti tecnici, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico- disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d’esame e, preferibilmente, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
  • per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche.

I presidenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti.

Attenzione: L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

Secondaria I e II Grado

Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

– per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti, preferibilmente, a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d’esame;

– per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente a uno dei settori scientifico- disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d’esame;

– per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche.

I presidenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti

 Attenzione: L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.


COMPONENTI

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Gli aspiranti componenti devono possedere i seguenti requisiti:

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici della procedura di cui al presente decreto devono essere:

  • docenti di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo e, preferibilmente, insegnanti di religione cattolica;
  • avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.

Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

  • dottorato di ricerca;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
  • aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi.

I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti.

Attenzione: L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

In assenza di candidature

In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare candidati in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, ferma restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

Secondaria di I e II grado

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici della procedura di cui al presente decreto devono essere:

  • docenti di ruolo della scuola secondaria, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo e, preferibilmente, insegnanti di religione cattolica;
  • avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.

Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

  • dottorato di ricerca;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato nel Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 19 Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005;
  • attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
  • aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi.

I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti.

Attenzione: L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

In assenza di candidature

In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare candidati in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, ferma restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.


Componenti aggregati lingua inglese

I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della relativa lingua.

I componenti aggregati possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti.

Attenzione: L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

In assenza di candidature

In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare candidati in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, ferma restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.


Condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico

Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni esaminatrici:

  • avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
  • avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
  • essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
  • essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
  • a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
  • avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
  • svolgere, o aver svolto, a partire dall’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
  • essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Formazione delle Commissioni

Le commissioni esaminatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR.
I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione.

In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico.

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

 


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