Confermato il diritto all’immissione in ruolo del personale docente di IRC

I TRIBUNALI DEL LAVORO  CONFERMANO IL DIRITTO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DI IRC CONDANNANDO IL MINISTERO ISTRUZIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

Prosegue la forte azione voluta dalla Federazione UIL Scuola- Rua a tutela anche degli Insegnati di Religione Cattolica finalizzate alla stabilizzazione di tutto il precariato.

E’ notizia di questi giorni, difatti, che molti Tribunali si sono già pronunciati a favore dei nostri iscritti condannando il Ministero al risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a termine.

Risarcimento del danno che ha riconosciuto importi per quasi 20 mila euro così si è espresso il Tribunale di Roma, il Tribunale di Arezzo e il Tribunale di Verbania , affermando che:

“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (cfr. Corte Cass. SSUU n. 5072 del 2016).

Tenuto conto della durata dell’abuso nell’utilizzo del contratto a termine, risultando superato il limite di 36 mesi già dall’anno scolastico 2016/2017, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto attualmente in godimento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.


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