Congedo parentale per gli insegnanti a tempo determinato
I docenti, con contratto a tempo determinato, possono ottenere il congedo parentale nei periodi di astensione obbligatoria con l’intera retribuzione fissa mensile.
I periodi di astensione facoltativa post-partum sono computati sia per la madre che per il padre e sono fruibili anche in modo frazionato, non andando ad incidere sul periodo di ferie.
Per quanto riguarda il trattamento economico, alla luce delle modifiche del D.Lgs. 80/2015, art. 12 comma 4, tale congedo viene retribuito per intero, se i periodi sono fruiti prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Si precisa che, nel caso in cui questi giorni di congedo siano stati richiesti per la prima volta dopo il sesto anno del bambino, in base all’art. 34 comma 3 del D.Lgs. 151/2001, il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione e può essere riconosciuto fino all’ottavo anno del bambino.
E’ bene ricordare che in caso di congedo parentale non si è tenuti a recuperare le ore lavorative. Pertanto se il personale si assenta in coincidenza di attività collegiali o di incontri scuola genitori, non si è tenuti a recuperare tali ore.