DSGA, ex assistente amministrativo: per la Cassazione ha diritto all’inquadramento più favorevole

Ordinanza emessa a seguito di ricorso presentato dall’Ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso.

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza pubblicata in data 5 maggio 2025 – su ricorso presentato dall’ufficio legale UIL Scuola, Avv. Domenico Naso – introducendo un principio di diritto fondamentale in materia di ricostruzione di carriera del DSGA proveniente dai ruoli di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale ha diritto ad ottenere l’inquadramento economico più favorevole escludendo l’applicazione a priori della temporizzazione.
Il fatto riguardava un DSGA  proveniente dai ruoli  di assistente amministrativo a tempo indeterminato il quale aveva ottenuto con decreto la ricostruzione della carriera con riconoscimento di una anzianità complessiva di anni 29, mesi 10, giorni 10, comprensiva del servizio prestato quale assistente amministrativo; successivamente aveva ricevuto la notifica di un decreto con il quale il dirigente scolastico aveva, in autotutela, annullato il precedente decreto e proceduto ad una nuova ricostruzione della carriera con il meccanismo della temporizzazione di cui all’art. 8 del CCNL 2001 in luogo di quello già utilizzato, più favorevole al dipendente, della ricostruzione della carriera.
La Cassazione ha chiarito come il comma 13 dell’art. 66, precisa, con disposizione specificamente riferita alla valutazione dell’anzianità del personale non docente, che: «Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche Il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall’art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli».
Dunque, il meccanismo previsto dall’art. 142 CCNL del 2003 attraverso il richiamo al precedente art. 66 del CCNL del 1995 (derogato solo dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata, però, a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore: v. Cass. n. 4141/2011 cit.) non prevede automaticamente il riconoscimento di ‘tutta’ l’anzianità di servizio ma solo l’applicazione di quello tra i criteri in concreto più favorevole.
In termini astratti non è possibile affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione (che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento prescindendo da quella effettiva) e la ricostruzione di carriera ‘pura’ (che distingue tra anzianità ai fini giuridici ed economici ed anzianità ai soli fini economici che si recupera dopo una certa anzianità) e tra i due metodi, si tratta di scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della immissione in ruolo quale DSGA, considerando che in nessun caso può essere prescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale al momento del primo inquadramento, perché non assicura la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto.

In allegato l’ordinanza >>>


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