E’ l’intuito della persona alla base del lavoro dei dirigenti scolastici
Non si può appiattire il ruolo dei dirigenti scolastici sul profilo amministrativo. La scuola è comunità educante con un compito riconosciuto dalla Costituzione
Opportuno ripristinare la scelta per posizione di graduatoria recuperando anche coloro che per ragioni obiettivi ne abbiano rinunciato.
Va reso pubblico e aggiornato costantemente l’elenco delle sedi disponibili.
Che il reclutamento dei Dirigenti Scolastici e lo stesso profilo professionale, fosse da rivedere è ormai palese a tutti – tranne ai fautori della mutazione genetica del ruolo dirigenziale che vorrebbero schiacciarlo nell’ambito della dirigenza ammnistrativa – che ha altre forme, peculiarità totalmente diverse, norme giuridiche di riferimento distinte.
La regolazione normativa tra dirigenza scolastica e dirigenza amministrativa è stata tenuta sempre distinta (d.lgs. n. 80/1998), volendosi in tal modo sottolineare l’intento, già presente ed evidente nella legge-delega del 1997, di porre l’accento sulle singolarità della funzione dirigenziale da assolvere nella scuola.
Ne consegue che l’ennesimo tentativo di puntare sulla dirigenza amministrativa, va a sacrificare la dirigenza scolastica, con ricadute negative sull’intero sistema che verrebbe a perdere del tutto elementi di libertà insiti nel sistema scolastico e che poco o nulla hanno riscontro nell’attività ammnistrativa. facendo perdere a quest’ultima la sua specificità, da sempre, afferma in un quadro normativo distinto dalla dirigenza “statale”, come si evince dalla C.M. della Funzione Pubblica del 31.07.2002 T.U. della Scuola .
Qui, infatti, leggiamo:
«In relazione all’avvenuto riordino della dirigenza amministrativa ad opera della legge n. 145/2002, la circolare precisa che dall’ambito applicativo dell’art. 3, comma 7, della legge sono esclusi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la qualifica dirigenziale ai sensi del d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, atteso il peculiare meccanismo di reclutamento».
La disciplina specifica che l’applicabilità solo parziale del complesso normativo definito dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i contenuti e le specificità della funzione dirigenziale dei capi di istituto.
Un dispositivo, com’è evidente a tutto svantaggio soprattutto dei neo-dirigenti scolastici, che ove si applicasse la disciplina dell’art. 19 del 165/01, per la scelta della sede si sconfesserebbe il criterio della meritocrazia stabilito dal posto occupato in graduatoria, operando un forte condizionamento della propria attività che esula completamente dalla procedura di atti amministrativi che meritano “l’intuitus pesonae” per la scelta dell’incarico da assegnare.
In sede di informativa sullo scorrimento di una graduatoria che, peraltro non c’è visto che è stata annullata dal Consiglio di Stato, Il tentativo, prima del dott. Max Bruschi e poi dell’ANP, che segue acriticamente questa posizione: applicare l’art. 19 del d. lgs. 165/01, come avviene per qualsiasi concorso di accesso alla dirigenza pubblica, è, di fatto, un tentativo inaccettabile perché nega il valore della posizione occupata in graduatoria dal vincitore destinatario dell’incarico, dando ampia libertà discrezionale ai Direttori Generali dei diversi Uffici Scolastici Regionali di stabilire la sede, come già è successo.
La UIL Scuola, ha sostenuto, che l’Amministrazione centrale attraverso una specifica azione amministrativa dia indicazioni ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di scorrere la graduatoria a partire dalla testa per finire alla coda.
In presenza di una graduatoria annullata e sottoposta a giudizio di annullamento, al fine di evitare successivi ed ulteriori contenziosi sarebbe opportuno, oltre che giusto, ripristinare la scelta per posizione di graduatoria recuperando anche coloro che per ragioni obiettivi ne abbiano rinunciato.
Alla stessa stregua riteniamo che l’elenco delle sedi disponibili sia reso pubblico per tutte le sedi e che questo elenco venga aggiornato costantemente.
Siamo in presenza di un pasticcio amministrativo che confondendo le regole di reclutamento su base regionale, con regole inadeguate al livello nazionale, crea iniquità ed ingiustizie che minano il clima di fiducia che questo personale deve nutrire verso la propria amministrazione.