Misure di contenimento – Covid-19: cosa è previsto per la scuola

Il 1 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) riguardante le misure di contenimento del contagio COVID-19 che annullano le precedenti e disciplinano in modo unitario gli interventi nelle zone direttamente interessate e nell’intero territorio nazionale.


MISURE IGIENICHE
  1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  5. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
  • Il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  • Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  • Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
  • Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
  • Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 16 febbraio, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della <<zona rossa>>, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono secondo il protocollo previsto.

MISURE DI CONTENITMENTO DEL CONTAGIO

Regioni Lombardia e Veneto

Lombardia

  • Bertonico
  • Casalpusterlengo
  • Castelgerundo
  • Castiglione d’Adda
  • Codogno
  • Fombio
  • Maleo
  • San Fiorano
  • Somaglia
  • Terranova dei Passerini

Veneto

  • Vo’ Euganeo.

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

È disposta la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

I docenti, gli educatori e gli ATA coinvolti nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle regioni interessate e che hanno adottato tali provvedimenti non devono giustificare l’assenza, né i dirigenti scolastici possono, d’ufficio, collocarli in ferie o attribuire loro qualsiasi tipologia di permesso (es. per motivi personali o familiari) o prevedere successivamente il recupero di dette giornate.

L’obbligo di giustificazione o di recupero dell’assenza non sussiste, in considerazione del fatto che l’assenza è determinate da cause di forza maggiore, non imputabile al personale scolastico come disposto dall’art. 1256 del codice civile che afferma:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.


Viaggi d’istruzione e uscite didattiche

Fino alla data del 15 marzo 2020: sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.


Altre importanti misure

  • È fatto divieto di accesso e/o di allontanamento dal territorio comunale.
  • Sono sospesi/e
  • le manifestazioni, gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità (le cui modalità sono indicate dal Prefetto);
  • le procedure concorsuali pubbliche e private;
  • i servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità (eventuali deroghe sono dettate dal Prefetto);
  • le attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area;
  • le attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza.
  • È disposta la chiusura
  • di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità (eventuali limiti e modalità sono indicati dal Prefetto).
  • È fatto obbligo
  • di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente.

Nelle regioni

  • Lombardia
  • Veneto
  • Emilia Romagna

e nelle province di

  • Pesaro – Urbino
  • Savona

e

  • Bergamo
  • Lodi
  • Piacenza
  • Cremona

Sospensione delle lezioni

Fino all’8 marzo 2020: È disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per la professione sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.


La “sospensione” del provvedimento comporta l’interruzione delle sole lezioni. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA sono in servizio. I servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Eventuali assenze dovranno essere giustificate.

Per il personale docente ed educativo vale quanto già detto per la “chiusura” delle scuole.


Altre importanti misure

È fatto divieto

  • di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regionie nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province

Sono sospesi

  • fino all’8 marzo 2020: le manifestazioni, gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche…), nonché le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”;
  • le procedure concorsuali pubbliche e private. Sono però consentite quelle che prevedono 1) la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica; 2) concorsi per il personale sanitario; 3) esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 4) per il personale della protezione civile;
  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub e l’apertura delle altre attività commerciali nonché l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono consentiti con delle limitazioni.
  • Nelle province di Piacenza, Cremona, Bergamo e Lodi è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (salvo le farmacie, parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari).
  • Nella regione Lombardia e in provincia di Piacenza sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sull’intero territorio nazionale

  • Possibilità della modalità di “lavoro agile”;
  • Fino al 15 marzo: sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattichecomunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • Fino al 15 marzo: obbligo della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva e diffusa soggetta a notifica obbligatoria di cui al decreto del 15 novembre 1990 di durata superiore a 5 giorni;
  • Possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanzaavuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • Svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • Proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
  • Idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

 

 


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