Mobilità 2017: domande e risposte
Quali docenti potranno partecipare alla mobilità?
Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato compresi i neoassunti dal 1/9/2016.
In quante fasi si svolgerà?
In un’unica fase per ciascun grado di istruzione e potrà avvenire da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa.
All’interno dell’unica fase è cambiato qualcosa in merito alle sequenze che regolano i movimenti?
Sì.
All’interno dei movimenti provinciali non esiste più la fase comunale. Pertanto, i movimenti avverranno esclusivamente, in un’unica fase sincronica, prima quelli provinciali e poi gli interprovinciali.
Dal momento che non esiste più la fase comunale dei trasferimenti, è stata mantenuta la precedenza nell’ottennio per il rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità per il docente che ha perso posto?
Sì.
Per tale tipologia di personale il modulo domanda continuerà a prevedere l’indicazione della scuola o del comune dal quale si è stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità.
Che aliquota è prevista per i trasferimenti interprovinciali?
I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nel limite del 30% delle disponibilità.
Che aliquota è prevista per i passaggi di cattedra e di ruolo?
I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno nel limite del 10% delle disponibilità.
Esistono vincoli per richiedere la mobilità interprovinciale?
No.
Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i neoassunti al 1/9/2016, potranno richiedere anche o solo mobilità interprovinciale.
Nel caso di richiesta contemporanea di movimento provinciale e interprovinciale quante domande si dovranno presentare? E quante preferenze si potranno esprimere?
Si potranno esprimere con un’unica domanda fino a 15 preferenze che comprenderanno sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale.
Quali tipologie di preferenze potranno essere espresse?
Nel limite delle 15 preferenze si potranno esprimere:
- massimo 5 scuole, sia del proprio ambito che di ambiti diversi, anche di altre province;
- preferenza di ambiti, provinciali e interprovinciali;
- codici sintetici province nel caso di mobilità interprovinciale.
Come saranno espresse le preferenze di scuola?
Saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.
Ma le 5 scuole esprimibili le può indicare anche il titolare di ambito?
Si con l’unica eccezione per quella in cui si è attualmente in servizio
(N.B: la Uil Scuola, ha chiesto e rivendicato che tale possibilità fosse riservata anche a questo tipo di personale, ma invano, non si è trovata una mediazione per l’opposizione netta del Miur che ha rischiato di fare saltare l’intera trattativa.
La richiesta era motivata da elementi di continuità didattica che, invece, sono stati, senza un’adeguata motivazione politica, elusi da una scelta opinabile e per niente chiara, posta come impossibilità tecnica di realizzazione da parte del MIUR: sarà possibile e paradossale, in questi casi, indicare altre scuole, ma non quella in cui è già in servizio, mentre un altro docente, titolare in altra scuola o in altro ambito, anche con punteggio inferiore potrà, attraverso la mobilità, assumere la titolarità nella scuola in questione).
Nell’esprimere le preferenze di scuola ci saranno delle eccezioni?
Sì.
Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:
- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti.
Con quali criteri verranno disposti i trasferimenti e i passaggi?
I movimenti verranno disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e del punteggio e validi per la specifica tipologia di movimento.
A parità di precedenze e di punteggio chi otterrà il movimento richiesto?
In questo caso la posizione in graduatoria sarà determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
Chi parteciperà alla mobilità avrà titolarità su scuola o su ambito?
Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisirà la titolarità su scuola; il docente soddisfatto nella preferenza di ambito o di provincia acquisirà la titolarità su ambito.
Per richiedere il passaggio di ruolo è necessario aver superato l’anno di prova?
Sì.
Fanno eccezione i docenti che chiederanno il passaggio verso i licei musicali ai quali è consentito presentare domanda anche in attesa della conferma in ruolo.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio quante domande si dovranno presentare?
Si dovranno presentare distinte domande in ognuna delle quali sarà possibile esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze.
In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di cattedra quale movimento prevale?
Si potrà indicare l’ordine di priorità con cui si intende che siano trattate le domande. In caso contrario il passaggio di cattedra prevarrà sul trasferimento.
In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di ruolo quale movimento prevale?
Il passaggio di ruolo prevarrà sul trasferimento.
In caso di richiesta di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo quale movimento prevale?
Prevarrà il passaggio di ruolo che annullerà i movimenti eventualmente già disposti.
Cosa sarà previsto per la mobilità verso i nuovi Licei musicali?
Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso saranno riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari il posto residuo verrà comunque assegnato alla mobilità professionale.
Come saranno assegnati i posti ai docenti nelle scuole che hanno sedi situate in comuni diversi?
I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.
Ci saranno novità rispetto alle precedenze?
Sì.
L’assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile sarà prioritaria rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità del docente perdente posto in provincia.
È stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato specificato che nella precedenza saranno ricompresi anche i consiglieri di pari opportunità.
Ci saranno delle differenze tra il titolare di scuola e il titolare di ambito ai fini dell’individuazione del perdente posto all’interno della stessa autonomia scolastica?
No.
Ai fini del l’individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e titolari di ambito.
Come verrà trattato il personale soprannumerario?
Potrà presentare domanda di trasferimento ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole (chiaramente si consiglia di esprimere solo le scuole). Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse detto personale verrà trasferito d’ufficio e assegnato, in ordine di viciniorità, ad una scuola dell’ambito di titolarità. Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola di un ambito della provincia rispettando l’ordine di viciniorietà e, in ultima analisi, resterà in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.
Ci saranno delle novità rispetto la tabella valutazione titoli?
Si.
È stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
Per il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Ci saranno delle novità per il personale educativo?
Si.
È aumentato da tre a nove il numero di province esprimibili nella domanda di mobilità. Tale personale potrà quindi esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità.
E’ stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio pre ruolo e di altro ruolo a quello di ruolo.
È inoltre specificato l’impegno dell’amministrazione ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione e la gestione delle domande.
Ci saranno delle novità per il personale ATA?
Si.
Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è stato equiparato a quello di ruolo.
I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.
Per le precedenze e il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.