Reclutamento Dsga: il documento presentato dai sindacati scuola

In occasione dell’incontro che si è tenuto in data 14 gennaio scorso nel corso della quale sono state rese note tre bozze di altrettanti decreti ministeriali in applicazione di specifiche norme in materia di reclutamento sul profilo di DSGA, le scriventi organizzazioni sindacali hanno rappresentato alcuni aspetti critici che qui intendiamo esplicitare affinché sia possibile da parte dell’Amministrazione assumere gli impegni conseguenti per risolvere le criticità stesse.

Le recenti misure introdotte sul tema del reclutamento dei DSGA che qui elenchiamo non contribuiscono a nostro giudizio a realizzare un sistema organico connotato da efficienza ed equità per il reclutamento di una delle figure professionali fondamentali per la piena realizzazione delle finalità della scuola della autonomia.

Nel 2018 è stato bandito il primo concorso ordinario per l’accesso al profilo DSGA in occasione del quale la legge di bilancio 2017 ha riconosciuto il diritto di accesso agli assistenti amministrativi con almeno tre annualità di servizio in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 2007.

Il concorso, indetto a livello regionale per l’accesso ai posti disponibili nella regione prescelta, calcolati sulla base non delle effettive disponibilità ma sul turn over del triennio 2019/20 – 2021/22 ha visto un tasso di selezione altamente disomogeneo tra i diversi territori, con la conseguenza che le graduatorie di merito si sono esaurite in alcune Regioni senza neppure coprire il fabbisogno mentre in altre realtà oltre ai vincitori incrementati del 10% rispetto ai posti messi a bando si sono registrati liste di idonei non vincitori più o meno lunghe.

I dati ci dicono che nonostante il concorso, e le assunzioni disposte dalle Graduatorie di merito, il numero degli assistenti amministrativi chiamati a svolgere le funzioni di DSGA è rimasto costante confermando la assoluta necessità di attingere allo strumento dell’utilizzazione in funzioni superiori degli assistenti amministrativi che quindi incrementano ulteriormente l’esperienza professionale già da anni praticata.

Il concorso ha registrato, inoltre, pesanti ritardi in alcune Regioni e la soluzione individuata dal D.L. 104/2020 che ha consentito assunzioni in ruolo posticipate rispetto all’ordinario termine del 31 agosto, interrompendo gli incarichi nel frattempo conferiti agli assistenti amministrativi facenti funzione, non ha certo favorito condizioni di funzionalità nelle scuole interessate, tanto che in molti casi le scuole hanno fatto ricorso a forme di tutoraggio dei neo assunti sottoscrivendo contratti di collaborazione con gli stessi assistenti amministrativi facenti funzioni Dsga fino a quel momento.

La Legge 178/2020 è intervenuta modificando nuovamente le regole alla base del concorso eliminando il limite di idonei da inserire nelle graduatorie di merito, che era già stata modificata passando dal 20% prevista dal bando, al 30% con la legge 126/2019, al 50% con la Legge 126/2020 (di conversione del D.L.104/2020) alzandolo ulteriormente al 50%. Nel frattempo, il D.L.104/2020 ha assegnato al Ministro il compito di definire con decreto nuove regole per la composizione delle commissioni giudicatrici, per i contenuti delle prove, per i titoli valutabili, senza preoccuparsi di prevedere al contempo la garanzia di accesso al prossimo concorso degli assistenti amministrativi facenti funzione da oltre un triennio.

Le condizioni che hanno comportato l’accesso ai triennalisti facenti funzione al concorso del 2018 non sono cambiate e chiediamo pertanto un impegno affinché si ponga rimedio in Parlamento prima di bandire nuovi concorsi. La soluzione a nostro avvisto potrebbe essere la proroga della norma contenuta nella legge di bilancio 2018, ammettendo gli assistenti amministrativi facenti funzione Dsga con tre anni di servizio, anche se privi di titolo di studio specifico, a partecipare al concorso ordinario senza sottoporsi al test preselettivo come avviene nel resto delle pubbliche amministrazioni nel caso di personale interno. A questo proposito si veda anche il parere espresso dal CSPI in data 11 dicembre 2018.

Conseguentemente chiediamo di stralciare dalla bozza di decreto sui concorsi l’articolo 2, relativo ai requisiti di accesso, laddove non si prevede la partecipazione degli assistenti amministrativi facenti funzione con tre annualità e privi della laurea. Ciò anche in considerazione del fatto che il D.L.104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla L.126/2020, e in particolare il comma 5 dell’art.32-ter, non contempla il tema dei requisiti di accesso tra quelli oggetto del D.M. da adottare.

Ci riserviamo di entrare nel merito degli altri articoli del citato decreto in occasione del prossimo incontro tecnico.

Qui ci preme continuare ad evidenziare gli aspetti di criticità del sistema di reclutamento dei DSGA come si configura nelle bozze di D.M. portate al tavolo del 14 gennaio che sono conseguenti ad interventi normativi, di cui ci corre l’obbligo di evidenziare le evidenti contraddizioni.

Come detto l’ulteriore intervento in occasione della legge 178/2020 ha nuovamente alzato il numero degli idonei che hanno titolo all’inserimento nelle Graduatorie di merito, portandolo al 100% accentuando ancora di più l’effetto di evidente disparità sui territori del concorso 2018. Laddove le graduatorie ci sono e sono rinforzate dalla presenza di tutti gli idonei, si procederà alla copertura stabile dei posti. Laddove le graduatorie sono già esaurite si continua con gli assistenti amministrativi facenti funzione a cui però nulla viene proposto per dare continuità e stabilità professionale.

Il rimedio pensato in occasione del più volte menzionato D.L 104/2020 è stato quello di uno strumento analogo alla cosiddetta call veloce dei docenti che si è dimostrata inefficace nell’esito e ha causato una ulteriore complicazione gestionale nella fase più critica per le operazioni di avvio dell’anno scolastico e, oltretutto, appare di dubbia legittimità per quanto riguarda il caso di specie. Il DM che ci è stato presentato in applicazione della norma sulla call veloce prevede un meccanismo a regime e non una soluzione una tantum, introducendo, quindi, una condizione che inciderà sulla determinazione delle disponibilità di posti per le future procedure di reclutamento, compresa quella della procedura straordinaria, che ci induce a sollevare le seguenti domande:

  • Perché si fanno i concorsi Regionali i cui esiti sono così differenti tra regione e regione se poi, chi passa il concorso in una Regione può essere assunto su tutto il territorio nazionale? Perché non fare allora concorsi nazionali che garantiscano più uniformità di valutazione? Chi aspira solo ai posti di una Regione lo dichiara e se si trova in posizione utile avrà il  ruolo, chi aspira a posti di qualunque regione lo dichiara e ha più possibilità di essere assunto prima. Semplice e equo.
  • Qual è la validità temporale delle GM del concorso 2018? Vale per tutti, vincitori e idonei, il diritto all’assunzione anche dopo la conclusione del triennio di riferimento del concorso? Compresa la possibilità senza scadenza di partecipare alla call veloce?

Questa ultima domanda, a seconda della risposta che ci sarà fornita, apre un altro interrogativo che riguarda stavolta il terzo DM che ci è stato consegnato in occasione della riunione del 14 gennaio, quello sulla procedura di progressione tra le aree in applicazione dell’articolo 2 comma 6 del D.L 126/2019 che consente una procedura selettiva per il passaggio all’area superiore degli assistenti amministrativi che hanno svolto le funzioni di Dsga.

Poiché alla procedura in questione viene riservata annualmente nel triennio di riferimento una quota del 30% su base Regionale dei posti destinati alle assunzioni, solo dopo l’esaurimento delle graduatorie del 2018, come sarà possibile definire il 30% dei posti per Regione se con la call veloce gli aspiranti nelle GM 2018 possono coprire posti di tutto il territorio nazionale e l’esito sarà conosciuto solo ad operazioni terminate?

Ma l’aspetto più critico e per noi inaccettabile è che la valorizzazione dell’esperienza maturata sul campo che sta alla base della procedura di progressione all’area D proposta nel DM che ci è stato presentato non prevede la partecipazione degli assistenti amministrativi facenti funzione che non posseggono la laurea.

Con questa limitazione all’accesso alla procedura rileviamo che, ancora una volta, viene negato l’obiettivo stesso della progressione di carriera che è cosa diversa rispetto ai concorsi ordinari; a nostro parere, la questione è risolta dalla fase transitoria che, come detto sopra, ha consentito la partecipazione al concorso ordinario. Serve un chiarimento definitivo anche in sede di rinnovo del CCNL, occasione in cui devono poter trovare spazio misure innovative che davvero riconoscano e valorizzino l’esperienza e le competenze maturate sul campo.

Anche per quanto concerne questo terzo D.M. ci riserviamo, comunque, di entrare nel merito degli articoli in occasione del prossimo incontro.


Condividi questo articolo: