Anno di formazione e prova docenti. Nota MIM
Il Ministero ha accolto le nostre richieste in merito al riproporzionamento dei giorni di servizio (180/120) per i docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 agosto oppure con decorrenza giuridica 2025 ed economica 2026, che nello stesso periodo svolgono una supplenza nel medesimo ordine di scuola.
È stato confermato che i giorni di servizio devono essere riparametrati proporzionalmente in base alla durata effettiva del contratto a tempo indeterminato/determinato.
Un ulteriore chiarimento riguarda la platea di coloro che non devono svolgere l’anno di formazione e prova: vi rientrano anche i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto dopo aver superato positivamente il periodo di prova e che siano poi stati riassunti in ruolo, a qualsiasi titolo, nello stesso grado di scuola.
In merito alla possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova durante assegnazione provvisoria o utilizzazione, il Ministero si è impegnato a pubblicare apposite FAQ.
Per le vie brevi è già stato anticipato che l’anno di prova può essere svolto in assegnazione/utilizzazione se si rimane nello stesso grado di assunzione.
Permane invece la forte criticità da noi più volte ribadita riguardante gli ITP, per i quali è richiesto lo svolgimento dell’anno di formazione e prova nel caso di passaggio al ruolo dei laureati, nonostante si tratti dello stesso ordine di scuola.
Nel link la nota MIM relativa all’anno di formazione e prova del personale docente.









