Concorso straordinario religione cattolica: ecco quando presentare domanda e chi può partecipare (SCHEDA)

DOMANDE dalle ore 14.00 del 3 giugno alle ore 23.59 del 2 luglio 2024. Clicca QUI per scaricare la nostra scheda di dettaglio. 

Con il DDG 1327 e 1328 del 29/05/2024, il MIM ha chiesto l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali straordinarie relative ai DOCENTE IRC per complessivi 4.500 posti nella scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2023/2024.

  • la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
  • ai fini del requisito di accesso, i 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando: come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
  • in ragione di un mese ogni 30 gg., sommando le frazioni di mese;
    non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio); quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.
  • sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato è eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.

 


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