Contratto docenti: sui permessi basta interpretazioni, i tre giorni sono un diritto
Prosegue all’ARAN il confronto sulla parte normativa del CCNL 2025-27. Per la UIL Scuola servono regole chiare anche su attività aggiuntive e formazione: le ore svolte oltre gli obblighi contrattuali devono essere retribuite.
Giovedì 17 settembre si è svolto, presso l’ARAN, un nuovo incontro dedicato alla revisione della parte normativa del CCNL 2025-27 relativa al personale docente. Nel corso del confronto, la UIL Scuola ha presentato una serie di proposte di modifica e integrazione delle disposizioni contrattuali ancora vigenti, con l’obiettivo di eliminare zone di incertezza interpretativa, recepire orientamenti già consolidati e rafforzare le tutele del personale.
Attività funzionali e obblighi di servizio
Uno dei primi aspetti affrontati riguarda gli obblighi dei docenti nei periodi dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.
In questi periodi non può essere configurato un obbligo generalizzato di presenza a scuola: il docente è tenuto a partecipare esclusivamente alle attività funzionali all’insegnamento previste dal contratto, programmate nel Piano annuale delle attività e deliberate dagli organi competenti.
La stessa impostazione deve valere durante i periodi di sospensione delle lezioni: in assenza di attività programmate, non può essere introdotto un generico obbligo di presenza.
Un ulteriore chiarimento riguarda le 40+40 ore, che devono essere considerate come due contingenti distinti, evitando compensazioni improprie tra le diverse tipologie di attività. È stato inoltre proposto di disciplinare espressamente il riproporzionamento degli obblighi per il personale part-time.
Particolare attenzione è stata posta anche ai docenti in servizio su più scuole. In questi casi è necessario prevedere un coordinamento tra le diverse istituzioni scolastiche nella programmazione delle attività funzionali, affinché la somma degli impegni richiesti non determini un superamento degli obblighi contrattualmente previsti.
Piano annuale delle attività
È stata proposta una maggiore tutela rispetto alle modifiche degli impegni già programmati. Il Piano annuale, una volta deliberato, deve rappresentare il riferimento certo degli obblighi del docente e le successive modifiche devono avvenire con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, evitando variazioni unilaterali o continue degli impegni.
Ore di potenziamento, ore a disposizione e supplenze
Un altro tema affrontato riguarda l’utilizzo dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
La proposta mira a distinguere chiaramente le ore di potenziamento già destinate ad attività programmate dalle ore effettivamente disponibili per le sostituzioni.
Va inoltre chiarita contrattualmente la possibilità di utilizzare le ore disponibili per le supplenze brevi, in particolare fino a 10 giorni, evitando però che ciò determini un utilizzo sistematico e indistinto del personale come docente “a disposizione”.
Le attività eccedenti l’orario obbligatorio devono invece restare tali e, quindi, essere svolte secondo le regole contrattuali e debitamente retribuite.
Rientro del titolare dopo il 30 aprile – 150/90 giorni
Su questo punto si è proposto di rendere inequivocabile direttamente nel testo contrattuale che, ai fini dei 150 giorni di assenza continuativa, ridotti a 90 per le classi terminali, devono essere computati anche i periodi di sospensione delle lezioni quando non vi sia stata un’effettiva ripresa del servizio da parte del titolare.
Il principio è semplice: ciò che interrompe la continuità dell’assenza deve essere l’effettiva ripresa del servizio e non un rientro meramente formale.
La verifica dei 90/150 giorni deve inoltre essere effettuata con riferimento alla situazione delle singole classi interessate, salvaguardando in primo luogo la continuità didattica.
È stato inoltre richiesto di chiarire espressamente il mantenimento del supplente nelle classi interessate fino alle operazioni di scrutinio e valutazione finale e, quando previsto, agli esami, evitando interruzioni del rapporto. Non deve essere possibile, quindi, interrompere il contratto tra il termine delle lezioni e le relative valutazioni finali, scrutini e/o esami.
Continuità delle supplenze durante Natale, Pasqua e altre sospensioni
Strettamente collegata alla questione precedente è la proposta relativa alla continuità del contratto del supplente quando l’assenza del titolare comprende un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni.
L’obiettivo è recepire nel contratto l’interpretazione secondo cui per assenza “in un’unica soluzione” deve intendersi un’assenza senza soluzione di continuità e senza effettiva ripresa del servizio da parte del titolare.
Pertanto, non deve assumere rilievo il fatto che l’assenza sia riconducibile, nei diversi periodi, a istituti giuridici differenti: ciò che rileva è l’oggettiva continuità dell’assenza.
In questo modo si eviterebbe l’interruzione dei contratti dei supplenti durante Natale, Pasqua o altri periodi di sospensione delle lezioni quando il titolare non abbia effettivamente ripreso servizio.
Formazione del personale docente
Sul tema della formazione abbiamo anticipato la nostra contrarietà all’ipotesi di prevedere una remunerazione forfettaria delle attività svolte oltre gli obblighi contrattuali.
In particolare, quando le attività di formazione si collocano oltre il limite complessivo delle 80 ore previste per le attività funzionali all’insegnamento – ferme restando le due distinte articolazioni delle 40+40 ore – le ore ulteriori devono essere considerate e retribuite in relazione all’effettivo impegno richiesto al docente.
La formazione rappresenta certamente un elemento importante per la crescita professionale, ma non può tradursi nell’introduzione di ulteriori obblighi di lavoro non adeguatamente riconosciuti. Per questo abbiamo evidenziato la necessità che le attività eccedenti siano quantificate in modo trasparente e remunerate sulla base delle ore effettivamente svolte, evitando forme di compenso a forfait che finirebbero per non riconoscere correttamente il lavoro aggiuntivo richiesto.
Giorni di permesso per motivi personali o familiari
Un altro punto sul quale la UIL Scuola ha proposto di intervenire riguarda i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. La nostra richiesta è di rendere inequivocabile nel testo contrattuale la natura di diritto del permesso, eliminando ogni possibile spazio di discrezionalità da parte del dirigente scolastico.
Il docente deve poter fruire del permesso sulla base della richiesta e della documentazione prevista dal contratto, anche mediante autocertificazione, senza che il dirigente possa entrare nel merito delle ragioni rappresentate, valutarne la gravità o l’opportunità o subordinare la fruizione alle esigenze di servizio.
La formulazione proposta chiarisce quindi che, in presenza dei presupposti previsti dal CCNL, il permesso costituisce un diritto del dipendente e non è soggetto ad autorizzazione discrezionale del dirigente scolastico.
L’obiettivo della UIL Scuola è anche quello di superare le difformità applicative ancora presenti nelle scuole, nelle quali vengono talvolta richieste motivazioni ulteriori o effettuate valutazioni sulla rilevanza del motivo personale o familiare dichiarato dal lavoratore.
Per la UIL Scuola, hanno partecipato all’incontro Paolo Pizzo e Roberta Vannini.








