Graduatorie ad Esaurimento 2026/28: tempi, modalità e operazioni per la presentazione delle domande [Scheda]

Domande solo online dall’8 al 22 gennaio 2026: nella nostra scheda tutte le indicazioni utili per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 2026/28.

Gli aspiranti devono inoltrare l’istanza unicamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.
Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE).
È inoltre richiesto che l’utente sia abilitato al servizio “Istanze online”. Il servizio è raggiungibile anche tramite il sito www.mim.gov.it, seguendo il percorso: Argomenti e Servizi → Reclutamento e servizio del personale scolastico → Graduatorie ad esaurimento.
Le istanze presentate con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.

OPERAZIONI POSSIBILI
Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GaE) costituite in ciascuna provincia, può presentare domanda per una o più delle seguenti operazioni:

a) Aggiornamento del punteggio
: Richiesta di aggiornamento del punteggio con cui l’aspirante risulta attualmente inserito in graduatoria.

b) Reinserimento in graduatoria
: Richiesta di reinserimento nelle GaE, con recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione, per mancata presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento nei precedenti bienni o trienni.
Nota bene: il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento giurisdizionale, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole.

c) Permanenza in graduatoria e gestione della riserva: Richiesta di permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva, nonché di scioglimento della riserva, ove previsto. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.
Nota bene: su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento, è consentito il reinserimento in graduatoria, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

d) Trasferimento di provincia: Richiesta di trasferimento da una provincia a un’altra, mantenendo il punteggio eventualmente aggiornato.
Nota bene: la richiesta di trasferimento comporta automaticamente il trasferimento dell’aspirante da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui risulta iscritto e la cancellazione da tutte le GaE della provincia di provenienza.


OPERAZIONI ANNUALI PER L’A.S. 2026/27
Scioglimento della riserva per conseguimento dell’abilitazione
Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2026/2027 è fissato al 30 giugno 2026.
A tal fine, i docenti interessati devono presentare apposita istanza nel periodo compreso dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.

Riserva dei posti (legge n. 68/1999 e art. 6, comma 3-bis, D.L. n. 4/2006)
Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 2 luglio 2026.

I docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026. In sede di compilazione dell’istanza, gli aspiranti devono dichiarare il titolo di riserva posseduto e l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Qualora la provincia destinataria dell’istanza sia diversa da quella di residenza, devono essere indicati gli estremi della documentazione attestante il diritto alla riserva ovvero la pubblica amministrazione in possesso della documentazione stessa.

Conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno
Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno è fissato al 30 giugno 2026.
Ai fini dell’inclusione negli elenchi di sostegno, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.

Titoli per i metodi didattici differenziati
Entro il termine del 2 luglio 2026 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati, conseguiti entro il 30 giugno 2026, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.

DICHIARAZIONE DI TITOLI E SERVIZI
È consentito dichiarare:
– nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 15 marzo 2024 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
– titoli e servizi già posseduti, ma non dichiarati entro il termine del 15 marzo 2024.

Attenzione:
i servizi prestati nell’anno scolastico 2023/2024 successivamente al 15 marzo 2024 possono essere dichiarati esclusivamente qualora l’aspirante non abbia già raggiunto il punteggio massimo valutabile per il medesimo anno scolastico.

I docenti che presentano domanda di reinserimento in graduatoria possono aggiungere i titoli conseguiti successivamente a quelli già posseduti e valutati prima della cancellazione dalla graduatoria.


PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Periodo di validità
L’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto avverrà, analogamente alle graduatorie ad esaurimento, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Modalità di inserimento
L’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia avviene per effetto della presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche.
La posizione in graduatoria è determinata mediante automatica trasposizione dell’ordine di fascia, punteggio e precedenze con cui l’aspirante risulta inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.

Scelta delle istituzioni scolastiche
L’aspirante alle supplenze può presentare domanda indicando fino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con le seguenti specificazioni:
per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, è previsto il limite massimo di 10 istituzioni, di cui non più di 2 circoli didattici; le indicazioni relative agli istituti comprensivi sono valutate, per infanzia e primaria, entro il predetto limite di 10 istituzioni;
nell’ambito del numero massimo sopra indicato, gli aspiranti alle supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria possono indicare fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi nei quali dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni, con modalità particolari e celeri di interpello e presa di servizio.

Provincia di inclusione
Per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.

Attenzione:
gli aspiranti che hanno titolo a essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia possono scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia, una provincia diversa da quella in cui risultano inseriti nelle GaE.
La provincia prescelta per le graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere obbligatoriamente con quella indicata ai fini dell’eventuale inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.


Si riporta quanto indicato nell’Ordinanza Ministeriale per le GPS per il biennio 2026/28:
Per gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle GAE, la provincia scelta per l’inclusione nelle GPS deve essere la stessa delle graduatorie di istituto di I fascia (collegata alle GAE). La medesima provincia sarà valida anche per le graduatorie di istituto di II e III fascia collegate alle GPS.
Nel caso in cui la provincia di inserimento nelle GAE coincida con quella scelta per le GPS, non è consentito iscriversi nelle GPS per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali l’aspirante risulta già inserito a pieno titolo nelle GAE.
Si segnala che anche per le GAE è previsto l’aggiornamento; pertanto, l’aspirante potrà regolarsi di conseguenza nella scelta della provincia.
Eccezioni: gli aspiranti inseriti con riserva nelle GAE possono comunque inserirsi nelle GPS anche per la stessa classe di concorso, poiché la loro posizione è ancora sub iudice o legata al conseguimento del titolo

Modalità e tempi di presentazione delle istanze
La presentazione delle istanze per le graduatorie di istituto di I fascia avverrà esclusivamente in modalità telematica.
Le date di apertura e di chiusura dei termini saranno comunicate con successivo avviso del Ministero.


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