Graduatorie GPS e supplenze 2026: la UIL Scuola ottiene l’equiparazione dei punteggi per gli ITP, la possibilità di frazionare le cattedre per consentire il completamento e il mantenimento della posizione in graduatoria per disponibilità sopraggiunte

Accolte le nostre richieste anche su servizio con riserva e interpelli fuori provincia. Restano irrisolti nodi significativi: gestione delle supplenze, titoli di sostegno, sanzioni e soprattutto la scadenza anticipata delle domande, che crea problemi per i percorsi abilitanti, i laureandi dei 60 CFU e la conclusione di altri titoli formativi.

In data 26 novembre 2025 si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ultimo incontro sullo schema di Ordinanza Ministeriale relativo alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Il confronto è stato preceduto da ulteriori momenti di informativa tecnica con l’Amministrazione (11 novembre) e da un confronto politico con il Capo di Gabinetto (20 novembre).

Le richieste della UIL Scuola RUA
Nel corso di questi incontri, abbiamo avanzato una serie di richieste ritenute fondamentali per superare le criticità emerse negli anni precedenti e che devono trovare adeguato riconoscimento nella nuova Ordinanza Ministeriale per il biennio 2026/2028.

In particolare:
– Equiparazione del punteggio di abilitazione tra docenti tecnico-pratici e docenti teorici nelle graduatorie GPS di sostegno della scuola secondaria di II grado;
– Possibilità per i dirigenti scolastici di frazionare la cattedra intera per consentire il completamento orario degli aspiranti;
– Revisione della tabella dei titoli, con attenzione alla differenziazione del punteggio tra la specializzazione sul sostegno conseguita tramite percorsi Indire e quella ottenuta attraverso i TFA;
– Possibilità, per i docenti che non abbiano indicato tutte le sedi, di essere considerati nei turni successivi di nomina;
– Partecipazione agli interpelli fuori provincia anche per chi non presenta domanda per le 150 sedi;
– Non applicazione delle sanzioni (rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono della supplenza) in caso di giustificati motivi documentati;
– Chiarimenti sui titoli di accesso alle classi di concorso di strumento musicale A-55, A-56 e A-64;
– Accesso alle supplenze per aspiranti che raggiungono l’età pensionabile senza aver maturato 20 anni di contributi (raggiungibili solo entro i 71 anni);
– Dichiarazione del servizio con riserva, come già previsto per i titoli abilitanti o per la specializzazione sul sostegno, per ottenere il riconoscimento dell’intero punteggio maturato entro la scadenza naturale del contratto.

I Risultati ottenuti
In apertura di incontro l’Amministrazione ha comunicato di aver accolto diverse nostre richieste, inserendole nel testo della nuova Ordinanza Ministeriale:
– Modifica della tabella relativa agli ITP e conseguente equiparazione del punteggio di abilitazione tra docenti tecnico-pratici e docenti teorici;
– Possibilità di frazionamento della cattedra intera;
– Mantenimento del diritto alla supplenza nei turni successivi per le disponibilità sopraggiunte;
– Dichiarazione del servizio con riserva, consentendo di maturare l’intera l’annualità di servizio prevista anche dopo la scadenza delle domande (sarà possibile sciogliere la riserva a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026);
– Partecipazione agli interpelli fuori provincia anche senza presentazione della domanda per le 150 sedi.

La UIL Scuola RUA ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, raggiunti con impegno e determinazione, soprattutto considerando che l’Ordinanza Ministeriale avrebbe dovuto essere una semplice proroga di quella già esistente.

In particolare, l’equiparazione dei punteggi tra docenti ITP e docenti teorici rappresenta un importante passo avanti verso il principio di pari trattamento a parità di titolo e consolida le rivendicazioni sostenute dalla UIL Scuola anche in sede europea. Si tratta di una misura che valorizza gli insegnanti tecnico-pratici, assicurando pari opportunità nelle nomine su sostegno.

Riteniamo significativo anche il risultato sul tema del “ripescaggio”, che in questi anni ha generato numerose violazioni dei diritti dei docenti con punteggio più alto e scelte non conformi ai principi di ragionevolezza e meritocrazia. La UIL Scuola RUA, attraverso centinaia di ricorsi con esito favorevole, ha dimostrato le criticità di un sistema basato esclusivamente sull’algoritmo che non ha finora garantito il rispetto dei diritti di coloro che, utilmente collocati in graduatoria con punteggio superiore, sono stati sistematicamente scavalcati nei turni di nomina successivi da chi possiede un punteggio inferiore.

Nella nuova Ordinanza, all’art. 12, si precisa che le disponibilità sopravvenute, anche a seguito di rinuncia, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei confronti degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non abbiano già ottenuto un incarico in base alle preferenze espresse. È stata quindi eliminata la previsione che richiamava la procedura di assegnazione dei posti a partire dall’ultimo nominato.

Criticità ancora presenti
Restano tuttavia diverse questioni non risolte:
– Gestione delle supplenze: continuiamo a sostenere che lo strumento da utilizzare per la gestione delle supplenze deve essere un Regolamento e non l’ennesima proroga biennale di un’Ordinanza Ministeriale.;
– Tabella dei titoli sul sostegno: la nostra richiesta di distinguere la specializzazione Indire dal TFA non è stata accolta, nonostante i percorsi differiscano per selettività e caratteristiche formative.
– Indire: posti limitati, assenza di prove selettive, punteggio basato sulla formazione frequentata;
– TFA: percorso selettivo con prove scritte e orali, elemento qualificante ai fini del punteggio.

Scadenza delle domande: l’anticipazione della scadenza delle domande rispetto al biennio precedente solleva almeno tre questioni:
– Tempistiche dei percorsi abilitanti: occorre garantire agli aspiranti la possibilità di conoscere per tempo l’esito delle procedure di iscrizione ai prossimi percorsi abilitanti, così da potersi inserire correttamente con riserva. Le iscrizioni sono verosimilmente previste non prima di fine febbraio, rendendo complesso l’inserimento tempestivo.
– Situazione dei laureandi: per i laureandi iscritti ai percorsi abilitanti da 60 CFU, la data limite del 30 giugno per il conseguimento del titolo abilitante potrebbe coincidere con il completamento sia della laurea sia dell’abilitazione. Tuttavia, alla chiusura delle istanze potrebbero non aver ancora ottenuto la laurea e, di conseguenza, non avere diritto all’inserimento con riserva.
– Altri percorsi formativi: molti aspiranti stanno frequentando corsi di perfezionamento, master o percorsi finalizzati al conseguimento di altri titoli culturali. La loro conclusione non è certa entro febbraio, per cui non sarà possibile inserirli con riserva.

Sanzioni: abbiamo ribadito la posizione sull’eccessiva rigidità del sistema sanzionatorio (rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono della supplenza), che non consente agli aspiranti di motivare adeguatamente rifiuti o abbandoni al fine di evitare l’applicazione delle relative sanzioni.

Certificazioni informatiche: In ultimo, la UIL Scuola RUA ha richiamato l’attenzione sul tema delle certificazioni informatiche rilasciate da organismi accreditati da Accredia.
La nuova tabella titoli prevede che, per le certificazioni già presentate e valutate nei precedenti bienni di vigenza delle GPS, siano riconosciuti fino a un massimo di quattro titoli, per un totale complessivo di 2 punti.
Per le certificazioni presentate ai fini della valutazione nel biennio 2026/2027–2027/2028, sono invece valutabili esclusivamente quelle rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA, fino a un massimo complessivo di 2 punti, comprensivi anche di eventuali titoli già riconosciuti.

Abbiamo evidenziato che la data di delibera del certificato può non coincidere con la data di sostenimento dell’esame: per questo motivo è fondamentale che, al momento della pubblicazione del bando, sia consentito agli aspiranti di indicare la data effettiva dell’esame qualora non si sia ancora in possesso della certificazione.

È inoltre necessario chiarire se l’elenco degli organismi di certificazione accreditati debba intendersi valido alla data di pubblicazione del bando oppure se saranno considerati anche quelli che otterranno l’accreditamento nel corso del periodo di presentazione delle domande.

L’Ordinanza Ministeriale, con le modifiche apportate, passerà ora al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, prima di proseguire con il normale iter procedurale.

A breve sarà disponibile una nostra scheda sintetica sul contenuto dell’Ordinanza.


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