Ius scholae: ecco che cosa prevede il testo che approda alla Camera
Lo Ius Scholae bisogna farlo e non parlarne. La scuola ha dimostrato con la sua azione di essere un potentissimo strumento di integrazione certificata, ora la politica la deve garantire. Pino Turi, Segretario generale Uil Scuola
Riportiamo la sintesi del provvedimento tracciata dall’agenzia di stampa LaPresse.
Milano, 29 giu. (LaPresse) – Lo Ius scholae approda in Aula alla Camera. Il testo unificato delle proposte di legge con modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza, è il frutto di un lungo lavoro che ha visto protagonisti pressoché tutti i gruppi parlamentari, esclusi Fratelli d’Italia e Lega, contrari per principio.
All’articolo 1, il testo introduce il cosiddetto ius culturae o Ius scholae, ossia una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza basata sul completamento di un ciclo scolastico di cinque anni. Chi rientra in questa fattispecie? Il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che risieda legalmente in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici in istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è necessario aver concluso positivamente il corso in questione. Rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale non rientreranno tutti ma quelli che saranno poi individuati con decreto del ministreo del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Istruzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Come si richiede questo tipo di cittadinanza? Con una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore età dell’interessato da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore. L’interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove non sia stata resa la dichiarazione di volontà. Il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli ufficiali di anagrafe sono obbligati a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno questa nuova facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
L’articolo 2, infine, completa il provvedimento con alcune disposizioni di coordinamento e finali, prevedendo in particolare le modalità di un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
I due articoli che vengono modificati sono l’articolo 4 comma 2 e viene introdotto l’articolo 23 bis. Nel link il testo integrale con le integrazioni a fronte.