Limitazione della presenza di personale ATA, interesse della collettività e non vantaggio del singolo

La Nota ministeriale n. 279 dell’8/3/2020 prevede per docenti, amministrativi e tecnici che “i dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278”.

Per il personale collaboratore scolastico “considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL,” prevede invece che “ il Dirigente scolastico, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU e/o le OO.SS. territoriali, attraverso turnazioni del personale tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.”

I dirigenti garantiscono pertanto i servizi minimi come da contratto integrativo di istituto, mediante una turnazione disposta dal DSGA secondo i criteri espressi nella circolare medesima. Tale principio, come afferma la stessa Nota, si applica anche ad altri profili Ata la cui prestazione non può essere resa a distanza. Si tratta, dunque, di un provvedimento datoriale e non di una richiesta del dipendente.

Né il DPCM 8/3/2020 né la Nota richiamata prevedono che il dipendente sia posto in ferie d’ufficio. Del resto lo stesso Decreto-legge 6/2020 all’art. 2, rubricato “Ulteriori misure di gestione dell’emergenza”, prevede che “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1”.

È esattamente quanto sta facendo il Ministero con la Nota 279.

Siamo del parere che non debbano essere previsti recuperi per effetto della turnazione, trattandosi di provvedimenti di natura emergenziale. Abbiamo in ogni caso sollecitato il Ministero a fornire una precisazione in tal senso.

L’emergenza in corso si sta configurando come stato talmente eccezionale da porre la salute delle persone al di sopra di ogni altra cosa. Tale prioritario obiettivo è perseguibile anche e soprattutto tramite la limitazione al minimo degli spostamenti, talché il non recarsi al lavoro, in questa circostanza, è agito nell’interesse dell’intera collettività e non a vantaggio del singolo che non presta il servizio.

PDF

Condividi questo articolo: