Piccole isole, per la UIL Scuola servono criteri chiari sul servizio prestato e tutela di tutte le assenze riconosciute dalla legge
Illustrato al Ministero lo schema di decreto attuativo. La misura riguarda le graduatorie dei docenti, dalle GAE alle GPS e graduatorie di istituto per le supplenze.
Il 27 maggio si è svolto l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto lo schema di decreto attuativo previsto dall’art. 25, comma 1, della Legge n. 70 del 7 maggio 2026, relativo all’attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per il servizio prestato nelle scuole ubicate nelle piccole isole.
Il provvedimento disciplina le modalità di riconoscimento del punteggio aggiuntivo nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto a favore dei docenti che prestano servizio nei plessi scolastici situati nei territori individuati dalla norma.
La legge prevede inoltre che, in sede di contrattazione collettiva nazionale, sia determinato un punteggio aggiuntivo anche ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, nei plessi scolastici situati nelle piccole isole.
Punteggio aggiuntivo previsto
Lo schema di decreto prevede:
– 6 punti aggiuntivi per ciascun anno scolastico di servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, di cui almeno 120 giorni di attività didattica, nei plessi scolastici ubicati nelle piccole isole;
– ulteriori 3 punti per il servizio svolto, nel medesimo anno scolastico, nelle pluriclassi della scuola primaria presenti negli stessi territori.
Il punteggio sarà attribuito in misura aggiuntiva rispetto a quello ordinariamente previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi e sarà pienamente cumulabile con esso.
Individuazione annuale dei plessi
Il Ministero provvederà annualmente, entro il 30 giugno, alla pubblicazione dell’elenco dei plessi scolastici interessati dalla misura, specificando anche le relative istituzioni scolastiche di riferimento.
L’elenco sarà aggiornato ogni anno sulla base delle operazioni regionali di programmazione e dimensionamento della rete scolastica e verrà reso disponibile agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territoriali ai fini della corretta valutazione del servizio nelle procedure di aggiornamento delle graduatorie.
Decorrenza della misura
Il punteggio aggiuntivo sarà riconosciuto per i servizi prestati a partire dall’a.s. 2027/2028.
Le disposizioni entreranno concretamente in vigore con le procedure di aggiornamento delle GAE relative al biennio 2028/2029 – 2029/2030 e con l’aggiornamento delle GPS riferite al medesimo biennio.
La posizione della UIL Scuola
Nel corso dell’incontro la UIL Scuola ha evidenziato la necessità che l’applicazione della misura avvenga attraverso criteri chiari, trasparenti e uniformi su tutto il territorio nazionale, evitando interpretazioni difformi nella valutazione dei servizi.
In particolare, abbiamo chiesto una definizione puntuale del concetto di “servizio effettivamente prestato”, chiarendo espressamente che debbano essere salvaguardate tutte quelle assenze che, secondo la normativa vigente, non determinano penalizzazioni ai fini del punteggio o della maturazione del servizio, come ad esempio i periodi tutelati legati alla maternità.
Su tale aspetto la UIL Scuola, unitariamente alle altre Organizzazioni Sindacali, formalizzerà una specifica richiesta di chiarimento all’Amministrazione, chiedendo un intervento esplicito sul testo del provvedimento al fine di evitare interpretazioni restrittive o difformi da parte degli uffici competenti nella futura valutazione dei servizi.
La UIL Scuola ha inoltre espresso contrarietà rispetto alla scelta di limitare il riconoscimento del punteggio aggiuntivo esclusivamente al personale docente. A nostro avviso, la misura deve necessariamente essere estesa anche al personale ATA, che opera nelle medesime condizioni di disagio logistico e organizzativo e contribuisce in maniera essenziale al funzionamento delle istituzioni scolastiche delle piccole isole.
Ulteriori perplessità riguardano il requisito dei 180 giorni di servizio previsto per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo. Riteniamo infatti che il disagio connesso al servizio prestato nelle piccole isole sussista anche nei casi di supplenze brevi o temporanee e che, pertanto, debba essere prevista una valorizzazione del servizio anche per periodi inferiori ai 180 giorni, attraverso una declinazione proporzionata del punteggio.
Non si comprende, infatti, per quale motivo il disagio territoriale e organizzativo debba essere riconosciuto esclusivamente oltre una determinata soglia temporale, escludendo chi presta servizio anche per periodi più brevi ma nelle stesse condizioni ambientali.









