Personale Ata decreto immissioni in ruolo: procedure su istanze online disponibili dal 7 agosto

E’ stata pubblicata la nota MIM n° 46755 del 2 agosto 2023 unitamente al decreto ministeriale n. 150 del 28 luglio 2023 concernente le immissioni in ruolo del personale ATA.

Autorizzazioni complessive
Per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) il contingente autorizzato è pari a 10.913 unità.
Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

DSGA
Contingente autorizzato: 938
Le immissioni autorizzate pari a 938 posti, non potranno essere effettuate causa assenza di aspiranti nelle graduatorie di merito. Tale contingente potrà essere utilizzato nelle future procedure concorsuali finalizzate al reclutamento nel medesimo profilo. Ricordiamo altresì che dette disponibilità non potranno essere utilizzate per procedure assunzionali relative ad altri profili professionali.

Restanti profili Personale ATA c.d. “24 mesi” (unica fase dal 7 agosto)
Contingente autorizzato: 9.975

–  A decorrere dal 7 Agosto 2023 saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Ricordiamo che:

– la mancata presentazione dell’istanza comporterà la conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

 Volontà di rinuncia: è espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina. Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, perderà definitivamente il diritto alla nomina.

NB: All’apertura di ogni turno di convocazione, i candidati riceveranno, direttamente dal sistema informatico, un avviso tramite mail.

RINUNCE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma, ovvero la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda e l’assegnazione eventuale della sede, oppure la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione di ufficio per la stipula di un contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie permanenti ATA, equivalgono a rinuncia. Inoltre tutti rientranti nelle casistiche elencate perderanno la possibilità di stipulare rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti “24 mesi” nell’anno scolastico in corso.

Quanto alle conseguenze, ne deriva che:

–        L’aspirante rinunciatario potrà essere convocato, per lo stesso anno scolastico, solo dalle graduatorie d’istituto.

–        La rinuncia alla proposta di assunzione determinerebbe la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti anche per l’anno scolastico successivo. Tale sanzione non può essere applicata nell’anno scolastico successivo perché le graduatorie permanenti hanno validità annuale (cfr. 7 comma 1, Punto A), 1), del D..M. 430/2000).

Tutti gli aspiranti dovranno monitorare costantemente il sito dell’ambito territoriale di riferimento (ex provveditorato) al fine di prendere visione delle ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell’istanza. Di seguito il decreto, la nota e i relativi allegati.


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