Sostituzione del DSGA, Uil: gli incarichi ad interim devono spettare solo al dirigente

E’ necessario allontanare ogni ipotesi di obbligatorietà. Il contratto non può essere peggiorativo rispetto a quello che prevede la legge. 

E’ previsto nel pomeriggio di oggi l’incontro con l’amministrazione (informativa sindacale) relativo allo schema di decreto ministeriale che stabilisce i criteri per l’attribuzione di incarichi ad interim per la sostituzione del funzionario di Elevate Qualificazioni/DSGA che si assenta dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.

Per la UIL Scuola Rua è necessario anche un approfondimento di carattere generale sulla legittimità del contratto – che pone a carico del personale funzionario l’obbligo dell’incarico ad interim (relativamente alle sostituzioni del personale titolare) – e sulla correttezza dei limiti contrattuali rispetto alla legge che attribuisce tali incarichi unicamente alla funzione dirigenziale e non per altri profili professionali.

Nessun dubbio, invece,  per quanto riguarda i posti vacanti e disponibili. L’art. 44 della Legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n° 228), tuttora vigente, in merito ai posti vacanti e disponibili, prevede che siano gli assistenti amministrativi a poter essere individuati per “svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico”.

E’ evidente che l’emergenza precariato non è stata risolta da questo CCNL.
Per questo è necessario assumere, in qualità di funzionari EQ, tutti i 1781 assistenti amministrativi con 3 anni di servizio.

Seguirà il report dettagliato dell’incontro.


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