Sostituzione del Dsga, Uil: in arrivo i primi effetti negativi del nuovo Contratto di Lavoro. Contrari ai nuovi istituti di carattere imperativo

Si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa sindacale sullo schema di decreto recante “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA”.

Ipotesi questa che ricorre qualora il funzionario EQ sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.

Oltre all’individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di DSGA l’amministrazione ha inserito sia le modalità di conferimento dell’incarico ad interim su base volontaria che per il conferimento d’ufficio.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO SU BASE VOLONTARIA (art.3)

L’amministrazione nel caso di più domande procederà all’individuazione del funzionario a cui assegnare l’incarico, attraverso i seguenti criteri in ordine successivo:

a) titolarità di incarico di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;

b) svolgimento dell’incarico ad interim di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;

c) titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni.

d) viciniorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;

e) maggiore anzianità di servizio nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.

f) maggiore anzianità anagrafica.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO D’UFFICIO DELL’INCARICO AD INTERIM (art.4)

L’amministrazione specifica che, qualora non sia stato possibile provvedere al conferimento dell’incarico di sostituzione su base volontaria a norma dell’articolo 3 dello stesso decreto, il Dirigente preposto all’Ambito territoriale provvede d’ufficio all’individuazione dell’assegnatario dell’incarico, sulla base dei seguenti criteri:

a) titolarità dell’incarico nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;

b) svolgimento dell’incarico ad interim di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno

scolastico più recente;

c) viciniorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;

d) minore anzianità di servizio nel ruolo;

e) minore anzianità anagrafica

L’incarico ad interim conferito d’ufficio ha carattere obbligatorio e non declinabile, salva la sussistenza di gravi, eccezionali e documentati motivi o la sussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La nostra posizione

Come ampiamente previsto, si rilevano particolarmente gravi gli effetti del nuovo CCNL 2019/2021 – non sottoscritto dalla Federazione UIL Scuola – sul personale ATA. Approfittando degli evidenti vuoti normativi, l’Amministrazione li colma ricorrendo ad autentiche forzature conferendo ai nuovi istituti carattere imperativo ricorrendo a termini evidentemente impropri (cfr.“carattere obbligatorio e non declinabile”), obbligando il personale funzionario EQ, alla gestione di due istituzioni scolastiche. La Uil Scuola Rua ne ha chiesto la cassazione.

In premessa, la Uil Scuola Rua ha fatto rilevare la totale assenza della regolamentazione dei commi 1 e 2 dell’art.57 del CCNL 2019/21 relativamente ai criteri da adottare per le assenze brevi (da 15 giorni fino ad un massimo di 3 mesi). Tanto poiché è stato totalmente azzerato il contenuto normativo delle posizioni economiche. Nella sostanza, si conferisce ampio potere discrezionale al dirigente scolastico nella scelta del personale che deve sostituire il collega assente. La Uil Scuola Rua ne ha chiesto la regolamentazione.

Inoltre, si è rilevata, da parte del ministero, la mancata valutazione della rotazione, della tutela del personale invalido e/o beneficiario di legge 104/92 per coniuge e/o figli, per i quali la UIL Scuola ha rivendicato, con fermezza, almeno le garanzie basiche.

È del tutto evidente come l’amministrazione e il CCNL di Comparto partano dalla convinzione che la gestione di due scuole, da parte dei funzionari, debba rientrare nella normalità ed essere svolta a retribuzione costante.

In relazione, poi, all’analoga fattispecie che attiene ai posti di funzionario EQ vacanti e disponibili, la UIL Scuola ha sottolineato che l’Art 44 della Legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n° 228), è tuttora vigente e disciplina la relativa fattispecie.

Non appare superfluo sottolineare come il costo dell’intera operazione di sostituzione (sia breve che prolungata) gravi interamente sulle risorse del FMOF.

Alla luce di ciò, la Federazione Uil Scuola Rua ha anticipato che, qualora non si introducano i correttivi richiesti, procederà ad azionare i rimedi di natura giurisdizionale a tutela dei diritti di tutto il personale interessato.

La Federazione Uil Scuola Rua ha, altresì, sollecitato l’Amministrazione per l’immediato esperimento delle procedure concorsuali, sia riservata che ordinaria, per la copertura dei posti vacanti di funzionario EQ chiedendo di conoscere l’utilizzo delle risorse per la realizzazione del Nuovo Ordinamento Professionale (36,9 mln di €).

Per la Federazione Uil Scuola Rua hanno partecipato Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo.

L’Amministrazione è stata rappresentata dalla Dirigente, dott.ssa Maria Rita Calvosa.


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