Sostegno e Corsi Indire, Uil: si segue una logica sbagliata. Passano alcune nostre proposte.
Abbiamo ribadito la nostra contrarietà a percorsi che rappresentano un’opportunità solo per l’Amministrazione e che determinano condizioni di risentimento e di frustrazione per coloro che hanno intrapreso un duro corso di studi con il TFA sostegno.
Si è concluso presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito il confronto relativo:
– Alla bozza di decreto ministeriale riguardante i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per chi ha almeno tre anni di servizi negli ultimi cinque anni (articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106);
– Alla bozza di decreto interministeriale concernente i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all’estero in attesa di riconoscimento o che rinunciano al contenzioso in atto (articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106).
L’Amministrazione ha accolto alcune nostre proposte di modifica dei decreti presentati nei precedenti incontri:
- sarà specificato che il servizio relativo al triennio sullo stesso grado deve essere stato prestato con il titolo di acceso al grado specifico;
- sarà indicato il periodo minimo di frequenza dei corsi relativi a chi accede con il titolo estero;
- ci sarà un riequilibrio dei costi tra chi accede ai percorsi con il titolo estero rispetto a chi accede con i 3 anni di servizio.
Nessuna risposta invece da parte dell’Amministrazione rispetto alle seguenti criticità evidenziate dalla UIL Scuola durante i due incontri precedenti:
- consentire il percorso anche a chi ha avuto o avrà entro i termini di presentazione delle domande un rigetto del titolo estero da parte dell’Amministrazione.
- manca chiarezza sulla spendibilità del titolo conseguito con i percorsi Indire anche in previsione di una possibile incompatibilità con il TFA sostegno non trattandosi quello dell’Indire un titolo universitario.
Nel complesso abbiamo ribadito la nostra contrarietà a tali corsi, soprattutto affidati all’INDIRE, che non garantiscano la stessa formazione dei percorsi universitari del TFA sostegno mettendo in discussione la preparazione dei futuri docenti con il rischio di saturazione di alcune graduatorie GPS con la presenza di centinaia di docenti specializzati, una parte dei quali non è stata nominata su posto di sostegno da GPS e, se non convocata nemmeno da Graduatoria di istituto, è rimasta non occupata.
Continuiamo a sostenere che le soluzioni sono altre, in particolare:
– Stabilire un collegamento tra il numero di posti disponibili e il reale fabbisogno a livello nazionale di insegnanti di sostegno per i corsi attivati con il TFA in Italia. Un fabbisogno calcolato dalle singole Università che negli ultimi anni non è mai corrisposto adeguatamente alle necessità dell’intero Paese. Una soluzione che oggi avrebbe posto la nostra scuola in una condizione di sicurezza ed efficienza educativa migliori in termini di diritti degli alunni con disabilità.
– Trasformare l’organico di fatto (al 30/6) in organico di diritto (al 31/8) per stabilizzare migliaia di docenti di sostegno su cattedre ormai consolidate e che rispondono alle vere esigenze delle scuole anche in termini di continuità didattica dell’alunno disabile, anche attingendo dalla 1 fascia delle GPS.
Sul fronte delle supplenze, al fine di garantire il più possibile che gli alunni con disabilità un docente specializzato, come previsto dalla Legge Quadro sulla disabilità 104/92, una volta esaurita la prima fascia sostegno delle GPS della propria provincia, bisogna adottare soluzioni efficaci per assumere insegnanti specializzati da altre province, prima di passare a nominare da seconda fascia GPS o da graduatorie incrociate docenti non specializzati.
A questo fine, le soluzioni possibili sono:
– La creazione di graduatorie nazionali e/o regionali per gli insegnanti di sostegno, con la possibilità di indicare preferenze su base regionale/nazionale.
– Concedere agli insegnanti specializzati su uno specifico grado di scuola di produrre domanda su posti di sostegno in altri gradi di scuola della stessa provincia, qualora siano esauriti i docenti specializzati, prima di nominare docenti che, pur essendo dello stesso grado in cui vi sia la disponibilità del posto, sono privi di specializzazione.
52.622 sono i docenti con almeno tre anni di servizio al 31/8/2024 negli ultimi cinque anni che possono accedere ai percorsi. Circa 10mila sono invece i docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero.
Di seguito la tabella, divisa per regioni e gradi di scuola, del numero dei docenti che potrebbero accedere ai corsi con il requisito dei 3 anni di servizio conteggiato fino al 31/8/2024:
Posti attivabili | Scuola dell’infanzia | Scuola primaria | scuola secondaria I grado | scuola secondaria II grado | Totale |
Abruzzo | 117 | 418 | 117 | 125 | 777 |
Basilicata | 22 | 56 | 15 | 12 | 105 |
Calabria | 137 | 270 | 91 | 102 | 600 |
Campania | 298 | 568 | 537 | 297 | 1.700 |
Emilia Romagna | 444 | 2.263 | 1.031 | 909 | 4.647 |
Friuli Venezia Giulia | 116 | 343 | 161 | 131 | 751 |
Lazio | 509 | 2.463 | 934 | 476 | 4.382 |
Liguria | 195 | 736 | 372 | 395 | 1.698 |
Lombardia | 1.100 | 5.784 | 3.462 | 1.410 | 11.756 |
Marche | 196 | 557 | 241 | 292 | 1.286 |
Molise | 5 | 33 | 17 | 17 | 72 |
Piemonte | 828 | 3.104 | 1.770 | 1.396 | 7.098 |
Puglia | 420 | 1.284 | 446 | 471 | 2.621 |
Sardegna | 157 | 1.039 | 619 | 947 | 2.762 |
Sicilia | 580 | 924 | 364 | 197 | 2.065 |
Toscana | 523 | 1.971 | 1.089 | 1.387 | 4.970 |
Umbria | 123 | 446 | 209 | 247 | 1.025 |
Veneto | 404 | 2.11 5 |
1.027 | 761 | 4.307 |
Totale | 6.174 | 24.374 | 12.502 | 9.572 | 52.622 |
Ci potrebbe essere un’ulteriore platea di 30mila docenti che maturano il terzo anno di servizio nell’anno scolastico in corso (entro il 31/8/2025) per un possibile secondo corso da svolgersi sempre entro il 31/12/2025.
Per ciò che, invece, riguarda i corsi da attivare per coloro che hanno superato un percorso formativo all’estero in attesa di riconoscimento o che rinunciano al contenzioso in atto, la platea è di circa 10mila docenti.
Differenza dei due percorsi.
Per chi ha almeno tre anni di servizi negli ultimi cinque anni:
– Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
– È possibile iscriversi o ai corsi attivati dalle università o a quelli attivati dall’Indire.
– Non si accede direttamente: I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le 50 e le 150 unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all’INDIRE e alle Università. In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso gli altri percorsi autorizzati.
– Non c’è tirocinio diretto e indiretto.
– È necessario acquisire 40 CFU.
– I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
– Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
– I percorsi si concludono con l’esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione. L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
– L’importo del percorso di specializzazione è determinato nella misura massima di euro 1.500,00.
Per coloro che hanno superato un percorso formativo all’estero in attesa di riconoscimento o che rinunciano al contenzioso in atto, riportiamo solo le differenze rispetto al corso per i triennalisti:
– Non c’è nessuna selezione: accedono tutti coloro che abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento; e tutti coloro che abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.
Pertanto, la partecipazione ai percorsi sarà garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti richiesti.
– È necessario acquisire 48 CFU di cui 12 di tirocinio.
– Non dovrà svolgere il tirocinio chi ha almeno un anno di servizio nella scuola statale o paritaria. Per cui, dovrà conseguire 36 CFU.
– L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro:
500,00 (millecinquecento/00) per coloro che devono conseguire i 48 crediti
900,00 (novecento/00) per coloro che devono conseguire 36 crediti (eventuali variazioni da confermare nel testo definitivo).
Resta, per entrambi i percorsi, la differenza relativa al titolo acquisito:
– Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
– Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.