Supplenze ATA 2025/26, indicazioni operative [SCHEDA]

Per il personale già in servizio non è possibile cambiare profilo.

In data 8 luglio 2025 si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le Organizzazioni Sindacali per un’informativa sui criteri e le modalità del conferimento delle supplenze per il personale ATA per l’a.s. 2025/2026.
Anche per l’anno scolastico 2025/26, l’Amministrazione esclude la possibilità di cambiare profilo al personale ATA già in servizio, negando un diritto alla progressione professionale e ostacolando la valorizzazione delle competenze acquisite.

Per la UIL Scuola RUA: disposizione arbitraria, discriminatoria e non prevista dal Regolamento.

La disposizione prevede:

“L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.”
Procedure illegittime e inique, che penalizzano il personale ATA supplente e che si aggiungono a convocazioni non centralizzate che consentirebbero al lavoratore, invece, di conoscere tutte le disponibilità e scegliere consapevolmente tra più incarichi, anche su profili differenti.
Ne consegue che chi è iscritto in graduatoria per più profili (es. assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico), temendo di restare senza incarico, è costretto ad accettare – in assenza di tutte le disponibilità – la prima nomina disponibile in ordine temporale pur dinanzi ad eventuali posti disponibili in altri profili non resi noti dall’Amministrazione.
La UIL Scuola RUA ha chiesto l’eliminazione di tale vincolo, tra l’altro non suffragato da alcuna norma. Al termine dell’incontro ha inoltre ribadito l’urgenza di riformare il Regolamento delle supplenze ATA, per adeguarlo alle reali esigenze della scuola.

In assenza di modifiche, la UIL attiverà eventuali azioni legali a tutela dei diritti dei colleghi coinvolti.

INDICAZIONI OPERATIVE

SUPPLENZE PROVINCIALI
Graduatorie utilizzate
– Permanenti.
– Supplenze: annuali (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06).

DIRITTI DI RISERVA E PRIORITÀ
– Riserva L.68/99: solo su posti interi, entro i limiti provinciali.
– Priorità L.104/92: con regole differenziate a seconda dell’articolo di riferimento (art. 21, art. 33 co. 6, 5 e 7).

SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO
– Per supplenze brevi o su posti che si liberano dopo il 31/12.
– Nomine condizionate da organico e giorni di assenza (es. 7 giorni per CS, 30 per AA/AT).
– Possibili deroghe per assicurare la funzionalità del servizio.

PARTICOLARITÀ
– Differimento presa di servizio: ammesso per motivi documentati (malattia, maternità, ricerca…).
– Part-time: solo al momento dell’assunzione e per incarichi al 30/06 o 31/08.
– Completamento orario: ammesso solo nello stesso profilo professionale.
– Pagamento sabato/domenica: se si lavora almeno 5 giorni a settimana con orario pieno.
– Festività (es. Natale): pagate se l’assenza del titolare copre almeno 7 gg prima e dopo.

CAMBIO SUPPLENZA: QUANDO È POSSIBILE
– Da supplenza breve a incarico al 30/6 o 31/8: sempre ammesso.
– Da GI a GPS: sempre ammesso.
– Da un profilo a un altro: solo se il nuovo incarico arriva prima della presa di servizio.
– Da spezzone a posto intero: ammesso se non c’erano posti interi disponibili all’inizio.

PROROGHE
– Supplenze brevi: prorogabili se l’assenza prosegue senza soluzione di continuità.
– Contratti al 30/06: prorogabili in caso di esami o esigenze organizzative.

ATA DI RUOLO CHE ACCETTANO SUPPLENZA
– Ammessa solo su posto intero, di area superiore o profilo diverso, per almeno 30/06.
– Richiesta aspettativa obbligatoria senza assegni.
– Massimo 3 anni scolastici complessivi.
– Durante l’incarico si applica la normativa del personale a tempo determinato.


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