Docenti perdenti posto: termini, domanda di trasferimento e modalità di assegnazione (GUIDA)
La nostra Guida operativa sulla gestione della domanda (condizionata o meno) e sulle procedure di trasferimento, a domanda o d’ufficio, per il personale docente individuato come soprannumerario.
Particolare attenzione è dedicata alla scelta tra domanda condizionata o non condizionata, evidenziando le diverse implicazioni per la partecipazione ai movimenti. Sono inoltre chiarite le conseguenze in caso di mancata presentazione della domanda o di indisponibilità delle sedi richieste, con il conseguente trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità o, in subordine, in comuni viciniori secondo le tabelle previste dal CCNI.
Scarica il modello editabile dalla piattaforma dedicata della UIL Scuola
Accedendo alla piattaforma, è possibile reperire il modello aggiornato già predisposto in formato editabile, utile per la compilazione e la presentazione della domanda.
Tempi
I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.
Possibilità
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può:
– condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell’apposita casella del modulo domanda (“NO”);
– non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento (“SÌ” )
In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.
Cosa succede se i perdenti posto non presentano domanda
Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio:
– in una scuola del comune di titolarità;
– in subordine, in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà prima dell’effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI sulla mobilità









