Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare)

Chi può fare domanda e come saranno formate le graduatorie.

Con il decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026 vengono disciplinate le modalità di costituzione degli elenchi regionali previsti dall’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 297/1994, per l’anno scolastico 2026/2027.

Potranno presentare domanda i candidati che hanno partecipato a una delle procedure concorsuali bandite dal 1° gennaio 2020 in poi, purché la relativa graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025 oppure nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2025.

La presentazione delle domande avverrà presumibilmente dalle ore 9.00 del 6 maggio alle ore 23.59 25 maggio (date da confermare).

QUALI CONCORSI SONO CONSIDERATI
Rientrano tra le procedure interessate (posto comune e sostegno):
1) concorsi ordinari 2020 per infanzia, primaria e secondaria;
2) concorso straordinario 2020 scuola secondaria;
3) compresi STEM 1;
4) STEM 2;
5) educazione motoria nella scuola primaria;
6) concorsi PNRR 1 2023;
7) concorsi PNRR 2 2024.

PUNTEGGI MINIMI
Per accedere agli elenchi, con esclusione del concorso straordinario 2020, è necessario aver conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, pari a 70 punti.

Per le classi di concorso della secondaria che prevedevano anche la prova pratica, il punteggio utile è dato dalla media tra prova pratica e colloquio.

Per il concorso straordinario 2020, bandito con DD n. 510/2020, purché il punteggio minimo sia di almeno 56 punti nella prova scritta.

CHI NON RIENTRA
In ogni caso, non possono iscriversi agli elenchi i candidati che siano già titolari di un contratto di docenza a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

UNA SOLA REGIONE DI DESTINAZIONE
Ogni candidato potrà scegliere una sola regione di destinazione, ma potrà partecipare distintamente per ciascuna procedura concorsuale per la quale possiede titolo.
Se il candidato ha titolo per la stessa classe di concorso o tipologia di posto attraverso più concorsi, la posizione sarà determinata facendo riferimento alla procedura temporalmente precedente.
Gli aspiranti saranno ordinati, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, secondo l’ordine cronologico dei concorsi, considerando la data di pubblicazione del bando.
L’iscrizione può essere rinnovata annualmente anche cambiando regione.

DUE SEZIONI PER CIASCUN ELENCO
Ogni elenco regionale sarà articolato in due sezioni, utilizzate in questo ordine:
– prima sezione, per chi ha svolto il concorso nella stessa regione in cui chiede l’iscrizione;
– seconda sezione, per chi ha svolto il concorso in una regione diversa da quella scelta per l’inserimento.
All’interno di ciascuna sezione, i candidati saranno graduati in base alla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.
Per lo straordinario 2020, invece, sarà considerato il solo punteggio della prova scritta.

RISERVA LEGGE N. 68/1999
Resta salva l’applicazione della riserva prevista dalla legge n. 68/1999 per le categorie protette.

QUANDO SI UTILIZZANO GLI ELENCHI REGIONALI
Gli elenchi regionali si utilizzano solo dopo che sono state esaurite tutte le altre possibilità di assunzione ordinarie.
In particolare, vengono utilizzati per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto quando risultano esaurite:
– le graduatorie dei vincitori dei concorsi;
– le graduatorie degli idonei, comprese le integrazioni previste dalla normativa vigente (il cosiddetto elenco del 30%).

TEMPI PER ACCETTARE LA NOMINA
I candidati individuati tramite scorrimento degli elenchi regionali, destinatari di:
– contratto a tempo indeterminato
oppure
– contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (se non ancora abilitati),
devono accettare o rinunciare esplicitamente alla sede assegnata entro 5 giorni.

La mancata risposta nei termini equivale, di fatto, a rinuncia, con conseguente scorrimento della graduatoria.

 


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