Anno di prova docenti 2025-26: la UIL Scuola rivendica regole certe
Contrari alla ripetizione dell’anno di prova per gli insegnanti tecnico pratici e alla mancanza di criteri chiari per i docenti PNRR 1 e 2. Abbiamo chiesto inoltre che il sabato sia conteggiato nei 120 giorni nelle scuole a settimana corta e che l’anno di prova possa essere svolto anche in assegnazione provvisoria.
Il 5 dicembre 2025 si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’incontro relativo alla nota annuale per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova del personale docente per l’anno scolastico 2025/2026, ivi compreso il personale di religione cattolica (I.R.C.).
In apertura, l’Amministrazione ha illustrato i contenuti della bozza della nota, che, sul piano delle attività di formazione, non si discosta da quella degli anni precedenti.
Il percorso formativo prevede 50 ore complessive di impegno, articolate in attività sincrone e asincrone, finalizzate a:
– valorizzare la didattica laboratoriale;
– promuovere l’osservazione reciproca dell’azione docente;
– sostenere l’elaborazione delle competenze professionali attraverso contenuti e strumenti della piattaforma INDIRE.
Le attività previste sono:
1) Incontri introduttivi e conclusivi, in presenza o online: 6 ore
2) Laboratori formativi: 12 ore
3) Peer to peer e osservazioni in classe: 12 ore
4) Formazione online sulla piattaforma INDIRE: 20 ore
È confermato il ruolo del docente tutor, che accompagna il docente neoassunto lungo l’intero percorso, con compiti di collaborazione, osservazione e supervisione professionale.
Confermate anche le attività da svolgere sulla piattaforma INDIRE, tra cui:
– elaborazione del bilancio iniziale e conclusivo delle competenze;
– analisi e riflessione sulle fasi esperienziali dell’attività metodologico-didattica confluenti nel portfolio professionale finale;
– predisposizione del bilancio conclusivo e del Piano di sviluppo professionale.
Sono inoltre previsti laboratori formativi che richiedono la frequenza, comprovata da attestato finale, di uno o più moduli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per almeno il 20% delle ore complessive previste.
Tali attività devono essere svolte e registrate sulla piattaforma “Scuola Futura”, accessibile nell’area riservata CLICCANDO QUI.
Superamento dell’anno di formazione e prova
Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato a:
– svolgimento delle attività di formazione
– almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattiche;
– superamento del test finale;
– valutazione positiva del percorso formativo e del periodo di prova.
Docenti in part-time
Restano ferme le 50 ore di formazione previste. I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono, invece, proporzionalmente ridotti in caso di part-time o orario inferiore su cattedra/posto.
Chi è soggetto all’anno di formazione e prova (novità e chiarimenti)
Rispetto agli anni precedenti, la nota chiarisce in modo più dettagliato quali docenti devono svolgere l’anno di formazione e prova:
- Docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica (I.R.C.), qualunque sia il titolo di accesso al ruolo.
Sono ricompresi i docenti vincitori di concorso assunti inizialmente con contratto a tempo determinato e poi confermati in ruolo a seguito del conseguimento dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2-ter, del D.L. 255/2001. - Docenti in proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta anche la partecipazione alle attività formative, che costituiscono parte integrante del servizio.
- Docenti che devono ripetere l’anno di formazione e prova per mancato superamento del test finale o per valutazione negativa.
- Docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo. La nota precisa che il periodo di formazione e prova è dovuto anche per i docenti ITP della scuola secondaria di II grado che transitano dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, pur rimanendo nello stesso grado di istruzione.
- Docenti assunti a tempo determinato secondo l’art. 5, commi 5-12, del D.L. 44/2023 (procedure PNRR). Si tratta dei docenti assunti il primo anno con contratto a tempo determinato in attesa dell’abilitazione: una volta conseguita l’abilitazione, dal 1° settembre 2025 svolgono l’anno di formazione e prova.
- Docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026, purché in possesso dei requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. Si tratta dei docenti che, avendo una nomina solo giuridica dal 1° settembre 2025 e quella economica dal 1° settembre 2026, stanno svolgendo una supplenza nell’a.s. 2025/2026 nello stesso grado per il quale sono stati assunti in ruolo.
- Docenti vincitori del concorso ordinario DPIT 3059/2024 (PNRR2).
Sono i docenti che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 e saranno immessi in ruolo dalla data del conseguimento dell’abilitazione. Da tale data decorre anche l’inizio dell’anno di formazione e prova per l’a.s. 2025/2026.
Docenti esclusi dallo svolgimento dell’anno di formazione e prova
La nota conferma, come gli anni precedenti, che sono esonerati dallo svolgimento dell’anno di formazione e prova i docenti:
- che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno.
La nota precisa ulteriormente che non rientrano tuttavia in questa casistica i docenti della scuola secondaria di secondo grado immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A provenendo dalle classi di concorso della Tabella B, per i quali il periodo di formazione e prova è invece dovuto. - che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e prova.
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e che vengano nuovamente assunti nello stesso ordine o grado di istruzione.
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa, purché all’interno del medesimo grado di istruzione.
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono compresi in questa fattispecie anche i docenti che abbiano concluso positivamente l’anno di formazione e periodo di prova a seguito di una procedura finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su diversa classe di concorso del medesimo grado di istruzione attraverso una differente procedura selettiva.
Posizione della UIL Scuola
Nel corso dell’incontro, la UIL Scuola ha richiamato l’attenzione su una serie di aspetti che, a nostro avviso, richiedono ulteriori chiarimenti e correzioni per evitare applicazioni discordanti e ricadute negative sul personale interessato.
1) Ripetizione dell’anno di prova per gli ITP
Abbiamo manifestato la nostra contrarietà alla previsione che obbliga gli ITP a ripetere l’anno di formazione e prova quando passano dalla Tabella B alla Tabella A., compresi i casi di passaggio da sostegno (itp) a sostegno su classe di concorso nel ruolo dei laureati. Si tratta infatti di uno spostamento che resta comunque all’interno dello stesso grado di istruzione e che non comporta un reale cambio di ruolo tale da giustificare un nuovo percorso valutativo. Riproporre l’anno di prova in questi casi rischia solo di appesantire inutilmente l’iter dei docenti, senza contribuire in modo significativo al miglioramento della loro professionalità. Per tali motivi rivendichiamo l’eliminazione di questo obbligo dalla nota, così da garantire procedure realmente adeguate e rispettose del percorso professionale degli insegnanti coinvolti.
2)Docenti con decorrenza giuridica 2025 ed economica 2026
Per evitare difformità di interpretazione da parte degli Uffici territoriali, abbiamo chiesto di chiarire che la supplenza svolta nel 2025/2026 può essere anche su una classe di concorso diversa rispetto a quella per cui si è stati assunti, oppure su posto comune o di sostegno, purché nel medesimo grado di istruzione.
3)Docenti PNRR 1 e 2 che conseguono l’abilitazione entro il 31/12/2025
Per questa categoria di docenti abbiamo chiesto di precisare che i 180 giorni complessivi e i 120 giorni di attività didattica devono essere proporzionati a partire dalla data della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Se così non fosse, si creerebbe una situazione ingiusta e, nella pratica, molti docenti non riuscirebbero a maturare i giorni necessari per terminare l’anno di formazione e prova, soprattutto per quanto riguarda il requisito dei 120 giorni di attività didattica.
4) Conteggio dei 120 giorni nelle scuole con settimana corta
Abbiamo nuovamente richiamato l’esigenza di chiarire che, nelle scuole che adottano la settimana corta, il sabato rientra comunque nel computo dei 120 giorni utili, anche se non sono previste lezioni. In assenza di una specificazione esplicita, infatti, si rischia che alcune scuole o alcuni Uffici territoriali interpretino la norma in modo difforme, penalizzando i docenti coinvolti.
5)Anno di prova in assegnazione provvisoria o utilizzazione
Infine, abbiamo chiesto di confermare che il docente possa svolgere regolarmente l’anno di formazione e prova anche se si trova in assegnazione provvisoria o utilizzazione presso un’altra scuola, anche se la mobilità annuale è stata ottenuta su altra tipologia di posto o classe di concorso, purché nel medesimo grado di istruzione.
Anche su questo punto bisogna evitare disparità e ritardi nelle conferme in ruolo, che si verificherebbero se la possibilità di svolgere l’anno di prova venisse lasciata alla discrezionalità dei singoli Uffici Scolastici.
L’Amministrazione ha preso atto delle nostre osservazioni e si è riservata di valutarle ai fini di un eventuale aggiornamento della nota.
Alla riunione erano presenti, per l’Amministrazione, la Dott.ssa Tozza e il dott. Volonté. Per la UIL Scuola era presente Paolo Pizzo.









