Assegno di sede, la Cassazione dà ragione alla Uil Scuola Estero: “Il conglobamento è illegittimo”

Via libera alla restituzione delle somme trattenute.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva a favore del personale della scuola in servizio all’estero, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sancendo l’illegittimità della trattenuta applicata sull’assegno di sede a titolo di “conglobamento”.

La Suprema Corte ha chiuso definitivamente il contenzioso promosso dalla Uil Scuola contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, riconoscendo la manifesta infondatezza della tesi sostenuta dal MAECI. Al centro della controversia, una trattenuta mensile di 46,52 euro sull’indennità di sede estera (ISE), indicata nei cedolini sotto la voce “Conglobamento”.

Le decisioni della Cassazione rappresentano un risultato di grande rilievo per centinaia di lavoratrici e lavoratori della scuola all’estero: oltre a mettere fine a una lungo contenzioso legale, aprono ora la strada alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute.

La Corte ha confermato la linea della UIL Scuola Estero, che attraverso l’azione legale degli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga dell’Ufficio Legale Nazionale della UIL Scuola ha ottenuto il pieno riconoscimento delle ragioni dei lavoratori.

«È riconoscimento importante per il personale della scuola all’estero – dichiara Angelo Luongo, responsabile della UIL Scuola Estero –. La Cassazione ha affermato un principio chiaro: i diritti retributivi delle lavoratrici e dei lavoratori vanno rispettati, senza forzature e senza interpretazioni penalizzanti. Dopo anni di contenzioso, finalmente viene riconosciuta un’ingiustizia che abbiamo sempre denunciato».

«Ora – prosegue Luongo – il nostro impegno sarà massimo affinché le sentenze trovino piena e rapida applicazione».

«La UIL Scuola Estero seguirà con attenzione le prossime fasi, affinché alle pronunce della Corte di Cassazione corrispondano effetti concreti e immediati per tutto il personale interessato».


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