GPS 2024/2026: al via la presentazione delle domande – LA NOSTRA SCHEDA

Si potrà effettuare la presentazione delle domande per le GPS dalle ore 12 del 20 maggio fino alle ore 23:59 del 24 giugno. Resta confermato l’inserimento con riserva in I fascia per chi consegue l’abilitazione o la specializzazione entro il 30-6-2024.
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GPS 2024-26 – COME PRESENTARE DOMANDA

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso:

  • delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID)

Oppure

  • di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Bisogna accedere al servizio “Istanze on line”

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo del MIUR, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza”.


LE NOVITÀ PER L’A.S. 2024/25 E 2025/26

GPS PRIMA FASCIA – ISCRIZIONE CON RISERVA

(abilitati e specializzati in Italia e all’estero)

  • ABILITATI E SPCIALIZZATI ENTRO IL 30/6/24

Può  inserirsi con riserva nelle GPS di I fascia, posto comune e sostegno (ed elenchi per il metodo differenziato e scuole speciali), chi consegue il relativo titolo in Italia successivamente alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024.

ESEMPI:

  • laureandi in Scienze della Formazione Primaria;
  • iscritti ai nuovi percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA;
  • specializzandi dell’VIII ciclo del TFA sostegno

che si abilitano e specializzano successivamente alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024.

N.B. essere iscritti ai percorsi (abilitanti o di specializzazione) entro la data di scadenza della domanda consente l’iscrizione con riserva in I fascia, ma per essere poi inseriti a pieno titolo bisogna necessariamente conseguire il titolo entro il 30 giugno 2024.

Qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2024, si decade dalla I fascia.

  • ABILITAZIONE A SEGUITO DI CONCORSO

Può altresì inserirsi con riserva nella GPS di I fascia posto comune anche chi ha superato tutte le prove di un concorso che consente di acquisire l’abilitazione o che comunque si vuole inserire come titolo di accesso, la cui graduatoria di merito sarà pubblicata successivamente ai termini di scadenza della domanda e, comunque, non oltre il 30 giugno. In questo caso la riserva è sciolta negativamente qualora la graduatoria definitiva non venga pubblicata entro la suddetta data.

Esempi:

  • Concorso di Educazione motoria alla scuola primaria;
  • Docenti che hanno partecipato al concorso ordinario 2020 e hanno acquisito l’abilitazione dopo l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.

N.B. anche in questo caso, l’iscrizione in I fascia è permessa con riserva qualora la graduatoria definitiva non sia stata pubblicata entro la data di scadenza della domanda, ma per essere poi inseriti a pieno titolo bisogna necessariamente che la pubblicazione avvenga entro il 30 giugno 2024.

Qualora la graduatoria definitiva non venga pubblicata entro il 30 giugno 2024, si decade dalla I fascia.

  • TITOLI ESTERI

Si iscrive con riserva nelle GPS di I fascia, posto comune e sostegno, chi è già in possesso di una abilitazione o specializzazione conseguita all’estero ed è in attesa del riconoscimento del titolo.

Qualora il titolo di abilitazione o di specializzazione sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

Ciò consente l’inserimento con riserva nelle GPS di I fascia, che pemane fino alla convalida/non convalida del titolo. In caso di riconoscimento negativo del titolo, anche in corso d’anno scolastico, si decade dalla I fascia.

N.B.: L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

Suggerimento per chi si inserisce con riserva

È  opportuno che chi si inserisce con riserva in prima fascia si iscriva a pieno titolo in seconda fascia (se non già presente) qualora in possesso del requisito valido entro il termine di presentazione dell’istanza.

Esempi:

  • chi è già in possesso di una laurea valida per l’insegnamento e si abiliterà entro il 30 giugno (quindi con riserva in prima fascia), può comunque iscriversi a pieno titolo nelle GPS di seconda fascia per la scuola di I e/o II grado.
  • stessa cosa avviene per i laureandi in SFP che, in attesa del conseguimento della laurea/abilitazione in SFP, possono iscriversi a pieno titolo nella seconda fascia GPS posto comune infanzia e/o primaria, per la quale basta il possesso di 150 cfu.
  • oppure, chi sta conseguendo il TFA sostegno e ha almeno 3 anni di servizio su sostegno senza titolo svolti tutti nello stesso grado, può iscriversi a pieno titolo nella seconda fascia GPS per i posti di sostegno per il relativo grado.

Ciò garantirà comunque l’inserimento nelle GPS qualora la riserva, per qualsiasi motivo, non sarà sciolta entro i termini stabiliti dall’ordinanza.

Nel momento in cui, invece, la riserva si scioglierà positivamente entro i termini stabiliti, si verrà automaticamente collocati nella GPS di prima fascia e cancellati dalla GPS di seconda fascia.


GPS II FASCIA I E II GRADO-ACCESSO SENZA 24 CFU/CFA

Per i nuovi inserimenti, ai fini dell’accesso alla II fascia di I e II grado, non sono più richiesti i 24 CFU/CFA in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, incluso per le classi di concorso per ITP.


GPS II FASCIA INFANZIA-PRIMARIA-ACCESSO CON 150 CFU

Rispetto al biennio scorso non c’è correlazione tra anno di iscrizione (terzo, quarto o quinto) e numero dei CFU, l’importante è essere iscritti almeno al terzo anno con il possesso dei 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.


GSP DI I FASCIA SCUOLA DI I E II GRADO PUNTEGGIO PER IL POSSESSO DELL’ABILITAZIONE

Nella GPS di prima fascia per la sola scuola di I e II grado (ad esclusione della prima fascia ITP) sono riconosciuti:

24 punti in più per l’abilitazione conseguita attraverso:

  • la frequenza dei nuovi percorsi abilitanti da 30/36/60 CFU/CFA;
  • per il superamento di un concorso ordinario;
  • per il superamento del concorso straordinario n. 510/2020 congiuntamente al requisito del servizi.

N.B. Nel caso in cui il titolo sia valido per più di una classe di concorso (es. classi di concorso accorpate ai sensi del DM 255/2023), il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.

 


INTERPELLO SE LE GRADUATORIE SONO ESAURITE

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

N.B. Può partecipare all’interpello, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, anche chi è inserito nelle GAE/GPS/GI, salvo non abbia già ricevuto un incarico di supplenza al momento dell’interpello.


DOCENTI DI RUOLO

Il docente già di ruolo può inserirsi nelle GPS di prima e/o seconda fascia e relative GI esclusivamente in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso rispetto al ruolo di appartenenza, o per altra tipologia di posto (anche dello stesso ordine/grado di titolarità. Ad esempio, il docente titolare su posto comune può iscriversi nella GPS del sostegno stesso grado avendone i requisiti e viceversa).

  • No a spezzoni orari: Quando in estate il docente parteciperà al conferimento delle supplenze non potrà indicare spezzoni orari ma solo posti interi.
  • Docente assunto in ruolo dall’a.s. 2023/24: Potrà inserirsi nelle GPS/GI entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande, ma potrà accettare un’eventuale supplenza solo dopo aver terminato positivamente l’anno di formazione e prova.
  • Docente assunto dalla GPS di I fascia sostegno con incarico finalizzato al ruolo dall’a.s. 2023/24: A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso o posto soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

È assegnata una riserva del 15% per coloro che hanno prestato servizio civile universale.

  • Il servizio civile universale è istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario ed è svolto dai soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti. Tale servizio dovrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili.
  • Non va confuso con il servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria che, fino al 2017, veniva svolto o in sostituzione al servizio obbligatorio di leva o come servizio di volontariato, anche da giovani donne.

CLASSE DI CONCORSO A-55

Per l’accesso in seconda fascia alla classe di concorso A-55 non è più richiesto il requisito dei 16 giorni.


VISUALIZZAZIONE DEL PUNTEGGIO

Al termine della compilazione della domanda sarà possibile visualizzare il punteggio, che potrà comunque essere modificato successivamente in sede di convalida.


GPS PER IL 2024-2026, REQUISITI E FASCE

POSTI COMUNI

  • SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

I posti comuni per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria sono composti rispettivamente da due fasce:

  1. a) la PRIMA FASCIA è costituita:
  • dai soggetti inseriti nel biennio 2022/24;
  • dai nuovi soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione ovvero:
  • Laurea in Scienze della formazione primaria – Vecchio ordinamento quadriennale o LM85bis Nuovo ordinamento corso di Laurea Magistrale a ciclo unico conseguita entro il termine di presentazione dell’istanza.

Oppure

  • Titolo di studio magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002:
  • al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale;
  • al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

FOCUS SULLA I FASCIA

  • Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 come requisito di accesso

Per “diploma magistrale” si intende:

  • diploma magistrale, dichiarato abilitante con D.P.R. del 25 marzo 2014 (pubbl. in G.U. del 15 maggio 2014);
  • diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso istituti magistrali;
  • analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente, conseguiti comunque entro a.s. 2001/02.
  • Per la scuola della Infanzia costituiscono altresì titolo di accesso:
  • diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado. Il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l’a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l’a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall’anno scolastico successivo (dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.I. 17/03/1997).
  • connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di “Tecnico dei servizi sociali” (già diploma di Assistente di comunità infantili), rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’ “Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”). Anche in questo caso, il titolo è valido per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;
  • diploma quadriennale di Istituto Magistrale; esso è titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell’infanzia e primaria, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;
  • connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale, conseguito nell’ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell’Istituto Magistrale, avviata nel 1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l’a.s. 2001/02.
  1. b) la SECONDA FASCIA è costituita:
  • dai soggetti inseriti nel biennio 2022/24;
  • dagli studenti che, nell’anno accademico 2023/2024, risultano iscritti, anche fuori corso, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

FOCUS SULLA II FASCIA

Rispetto al biennio scorso non c’è correlazione tra anno di iscrizione (terzo, quarto o quinto) e numero dei CFU, l’importante è essere iscritti almeno al terzo anno con il possesso dei 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

  • SCUOLA DI I E II GRADO

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

  1. a) la PRIMA FASCIA è costituita:
  • dai soggetti inseriti nel biennio 2022/24;
  • dai nuovi soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso richieste conseguito entro il termine di presentazione dell’istanza.

FOCUS SULLA I FASCIA

Abilitazione per altra classe di concorso a seguito dell’accorpamento previsto dal DM 255/2023.

In applicazione del DM 255/2023, in vigore dall’11 febbraio 2024, che ha previsto l’accorpamento di alcune classi di concorso, il possesso dell’abilitazione per una o per entrambe le classi di concorso costituisce abilitazione per la nuova classe di concorso e consente l’inserimento nelle corrispondenti GPS delle classi di concorso accorpate.

Di seguito gli accorpamenti previsti dal suddetto decreto:

  • A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
  • A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

N.B.  Nella procedura online anche le classi di concorso soggette all’accorpamento risultano, come nel precedente biennio, divise. E in ogni caso individuate con i vecchi codici (es. A29 e A30).

  1. b) la SECONDA FASCIA è costituita:
  • dai soggetti inseriti nel biennio 2022/24;
  • dai nuovi soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti entro il termine di presentazione dell’istanza:
  • per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso (laureati I e II grado), possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
  • per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso (ITP), possesso del titolo di studio (diploma di II grado) ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

FOCUS SULLA II FASCIA

  • 24 CFU/CFA: Non sono più richiesti i 24 CFU/CFA in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, incluso per le classi di concorso per ITP.
  • Controllo del titolo di accesso: Il titolo di accesso deve essere conseguito entro il termine stabilito per la presentazione dell’istanza (non sono previsti inserimenti con riserva) e completo di tutti gli esami/crediti richiesti, ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

Di seguito la normativa da consultare per controllare l’insegnamento della specifica classe di concorso:

  • Per i titoli di studio conseguiti entro il 22 febbraio 2016: DM 39/98 e DM 22/05.
  • Per i titoli di studio conseguiti dal 23 febbraio 2016 al 10 febbraio 2024: DPR 19/2016 e del DM 259/2017.
  • Per i titoli conseguiti dall’11 febbraio 2024 (o per chi ha un titolo conseguito prima di questa data ma non ha i CFU/CFA completi per l’accesso alla classe di concorso): DM n. 255 del 22 dicembre 2024.
  • Per le classi di concorso A26 e A28: DM 20 novembre 2023, in vigore dal 16 gennaio 2024, che ha integrato i requisiti di accesso alle classi di concorso A26 e A28. N.B. Tale ultimo provvedimento non è comunque retroattivo, per cui, fino alla data di entrata in vigore della modifica, per le classi di concorso A26 e A28 restano validi i titoli di accesso ai sensi DM 39/98 e del DM 22/05 oppure ai sensi del DPR 19/2016 e DM 259/2017.
  • Classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici

Per le seguenti classi di concorso:

  • A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  • A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
  • A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
  • A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
  • B-01 Attività pratiche speciali;
  • B-29 Gabinetto fisioterapico;
  • B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
  • B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
  • B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
  • B-33 Assistente di Laboratorio

possono fare domanda di aggiornamento-trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2022/2023-2023/2024.

Gli aspiranti in possesso di abilitazione per le classi di concorso:

  • A-66, A-76, A-86

possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.

Gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso:

  • B-01, B-31 e B-32
  • qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell’articolo 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;
  • qualora in possesso del titolo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.

PERSONALE EDUCATIVO

Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:

  1. a) la PRIMA FASCIA

è costituita dai soggetti inseriti nel biennio 2022/24 o dai nuovi soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative.

  1. b) la SECONDA FASCIA

è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative;
  • possesso dell’abilitazione per la scuola primaria entro il termine di presentazione della domanda;
  • possesso del diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 entro il termine di presentazione della domanda;
  • possesso della laurea in scienze dell’educazione L-19 entro il termine di presentazione della domanda.

POSTI DI SOSTEGNO

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

  1. a) la PRIMA FASCIA è costituita:
  • dai soggetti inseriti nel biennio 2022/24;
  • dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado entro il termine di presentazione dell’istanza.
  1. b) la SECONDA FASCIA è costituita:
  • dai soggetti inseriti nel biennio 2022/24;
  • dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione dell’istanza abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso, entro il termine di presentazione dell’istanza:
  • per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
  • per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

FOCUS SULLA II FASCIA

  • Servizi svolti nello stesso grado: Tutti e tre gli anni richiesti devono essere stati prestati nello stesso grado (non si possono sommare annualità di diverso grado).
  • Cosa si intende per “annualità”: un servizio di almeno 180 gg. o ininterrotto da almeno il 1° febbraio al termine degli scrutini.
  • Valutazione dell’anno scolastico in corso: è valido come terza annualità purché, entro il termine di scadenza dell’istanza, si sia maturato un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni.

N.B. Non sono utili eventuali giorni di servizio maturati oltre la data di scadenza della domanda: non è quindi consentito inserire con “riserva” il periodo che intercorre tra la data di scadenza della domanda e la data di fine contratto allo scopo di acquisire i 180 giorni nell’a.s. 2023/24 qualora non ancora maturati.

COME SARANNO COSTITUITE LE GI PER IL 2024-2026

Le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce così costituite:

  • la prima fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia entro il 13 maggio 2024;
  • la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
  • la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

L’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi.

  • Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS.
  • I soggetti che chiedono l’iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze, indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
  • Le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS.
  • Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

COSE DA RICORDARE

  • La procedura di inserimento/aggiornamento è una “autodichiarazione”

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i servizi e/o i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

  • titoli di studio conseguiti all’estero;
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
  • Chi è già inserito nel biennio precedente potrebbe non presentare domanda

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento -trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

Le situazioni soggette a scadenza – titoli di preferenza/precedenza – devono essere comunque riconfermate, anche nel caso di sola permanenza.

  • Preferenze e/o riserve soggette a scadenza (es. riserva legge 68/99)

Devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza e gli eventuali titoli di riserva posseduti. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza e/o riserva non vengono riconfermati nelle GPS. Ciò vale, appunto, anche per chi non presenta domanda di aggiornamento-trasferimento.

  • Docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi dell’anno precedente

I soggetti iscritti negli elenchi aggiuntivi (che perdono efficacia) dovranno presentare domanda di iscrizione in prima fascia. In questi casi bisogna utilizzare la funzione “aggiornamento” che permette l’attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli.

  • Soggetti già inseriti nelle GAE

I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE.

N.B. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”).

Es. Aspirante inserito a pieno titolo nella GAE primaria Roma: – non può scegliere Roma per le GPS della scuola primaria, ma solo per le GPS di altri posti o classi di concorso per i quali è in possesso dei titoli di accesso (es. Infanzia GPS a Roma) – può scegliere invece un’altra provincia diversa da Roma sia per la Primaria che per le GPS di altri posti o classi di concorso per i quali è in possesso dei titoli di accesso (es. Primaria GPS e Infanzia GPS a Milano).

Es. Aspirante inserito con riserva nella GAE primaria Roma: – può scegliere Roma o qualsiasi altra provincia sia per le GPS della scuola primaria che per le GPS di altri posti o classi di concorso per i quali è in possesso dei titoli di accesso.

ATTENZIONE! SCELTA DELLE SCUOLE PER CHI È IN GAE IN UNA PROVINCIA E IN GPS IN UNA PROVINCIA DIVERSA

Se la provincia di inserimento delle GPS è diversa da quella della GAE, le GPS con relative graduatorie di istituto di II e III fascia e la I fascia di istituto (correlata alla GAE) devono comunque essere nella stessa provincia. Pertanto, se, ad esempio sono in GAE a pieno titolo a Napoli e scelgo di inserirmi nelle GPS di Roma, anche le graduatorie di istituto di I fascia, al pari di quelle di seconda e terza fascia – correlate alle GPS – devono appartenere alla provincia di Roma.


COSA PUÒ/NON PUÒ FARE CHI È INSERITO NELLE GPS DEL BIENNIO PRECEDENTE

  • Può trasferirsi in altra provincia (anche se non ha titoli e/o servizi e/o preferenze-riserve da aggiornare).
  • Può aggiornare il servizio e i titoli posseduti: aggiunge nuovi titoli e nuovi servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 – ed entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.

Attenzione: non sarà consentito inserire con “riserva”, come avvenuto nel biennio precedente, il periodo che intercorre tra la data di fine presentazione della domanda e la data di fine contratto al fine di acquisire il maggiore punteggio possibile nell’a.s. 2023/24.

  • Può cancellare una classe di concorso o tipologia di posto inserita nel biennio precedente.
  • Può inserire nuove preferenze/riserve rispetto al biennio precedente.
  • Può inserire nuove classi di concorso/tipologie di posto non presenti nel biennio precedente e relative scuole per le graduatorie di istituto.
  • Può inserire nuove scuole per le graduatorie di istituto in cui è già inserito oppure modificare/cancellare alcune di esse.
  • Può sostituire il titolo di accesso con uno più favorevole.
  • Non può modificare/cancellare titoli e/o servizi già inseriti per correggere eventuali errori (ad esclusione, come detto, del titolo di accesso).
  • Può non presentare domanda di aggiornamento-trasferimento: resta nella provincia in cui è attualmente inserito e gli viene assegnato il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

Attenzione: In questo caso deve confermare eventuali titoli di preferenza/riserva inseriti nel biennio precedente soggetti a scadenza es. riserva di legge 68/99 (anche se non ha titoli e/o servizi da aggiornare).


COSA PUÒ FARE CHI SI INSERISCE NELLE GPS PER LA PRIMA VOLTA

  • Può inserirsi per più classi di concorso e tipologie di posto cui ha titolo (quindi anche in più classi di concorso/tipologie di posto e Fasce).
  • Può inserirsi in un’unica provincia.
  • Può inserire tutto il servizio e gli eventuali titoli posseduti conseguiti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda.

Attenzione: non sarà consentito inserire con “riserva”, come avvenuto nel biennio precedente, il periodo che intercorre tra la data di fine presentazione della domanda e la data di fine contratto al fine di acquisire il maggiore punteggio possibile nell’a.s. 2023/24.

  • Per ciascuna classe di concorso/tipo posto può scegliere da 1 a 20 scuole per le graduatorie di istituto di seconda e/o terza fascia – es. fino a 20 scuole per la A22, fino a 20 scuole per la A13 e fino a 20 scuole per il posto di sostegno.

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