Pensionamenti scuola 2027, domande dal 25 settembre al 21 ottobre per docenti e ATA

Chiediamo più tempo per le revoche e di sottrarre alle segreterie scolastiche la gestione di Passweb.

Il 22 settembre si è svolto al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’incontro nel corso del quale sono stati presentati il decreto ministeriale relativo alla fissazione dei termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per l’a.s. 2027/2028 e all’accertamento dei relativi requisiti pensionistici, la circolare operativa sulle cessazioni e la relativa tabella riepilogativa.

La principale novità, di segno negativo, riguarda l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, previsto dalla legge di Bilancio 2026 e richiamato espressamente dalla circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.

Cessazioni dal servizio e pensionamenti dal 1° settembre 2027 – Termini per la presentazione delle domande.
Per il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato, il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio è fissato al 21 ottobre 2026. Le funzioni saranno disponibili a partire dal 25 settembre 2026.

Entro il medesimo termine del 21 ottobre gli interessati potranno anche revocare le istanze già presentate.

Per i dirigenti scolastici, il termine è invece fissato al 1° marzo 2027, in quanto il 28 febbraio 2027, termine ordinariamente previsto dal CCNL, cade in giorno festivo.

Le cessazioni accolte avranno decorrenza dal 1° settembre 2027.

Requisiti pensionistici ordinari
Per i lavoratori appartenenti al sistema misto, la pensione di vecchiaia richiede, nel 2027, il raggiungimento di 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Sul piano amministrativo occorre distinguere due fattispecie:
– il personale che raggiunge 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027, in presenza dei prescritti requisiti pensionistici, è collocato a riposo dall’Amministrazione;

– qualora il requisito anagrafico venga perfezionato tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2027, la cessazione può avvenire esclusivamente a domanda dell’interessato.

Per la pensione anticipata ordinaria, i requisiti contributivi da maturare entro il 31 dicembre 2027 sono:

– 41 anni e 11 mesi per le donne;
– 42 anni e 11 mesi per gli uomini.

Per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, non trova applicazione l’adeguamento alla speranza di vita. Restano pertanto richiesti:

– 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne;
– 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Opzione donna e precedenti forme di pensione anticipata
La procedura consente inoltre la presentazione delle istanze relative a Opzione donna per coloro che abbiano maturato i requisiti entro le scadenze previste dalle diverse disposizioni succedutesi nel tempo.

Per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 sono richiesti 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età, con una riduzione di un anno per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni.

Restano ferme le ulteriori condizioni soggettive previste dalla normativa. In particolare, le condizioni relative all’assistenza in qualità di caregiver o all’invalidità devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

Restano inoltre possibili le cessazioni relative a Quota 100, Quota 102 e alle diverse discipline della pensione anticipata flessibile, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro i termini previsti dalle rispettive disposizioni.

Presentazione delle istanze: POLIS e INPS
Sul piano procedurale è fondamentale distinguere tra domanda di cessazione dal servizio e domanda di pensione.

Dirigenti scolastici, docenti – compresi gli insegnanti di religione cattolica – personale educativo e ATA di ruolo devono utilizzare la procedura POLIS – Istanze On Line per presentare la domanda di cessazione dal servizio.

Fanno eccezione:
-il personale in servizio all’estero, che può presentare la domanda direttamente all’Ufficio territorialmente competente;

– il personale delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta, che presenta la domanda direttamente alla scuola di servizio/titolarità, la quale provvede successivamente alla trasmissione agli Uffici territoriali competenti;
– le domande di trattenimento in servizio previste dall’art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015, che devono essere presentate all’Ufficio territorialmente competente entro il 21 ottobre 2026;
– i beneficiari di APE sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci che, dopo il riconoscimento del diritto da parte dell’INPS, possono presentare la domanda di cessazione entro il 31 agosto 2027.

La domanda di pensione deve invece essere inoltrata direttamente all’INPS, attraverso uno dei canali previsti: procedura telematica mediante SPID, CIE o CNS, Contact Center oppure tramite i Patronati UIL.

È quindi importante sottolineare che l’istanza POLIS di cessazione dal servizio e la domanda di pensione all’INPS costituiscono due adempimenti distinti e autonomi.

Accertamento del diritto a pensione
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico è di competenza dell’INPS e viene effettuato sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo individuale.

La circolare precisa inoltre che l’INPS effettua la verifica esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nell’istanza di cessazione.

Il termine previsto per il completamento dell’accertamento è fissato al 21 aprile 2027.

Sistemazione delle posizioni assicurative
Al fine di consentire all’INPS di effettuare tempestivamente l’accertamento del diritto a pensione, gli Ambiti territoriali o le istituzioni scolastiche devono procedere alla preventiva sistemazione delle posizioni assicurative del personale interessato.

Devono essere verificate, in particolare, le domande di ricongiunzione, riscatto e computo, nonché i relativi allegati, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite per il personale interessato alla cessazione dal servizio dal 1° settembre 2027.

Lo scambio dei dati deve avvenire attraverso Nuova Passweb.

Il termine ultimo per il completamento di tali attività è fissato all’11 gennaio 2027.

Cronoprogramma operativo
– 25 settembre 2026: Apertura delle istanze di cessazione
– 21 ottobre 2026:Termine per docenti, personale educativo e ATA
– 11 gennaio 2027: Completamento della sistemazione delle posizioni assicurative
– 1° marzo 2027: Termine per i dirigenti scolastici
– 21 aprile 2027: Termine previsto per l’accertamento INPS
-31 agosto 2027: Termine previsto per alcune cessazioni relative ad APE sociale e lavoratori precoci
– 1º settembre 2027: Decorrenza delle cessazioni

La posizione della UIL Scuola
Nel corso dell’incontro la UIL Scuola ha evidenziato la necessità di modificare alcuni aspetti della procedura, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele al personale e, al tempo stesso, evitare che sulle istituzioni scolastiche continuino a gravare adempimenti previdenziali particolarmente complessi e delicati.

1) Prevedere un termine successivo per la revoca della domanda di cessazione
La UIL Scuola ha chiesto di superare l’attuale coincidenza tra il termine per la presentazione della domanda di cessazione e quello previsto per la sua revoca, entrambi fissati al 21 ottobre 2026.

È necessario prevedere un periodo successivo alla chiusura delle domande entro il quale l’interessato possa revocare l’istanza, in modo da consentire al personale di effettuare le necessarie verifiche sulla propria posizione contributiva e pensionistica prima che la scelta diventi definitiva.

La possibilità di revoca non può esaurirsi nello stesso momento in cui scade il termine per presentare la domanda.

2) Consentire la rettifica o la revoca oltre i termini in presenza di errori materiali
La UIL Scuola ha inoltre chiesto di introdurre una specifica procedura che consenta la rettifica o la revoca dell’istanza anche oltre il termine ordinario nei casi di errore materiale o involontario chiaramente riconoscibile e documentabile.

Una domanda di cessazione produce conseguenze particolarmente rilevanti sul rapporto di lavoro e sulla posizione pensionistica dell’interessato. Per questo motivo, un mero errore materiale non può determinare effetti irreversibili quando sia possibile accertarne con chiarezza la natura e intervenire tempestivamente per correggerlo.

3) Togliere alle segreterie scolastiche la gestione di Nuova Passweb
Su questo punto la posizione della UIL Scuola è netta: la gestione di Nuova Passweb e gli adempimenti relativi alla sistemazione delle posizioni assicurative devono essere sottratti alle segreterie scolastiche.

Si tratta di attività di natura specialistica e previdenziale, caratterizzate da un elevato livello di complessità tecnica e da rilevanti responsabilità, che non possono continuare a essere scaricate sulle istituzioni scolastiche e sul personale amministrativo, già impegnato nella gestione di numerosi e complessi adempimenti.

La sistemazione delle posizioni contributive deve essere ricondotta agli uffici competenti e a personale specificamente formato in materia previdenziale, definendo con chiarezza le rispettive competenze e responsabilità dell’Amministrazione e dell’INPS.

La richiesta della UIL Scuola è pertanto precisa: eliminare dalle competenze delle segreterie scolastiche la gestione di Nuova Passweb e restituire agli uffici competenti gli adempimenti previdenziali specialistici.

La circolare presentata continua invece a prevedere che gli Ambiti territoriali o le istituzioni scolastiche intervengano nella sistemazione delle posizioni assicurative attraverso Nuova Passweb: una scelta che, per la UIL Scuola, deve essere superata.

Per la UIL Scuola hanno partecipato Enrico Bianchi e Pasquale Fraterno.


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