Proroga supplenze ATA, Uil Scuola: “Le ferie sono un diritto, il personale non deve rinunciare. USR Lombardia rettifichi la nota”
Con una lettera firmata dal Segretario Nazionale Paolo Pizzo, UIL Scuola Rua ha richiesto al Ministero un intervento urgente riguardo alla nota dell’USR Lombardia, che fornisce indicazioni sulla proroga delle supplenze ATA in scadenza il 30 giugno. Nei giorni scorsi infatti, L’USR ha precisato che il personale ATA non potrà usufruire delle ferie maturate entro il 30 giugno in caso di estensione del contratto.
“A parere della scrivente, tale limitazione risulta illegittima. Infatti, la proposta di proroga contrattuale non può essere subordinata a una rinuncia “sic et simpliciter” a un diritto fondamentale quale quello alle ferie, tutelato dalla normativa vigente” scrive Pizzo.
“Il diritto alla fruizione delle ferie retribuite – spiega Pizzo nella lettera – è stabilito dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione Italiana, che statuisce: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Pertanto, la rinuncia o compressione arbitraria di tale diritto, è palesemente illegittima. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2109 del Codice Civile, la concessione del periodo di fruizione delle ferie spetta al dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro, il quale deve tener conto delle esigenze dell’Istituzione scolastica ma anche degli interessi del lavoratore“.
“Giova altresì precisare – aggiunge – che anche la previsione dell’articolo 13, comma 11, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, tuttora vigente per le parti non modificate, secondo cui: “Il personale ha diritto, in proporzione al servizio prestato, a 32 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico (…). Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico e compatibilmente con le esigenze di servizio. Ne deriva che la concessione delle ferie deve avvenire attraverso un bilanciamento tra le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e il diritto individuale del lavoratore alla fruizione del riposo annuale. Solo nel caso in cui non sia possibile concedere interamente il periodo di ferie maturate, queste dovranno essere liquidate economicamente, come previsto dalla normativa vigente e la giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione 11968/2025)“.
Pizzo conclude chiedendo al Ministero “di voler intervenire presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, affinché provveda con urgenza alla rettifica della nota richiamata, ripristinando il rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti“.