Formazione sul sostegno: il Mi prende tempo. Le scuole ancora senza indicazioni
A breve la nota di dettaglio sull’anno di formazione e prova per i docenti. Personale docente neo assunto in ruolo o che ha ottenuto un passaggio di ruolo a.s. 2021/22: quali sono i requisiti per l’anno di formazione e prova. 25 ore di formazione sul sostegno. Il Ministero prende tempo: “le scuole aspettino”.
Si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero, sulle attività formative per l’a.s. 2021-2022 per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Per la UIL Scuola hanno partecipato Francesca Ricci e Paolo Pizzo.
In apertura di incontro l’Amministrazione ha presentato la bozza relativa alle attività formative per l’a.s. 2021-2022 che i docenti neoassunti o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo dovranno svolgere durante il periodo di formazione e prova. Sono compresi i docenti assunti a tempo determinato dalle GPS di I fascia su posto comune e di sostegno (art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021) che si conclude con la conferma in ruolo, all’esito positivo dell’anno di formazione e prova e della prova disciplinare, con il contratto a tempo indeterminato.
La UIL Scuola ha innanzitutto richiesto che nella nota sia meglio specificato quali siano i docenti che non devono svolgere l’anno di formazione e prova e ovvero tutti quei docenti già in ruolo che abbiano avuto una nuova immissione nello stesso grado, anche se in diversa classe di concorso o tipologia di posto. Tra questi docenti devono essere ricompresi anche i docenti già in ruolo che hanno avuto una nuova assunzione dalle GPS di I fascia su altra classe di concorso ma sempre riferita allo stesso grado di istruzione. Ciò secondo il principio generale per cui l’anno di prova e formazione debba svolgersi una sola volta nella vita lavorativa del docente, se riferito al medesimo grado di istruzione. Così come dovrà essere chiaro che l’anno di prova e formazione non deve essere svolto dai docenti che hanno ottenuto un passaggio di cattedra.
Le altre due questioni sono relative ai docenti in regime di part time verticale e alla possibilità di rinvio dell’anno di formazione e prova anche per i docenti assunti dalle GPS di I fascia: nella nota dovrà essere indicato l’eventuale riproporzionamento del conteggio dei 180/120 giorni per i docenti in regime di part time verticale (a nostro parere, la valutazione dovrebbe essere qualitativa e non quantitativa) e dovrà altresì contenere l’indicazione chiara che la possibilità di rinvio dell’anno di prova, qualora non si raggiungono i requisiti richiesti (180/120 gg. e/o le 50 ore di formazione), riguarda anche i docenti assunti dalla I fascia GPS con contratto al 31/8.
A margine dell’incontro è stata risollevata la questione già dibattuta negli incontri precedenti in relazione alle 25 ore di formazione obbligatoria sul sostegno. L’amministrazione ha dichiarato che sta “valutando” tutte le osservazioni proposte negli incontri precedenti e ha dichiarato che sarebbe auspicabile per le scuole aspettare eventuali nuove indicazioni su tale aspetto prima di avviare le attività.
Su questo punto la UIL Scuola ha accolto con soddisfazione un primo ripensamento del Ministero, ma nello stesso tempo, nel ribadire la netta contrarietà sull’obbligo della formazione al di fuori dell’orario di servizio (delle 40 ore relative alle attività funzionali all’insegnamento), soprattutto alla luce della sentenza che di fatto ha annullato tutto l’impianto sul nuovo modello del PEI, ha rivendicato un’immediata revisione dell’intera materia alla luce anche delle evoluzioni normative in atto e la totale cancellazione di un piano che prevedeva sostanzialmente una riduzione delle risorse di personale specializzato per l’insegnamento agli alunni con disabilità. Riduzione che nelle intenzioni doveva essere compensata con una formazione obbligatoria da fare a tutti i docenti della classe e che ora deve avere una definitiva soluzione politica oltre che amministrativa.
Una contraddizione macroscopica, alla luce del PNRR che promette investimenti e non tagli di organico sul sostegno.
Il percorso dell’anno di prova e formazione
Sono confermate anche per l’anno scolastico 2021-2022 le caratteristiche del modello formativo degli anni passati e, in particolare, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015 e dalla normativa vigente.
Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;
- personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
- personale neoassunto da I fascia GPS (art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021).
I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 – percorso annuale FIT.
I requisiti che il docente dovrà possedere al termine dell’anno scolastico:
1) 180 di servizio di cui 120 di attività didattica
Nei 180 gg. di servizio rientrano anche:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi;
- I periodi di sospensione delle lezioni (Natale e Pasqua);
- il giorno libero;
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il primo mese di interdizione o astensione obbligatoria per maternità.
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non rientrano:
- i periodi di ferie
- i permessi retribuiti e non retribuiti (compresi quelli di legge 104/92);
- le assenze per malattia o infortunio sul lavoro;
- qualunque tipologia di congedi o aspettative, escluso quelle parlamentari;
- i periodi di chiusura della scuola al termine delle attività didattiche, ad eccezione dei periodi di esame.
Nei 120 gg. di attività didattiche sono compresi:
- i giorni di insegnamento;
- i giorni non di insegnamento impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica: attività valutative, progettuali, formative e collegiali. Sono quindi compresi, e vanno conteggiati nei 120 gg., anche gli incontri collegiali che si svolgono in giorni in cui il docente non è in servizio per attività di insegnamento, come collegi, consigli, o qualunque altro incontro (es. nel periodo tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni) che si verifica in periodi di sospensione delle lezioni o nel giorno libero del docente.
2) 50 ore di formazione in presenza e online obbligatorie per i neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto un passaggio di ruolo
Confermato il modello dello scorso anno anche per quanto riguarda le ore di formazione.
- Incontri propedeutici e di restituzione finale – 6 ORE COMPLESSIVE
- Laboratori formativi/visite a scuole innovative- 12 ORE
- Peer to peer – 12 ORE
- Formazione on line – 20 ORE