Concorso straordinario per docenti con almeno 3 anni di servizio 

Martedì 15 marzo 2022 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto la bozza del decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 59, comma 9-bis (legge 25 febbraio 2022, n. 15), che prevede un concorso straordinario per chi ha almeno 3 anni di servizio.
La bozza presentata dal Ministero contiene i requisiti per la partecipazione al concorso straordinario per la sola scuola di I e II grado, esclusivamente sui posti comuni (classe di concorso), a cui possono partecipare i docenti abilitati e quelli non abilitati che abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.
Il concorso prevede la sola prova disciplinare e dovrà svolgersi entro il 15 giugno 2022.
I vincitori avranno un contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato svolgono inoltre il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Superate le prove del percorso di formazione e quella dell’anno di formazione iniziale e prova sono confermati in ruolo giuridicamente ed economicamente l’1/9/2023.

Posizione della UIL Scuola
È un piccolo passo per i docenti con almeno 3 anni di servizio che comunque ha dei limiti che la UIL Scuola di seguito riassume:

  • Questione dei posti: Per la UIL scuola non è possibile stabilire per legge che i posti su cui assumere siano quelli vacanti e disponibili per poi scoprire che ci sono migliaia di posti accantonati per concorsi fantasma e discutere un decreto senza avere al momento il numero dei posti disponibili per classi di concorso e regione. Su quest’ultimo punto abbiamo chiesto che ci sia una informativa specifica anche se sappiamo che non si arriverà a bandire neanche 15.000 posti.
  • Docenti esclusi: La bozza del Decreto presentata dall’Amministrazione è molto riduttiva rispetto alla platea di chi, in presenza degli stessi requisiti, può accedere al concorso: sono infatti esclusi dalla procedura di assunzione i posti di sostegno.

A parere della UIL Scuola il Ministero dà alla norma di legge una interpretazione restrittiva per cui, secondo la bozza di decreto, la procedura concorsuale sarà bandita solo per le classi di concorso del I e del II grado rimasti vacanti nell’a.s. 2021/22 non includendo i posti di sostegno. Inoltre, i docenti che hanno partecipato alla procedura delle GPS di I fascia con contratto a tempo determinato finalizzato alla immissione in ruolo (decreto sostegni bis) sono esclusi dalla procedura a prescindere dalla tipologia di posto su cui sono stati assunti (se sostegno o classe di concorso). Su questo punto la UIL scuola ha chiesto che sia specificato che l’esclusione dalla procedura concorsuale riguardi solo i docenti assunti dalle GPS di I fascia sulla stessa classe di concorso per cui intenderebbero eventualmente partecipare alla procedura, per cui, per esempio, se un docente è stato assunto dalla GPS di I fascia su posto di sostegno ed ha i requisiti previsti dal decreto per partecipare al concorso straordinario per la specifica classe di concorso, per la UIL deve poterlo fare. Inoltre, prevedere il requisito dei 3 anni di servizio solo negli ultimi 5 anni ridurrà ulteriormente la platea.

  • Contratto a tempo determinato e percorso di formazione: si continua con un percorso ad ostacoli con un vigile urbano che decide chi passa e chi sta fermo, un inferno per i precari. Per cui i docenti avranno non solo un contratto a tempo determinato per un anno, dopo aver comunque superato una prova concorsuale, ma dovranno anche pagare di tasca propria il percorso di formazione.
  • Questione abilitazione: il ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, ha deciso autonomamente che per i docenti vincitori sprovvisti di abilitazione quest’ultima sarà acquisita solo all’atto della conferma in ruolo. Per la UIL Scuola, invece, dal momento che la legge per questo aspetto non pone vincoli, e che i due percorsi stabiliti sempre per legge, quello del corso di formazione con l’università e quello dell’anno formazione iniziale e prova, sono distinti, l’abilitazione si deve acquisire con il solo percorso con l’università, a prescindere poi dalla conferma in ruolo.

Per tutti questi motivi la UIL scuola ritiene che questo provvedimento non sia sufficiente e non riesce a trovare soluzioni e risposte certe anche al personale che da anni attende un percorso abilitante. La soluzione resta un provvedimento legislativo specifico che dia garanzie di stabilizzazione ai precari e prevede una vera riforma del reclutamento che inserisca in un percorso più organico.

Requisiti e criteri previsti dalla bozza di decreto

Titoli di accesso
Bisogna essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei due seguenti requisiti:

  • abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso (anche se conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente)
  • avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa.

Il servizio svolto su posto di sostegno anche in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, purché almeno uno dei tre anni sia stato svolto nella specifica classe di concorso (es. 2 anni sul sostegno + 1 sulla classe di concorso per cui si partecipa).
Ai fini del triennio si valuta anche l’anno in corso.

Classi di concorso e regione
Si può partecipare per una sola classe di concorso in possesso dei requisiti richiesti e in un’unica regione.
Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura, che avverrà esclusivamente in modalità online, è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale che sarà indicata nel bando.

Prova
È prevista un’unica prova disciplinare.

Graduatorie
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando. La graduatoria regionale decade dopo l’assunzione di tutti i vincitori rispetto ai posti messi a bando.

Vincitori

  • Contratto a tempo determinato dall’1/9/2022 – I vincitori sono assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023.
  • Percorso di formazione in università – I vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
  • Percorso di prova e formazione – I vincitori, nel corso del contratto a tempo determinato svolgono inoltre il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
  • Decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 – A seguito del superamento della prova che conclude il percorso formativo svolto in collaborazione con l’università, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova. Resta salva la possibilità di rinvio del percorso annuale di formazione iniziale e prova per giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, aspettative e congedi contemplati dalla normativa)

  • Abilitazione – All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.
  • Rinunce – La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.

Chi è escluso
Il docente che ha partecipato alle procedure straordinarie di assunzione dalle GPS di I fascia ed è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo.

Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo.

 


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