Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65
Apertura delle domande presumibilmente dal 16 marzo.
Si è svolto il 10 marzo l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2026/2027.
A seguito dei rilievi sull’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2025/2028, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo (tra cui non è presente la UIL Scuola) hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto definitivo introducendo alcune modifiche rilevanti.
In particolare sono state apportate due modifiche significative alle deroghe ai vincoli di permanenza per il personale docente e per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione:
– La prima riguarda la deroga legata alla presenza di figli, che è stata ridotta: si passa da figli fino a 16 anni a figli fino a 14 anni.
– La seconda modifica riguarda il ricongiungimento familiare: non è più consentito superare il vincolo triennale per ricongiungersi al genitore over 65
La UIL Scuola, non firmataria del CCNI in vigore, ha ribadito la propria posizione critica rispetto al sistema dei vincoli, ritenendo necessario garantire una maggiore tutela della continuità familiare (ricongiungimento al genitore) e personale dei lavoratori della scuola.
Per la UIL Scuola la materia della mobilità deve rientrare nell’alveo della contrattazione nazionale, come da sempre sostenuto in tutti gli incontri politici e istituzionali. Questa sarà la posizione che continueremo a sostenere, per la parte giuridica, in fase di rinnovo del prossimo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
Presentazioni domande (date da confermare)
– Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
– Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
– Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.
– Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.
Sui tempi di presentazione delle domande, la UIL Scuola ha chiesto uno slittamento rispetto alle date indicate nella bozza dell’ordinanza, al fine di garantire tempi più adeguati per la compilazione delle istanze. La richiesta è sia per i docenti, ma riguarda in particolare il personale ATA, il cui termine per la presentazione delle domande ricade nella settimana di Pasqua, con evidenti difficoltà operative per il personale.
Personale docente che può presentare domanda
Assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2023/24 che nel 2024/25 e/o 2025/26:
– non hanno presentato domanda di mobilità o non hanno ottenuto movimento;
– hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia tramite codice sintetico (comune/distretto);
– hanno ottenuto mobilità in altra provincia tramite codice sintetico (comune/distretto/provincia).
Tali docenti possono presentare domanda di mobilità provinciale e/o interprovinciale senza necessità di deroghe.
Particolarità
È altresì escluso dal vincolo e può presentare domanda senza ricorrere alle deroghe:
1) il docente assunto a tempo determinato il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, confermato in ruolo il 1° settembre 2024, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2023;
2) analogamente, il docente assunto da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermato in ruolo nel 2024/2025 (l’anno svolto a tempo determinato è comunque computato nel triennio di blocco).
Divieto di domanda di mobilità (anche in presenza di deroghe)
Non può presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2026/2027 il docente che nell’a.s. 2025/2026 sia:
– assunto a T.D. da GPS I fascia sostegno;
– assunto a T.D. da concorso straordinario bis;
– assunto a T.D. da concorso PNRR in attesa di abilitazione.
Il divieto è assoluto e non sono previste deroghe.
Divieto di domanda di mobilità (salvo deroghe)
Non possono presentare domanda di mobilità i docenti:
– assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 (anche con sola decorrenza giuridica);
– assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica;
– chi ha ottenuto nell’a.s. 2024/25 o 2025/26 la titolarità su una scuola richiesta in modo puntuale con domanda volontaria.
Rientra nel vincolo triennale anche il docente assunto da GPS I fascia sostegno nel 2024, confermato in ruolo nel 2025 con retrodatazione giuridica al 1/9/2024.
Per tali docenti la domanda è possibile solo in presenza delle deroghe previste.
Deroghe al vincolo
Possono presentare domanda di mobilità i docenti soggetti al vincolo triennale che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) Genitori di figli fino a 14 anni (per adottivi/affidatari: entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età).
b) Docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 104/92).
c) Fruizione del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001).
d) Coniuge o figlio di mutilato/invalido civile (L.118/1971).
Altri casi di domanda anche con vincolo
1) Docenti in soprannumero o esubero.
2) Docenti con vincolo per preferenza puntuale di scuola se:
– beneficiano di precedenze art.13 CCNI 2025/28 (se assegnati fuori dal comune o distretto sub-comunale di esercizio della precedenza);
– trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata.
Altre novità e precisazioni previste per l’a.s. 2026/27 (docenti)
Punteggio del servizio pre-ruolo: differenza tra mobilità a domanda e mobilità d’ufficio
Per l’a.s. 2026/2027 sono previste modalità diverse di valutazione del servizio pre-ruolo a seconda che si tratti di mobilità a domanda oppure di mobilità d’ufficio.
Mobilità d’ufficio
Nella mobilità d’ufficio – che riguarda, ad esempio, la graduatoria interna di istituto o i casi di trasferimento senza domanda (docenti soprannumerari) – il servizio pre-ruolo è valutato:
• 5 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo
• solo se prestato nello stesso ruolo di titolarità.
Si segnala che nell’anno scolastico 2025/2026 ogni anno di servizio pre-ruolo era valutato 4 punti.
Mobilità a domanda
Diverso è il caso della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi richiesti volontariamente dal docente).
In questo caso:
• il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 6 punti per ogni anno
• la valutazione è per intero indipendentemente dal ruolo o dal grado di scuola in cui la supplenza è stata prestata.
Docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD
Nella scuola secondaria di I e II grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui detto personale è in possesso dell’abilitazione.
Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale Istanze on line mostra, infatti, una nuova sezione “Classe di concorso richiesta”, in cui è presente la casella “Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell’abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD)”. Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.
Su questo aspetto la UIL Scuola ha chiesto che, per tali docenti, sia maggiormente chiarita la procedura di presentazione della domanda.
Classi di concorso A-29, A-30, A-56
I docenti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, possono presentare domanda di passaggio di ruolo e di cattedra per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione se in possesso dei titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché passaggio di ruolo e di cattedra per la classe di concorso A-55 se in possesso dei titoli di servizio previsti nell’allegato medesimo.
Punteggio scuole di montagna
La bozza di ordinanza ministeriale precisa che nelle more dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l’insegnamento nelle scuole primarie di montagna.
Trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune
Per l’a.s. 2026/2027, i trasferimenti a domanda all’interno della provincia di titolarità, da posto di sostegno a posto comune, dei docenti privi di precedenza, sono effettuati sul 75% dei posti disponibili.
Posto dispari – destinazione
Per l’anno scolastico 2026/2027, ai fini della ripartizione dei posti, il posto dispari è attribuito alle immissioni in ruolo.
Personale ATA
Possono presentare domanda di mobilità:
– il personale ATA di ruolo provinciale a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda;
– i collaboratori scolastici assunti dalle procedure ex art. 58 DL 69/2013, immessi in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time (L.178/2020);
– il personale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assunto con le procedure della 205/2017, immesso in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time.
Area Funzionari ed Elevata Qualificazione
Il personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria, tramite procedura valutativa o concorso, può confermare la sede di servizio per acquisirne la titolarità definitiva. In tal caso, l’anno di servizio già svolto su quella sede è valido ai fini del vincolo triennale di permanenza previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.
Gli Ambiti Territoriali acquisiscono la eventuale conferma prima dell’avvio delle operazioni di mobilità ATA.
– In caso di conferma, la sede occupata diventa definitiva e non è disponibile per la mobilità.
– In caso di mancata conferma, il personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.
In ogni caso, dalla sede definitiva di prima assegnazione il personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione è soggetto a vincolo triennale di permanenza, salvo le deroghe previste dal CCNI.
Per tutti i dettagli si rimanda ai materiali in allegato.








