Conferma docente di sostegno a.s. 2026/27: destinatari, criteri e modalità
Giovedì 26 marzo si è svolto, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, un incontro con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2022/24, relativo alla conferma dei docenti di sostegno anche per l’a.s. 2026/2027.
Tale previsione è contenuta nel Decreto Scuola n. 127/2025, che ha esteso anche agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.
In apertura dell’incontro, il Ministero ha illustrato il contenuto della bozza di nota ministeriale che sarà emanata ai Direttori degli Uffici scolastici regionali e ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
La nota raccoglie le indicazioni operative in merito a quanto previsto dall’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale sulle supplenze n. 27 del 16 febbraio 2026.
Come già evidenziato, per la UIL Scuola si tratta di una misura lesiva non solo per il personale, perché non si garantisce il diritto di graduatoria, ma soprattutto per gli alunni con disabilità che potrebbero avere per il secondo anno consecutivo insegnanti non specializzati. Si tratta di una misura incostituzionale che dequalifica la formazione. Il provvedimento è stato inoltre impugnato dalla UIL Scuola nelle sedi competenti.
I punti essenziali nel dettaglio
La conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027).
Essa avviene a seguito della conclusione delle operazioni relative:
– al personale già di ruolo (ivi comprese utilizzazioni e assegnazioni provvisorie);
– al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Prerequisito per la conferma
Il prerequisito essenziale per accedere alla conferma è che il docente, nell’a.s. 2025/2026, stia svolgendo una supplenza su posto di sostegno:
– fino al 31/08/2026
oppure
– fino al 30/06/2026 (anche su spezzone orario).
Non possono essere destinatari di conferma i docenti in servizio con supplenze brevi e temporanee (compresa la supplenza “fino al termine delle lezioni”).
Categorie di docenti ammesse alla conferma
Possono accedere alla conferma esclusivamente le seguenti categorie:
– Docenti specializzati sul sostegno sullo specifico grado: individuati tramite qualsiasi procedura (GAE, GPS, graduatorie di istituto, scuole viciniori, interpello).
– Docenti non specializzati inseriti in seconda fascia GPS: solo se individuati a livello provinciale dallo scorrimento della stessa.
– Docenti non specializzati non inseriti in seconda fascia GPS: solo se individuati a livello provinciale tramite scorrimento incrociato di GAE e GPS di posto comune.
Nota bene: non accedono alla procedura di conferma i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.
Avvio e istruttoria del dirigente scolastico (DATE DA CONFERMARE)
Il dirigente scolastico attiva la procedura solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
– richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità (entro il 31 maggio);
– valutazione positiva nell’interesse dell’alunno, anche sentito il GLO (entro il 15 giugno);
– consenso del docente (entro il 15 giugno).
– Il consenso in questa fase è non vincolante.
Se l’istruttoria è positiva, il dirigente comunica l’esito all’Ufficio scolastico entro il 26 giugno tramite SIDI inserendo:
– codice fiscale del docente;
– tipo di contratto;
– eventuale spezzone orario;
– sede di servizio 2025/2026;
– grado di istruzione;
– sede di servizio 2026/2027, nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma; in caso di dimensionamento, il codice del plesso dovrà essere quello relativo alla nuova istituzione scolastica.
Dopo l’inserimento, sono possibili solo rettifiche per errori materiali o annullamenti motivati (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si chiede la conferma del docente).
Espressione della volontà del docente
Il docente esprime la propria volontà definitiva tramite l’istanza POLIS per le supplenze:
– accettazione della conferma (indicando tipologia di contratto);
– oppure rifiuto.
La scelta è definitiva, vincolante e irrevocabile:
– se accetta, viene confermato ed escluso da tutte le altre supplenze.
– se rifiuta, partecipa normalmente alle supplenze.
È obbligatoria la compilazione dell’istanza: in caso contrario non potrà né essere confermato né ottenere supplenze.
Nota bene: non è obbligatorio inserire nella scelta delle 150 sedi la scuola in cui si è accettata la conferma.
Sanzioni per rinuncia o successivo abbandono
– Se il docente, dopo aver accettato, rinuncia o non prende servizio, perde la possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
– In caso di abbandono di servizio, il docente perde la possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza (comprese le “brevi”) per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.








