UIL: il blocco per tutti i docenti neo-assunti è inapplicabile perché non previsto dal contratto.

È proseguito il confronto tra sindacati e Ministero per la risoluzione di alcune problematiche relative alle prossime assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata, per l’anno scolastico 2021/22 già emerse nell’incontro precedente. Per la UIL scuola erano presenti Giancarlo Turi e Paolo Pizzo.


  1. Docenti ex percorso del 3° anno del FIT (DDG n. 85/18), immessi in ruolo il 1° settembre 2019

Dopo l’incontro svoltosi giovedì 10 giugno, in cui la UIL scuola aveva ribadito che per tutti i docenti ex percorso del 3° anno del FIT (DDG n. 85/18), immessi in ruolo il 1° settembre 2019, non esiste alcun blocco per quanto riguarda la mobilità annuale e di conseguenza neanche per le assegnazioni provvisorie, abbiamo appreso con favore che tale vincolo è stato eliminato dalla bozza della nota di accompagnamento che dovrà essere propedeutica alle prossime assegnazioni provvisorie.

Per cui, come la UIL scuola aveva ampiamente sostenuto nel precedente incontro, per tali docenti il blocco non ha riguardato le assegnazioni provvisorie per il corrente anno scolastico 20/21 e non sarà applicabile neanche per il prossimo anno scolastico 21/22 perché non è espressamente previsto dalla legge e naturalmente neanche dal contratto sulle assegnazioni siglato l’8 luglio 2020.


2.  Docenti neo assunti in ruolo l’1/9/20

Permane per tutti i neo assunti in ruolo l’1/9/20 il blocco previsto dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che riguarda anche per le assegnazioni provvisorie e per il quale il Ministero fa ancora orecchie da mercante non volendo trovare una soluzione per via contrattuale.

La UIL scuola ha ribadito che la soluzione è già nel Contratto delle assegnazioni provvisorie siglato l’8 luglio 2020!

Anche in questa occasione abbiamo fatto presente che il blocco è inapplicabile totalmente, quindi anche per i docenti neo assunti l’1/9/20, perché il Contratto siglato l’8 luglio 2020 non lo prevede e in questi casi essendo stato sottoscritto successivamente alla legge prevale su quest’ultima.

Tale blocco non è stato infatti recepito dal Contratto sulle assegnazioni che lo ha disapplicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma, infatti, specifica chiaramente che ogni altra norma di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, che prevede la propria inderogabilità, può essere modificata dal contratto, per le materie che sono oggetto di contrattazione.

L’amministrazione ha previsto di derogare tale vincolo anche per i casi di docenti con figli minori fino ai 3 anni e ai conviventi di coniuge militare (ex legge 100/87) (al momento la legge prevede delle deroghe solo per il personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – disabilità grave e assistenza al familiare con handicap grave, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento).

Ciò appare una operazione che mira solo a dividere il personale. Oltretutto tali deroghe non sono state permesse, a contratto vigente, per i trasferimenti, e di fatto ora l’Amministrazione le introduce motu proprio senza riaprire il Contratto!

A questo punto la UIL scuola ha chiaramente riferito all’amministrazione che farà valere il diritto di tutti i docenti neo immessi in ruolo 20/21 alla mobilità, senza alcun vincolo, in ogni sede possibile, anche giurisdizionale, in virtù di una sottoscrizione del Contratto sulle assegnazioni che non contiene blocchi di alcun genere e che per tali motivi disapplica la legge che li ha istituiti.


3.  DSGA: no blocco quinquennale sulle assegnazioni provvisorie

Come noto, il bando di concorso in base all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a parere della UIL scuola richiamato impropriamente dallo stesso bando, prevede che gli aventi titolo all’assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo.

La UIL scuola ha chiarito anche in questo caso che il blocco non deve applicarsi alle assegnazioni provvisorie sempre in virtù del fatto che la legge non lo prevede e che il contratto non ha imposto vincoli in tal senso per la mobilità annuale.

L’amministrazione ha recepito tale considerazione per cui nella nota sarà specificato che tutti i neo DSGA assunti in ruolo potranno, avendone i requisiti, produrre domanda di assegnazione provvisoria.


Le date
In ultimo, per quanto riguarda le date il ministero ha comunicato che intenderebbe rispettare quelle già previste dalla bozza, ovvero personale docente, educativo e IRC dal 15 giungo al 5 luglio, mentre per il personale ATA dal 28 giugno al 12 luglio.


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