Graduatorie interne di istituto 2026/27: come individuare il perdente posto (guida completa)
Le graduatorie interne di istituto devono essere formulate e pubblicate all’Albo dell’istituzione scolastica entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità, sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, con particolare riferimento alle disposizioni previste per i trasferimenti d’ufficio.
È importante ricordare che titoli, esigenze di famiglia e precedenze possono essere dichiarati e quindi valutati solo entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità.
Di conseguenza, non possono essere presi in considerazione titoli o precedenze presentati successivamente, anche se acquisiti o maturati prima della pubblicazione della graduatoria interna di istituto.
Guida – Come si individua il perdente posto (CLICCA QUI)
Guida – differenza di punteggio tra mobilità a domanda e d’ufficio (CLICCA QUI)
Come si forma la graduatoria interna
La graduatoria interna di istituto viene predisposta distinguendo il personale in due graduatorie separate:
– personale già presente nell’organico dagli anni precedenti;
– personale arrivato nell’anno scolastico in corso.
1) Personale già presente nell’organico dagli anni precedenti
Rientra in questa categoria il personale:
a) titolare nella scuola dall’anno scolastico precedente o da anni scolastici anteriori;
b) rientrato, con decorrenza 1° settembre dell’anno scolastico in corso, in quanto perdente posto nel decennio;
c) per la scuola primaria, trasferito da posto comune a posto di lingua inglese nella stessa scuola;
d) individuato perdente posto nell’anno scolastico precedente e trasferito, con decorrenza 1° settembre dell’anno scolastico in corso, nell’attuale scuola a seguito di:
– mobilità d’ufficio;
– domanda condizionata;
– trasferimento ottenuto perché la scuola è stata indicata tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.
2) Personale arrivato nell’anno scolastico in corso (“ultimo arrivato”)
È considerato ultimo arrivato il personale:
– trasferito o che ha ottenuto passaggio di profilo, ruolo o cattedra con decorrenza 1° settembre dell’anno scolastico in corso, a seguito di mobilità volontaria; per la scuola primaria sono esclusi i docenti trasferiti da posto comune a posto di lingua inglese nella stessa scuola;
– assunto in ruolo giuridicamente ed economicamente con decorrenza 1° settembre dell’anno scolastico in corso;
– individuato perdente posto in anni scolastici precedenti a quello immediatamente precedente che, pur avendo chiesto nel decennio il rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità, abbia ottenuto l’attuale scuola per scelta volontaria tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.
Come si individua il soprannumerario
L’individuazione del perdente posto avviene per profilo, per classe di concorso e per tipologia di posto.
La procedura segue questo ordine:
a) si esamina prima la graduatoria del personale ultimo arrivato, in ordine di punteggio;
b) solo se necessario, si passa successivamente alla graduatoria del personale già presente nell’organico.
In pratica, il personale arrivato nell’anno scolastico in corso viene preso in considerazione per primo ai fini dell’individuazione dell’eventuale soprannumerario.
Docenti esclusi dalla graduatoria interna di istituto
È escluso dalla graduatoria interna di istituto chi rientra nelle precedenze previste dal CCNI.
Le sole precedenze che comportano l’esclusione sono le seguenti:
I – personale non vedente ed emodializzato;
III – personale con disabilità personale o che necessita di cure continuative;
IV – personale che assiste un familiare con disabilità;
VII – personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità.
Attenzione – Regole generali
– Il titolo di precedenza deve essere posseduto entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità e non entro i termini di pubblicazione delle graduatorie interne.
– In caso di parità di precedenza, prevale il punteggio; in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
– I beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria interna ai fini dell’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, salvo che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (ad esempio, soppressione dell’istituzione scolastica).
– In tali casi, il personale interessato viene graduato secondo l’ordine previsto dal CCNI.
– Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII), non inserito nella graduatoria interna, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento.
– Il dirigente scolastico provvede in tal caso a riformulare immediatamente la graduatoria interna e a notificare le eventuali nuove posizioni di soprannumero agli interessati e all’Ufficio territorialmente competente.
Attenzione: il personale che assiste il familiare con disabilità (IV)
– L’esclusione dalla graduatoria interna è riconosciuta solo se la scuola di titolarità è ubicata nella stessa provincia e nello stesso comune o distretto sub-comunale del domicilio del familiare disabile.
– Se la scuola è nella stessa provincia ma in comune o distretto diverso, l’esclusione è riconosciuta solo se il personale ha presentato domanda volontaria di trasferimento.
Criteri in caso di parità di punteggio
All’interno di ciascuna graduatoria, a parità di punteggio prevale il docente con maggiore età anagrafica.
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