Nuove tutele per il personale della scuola: congedi e permessi per malati oncologici o con invalidità ≥ 74%

In allegato le nostre tabelle riassuntive.

La legge 18 luglio 2025, n. 106, in vigore dal 9 agosto, ha istituto un periodo di assenza dal lavoro non retribuito fino a 24 mesi e 10 ore di permessi retribuite e aggiuntive.

Congedo non retribuito fino a 24 mesi

Chi può richiederlo
Lavoratori dipendenti (pubblici o privati):
– affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare)
– con invalidità pari o superiore al 74%

Durata e condizioni
Congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi.
Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione ed è vietato svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Decorrenza
Fruizione solo dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata (con o senza retribuzione)

Retribuzione e anzianità
Il periodo di congedo:
– non vale ai fini dell’anzianità
– non è coperto da contribuzione, ma può essere riscattato (versamento volontario dei contributi)

Certificazione
A cura del medico di base o specialista SSN/struttura accreditata
Controlli possibili tramite Sistema Tessera Sanitaria e Fascicolo Sanitario Elettronico

Accesso al lavoro agile
Diritto di priorità al termine del congedo, se compatibile con la mansione.


10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito

La legge 18 luglio 2025, n. 106, ha istituto 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito
Per:
– visite
– esami strumentali
– analisi chimico-cliniche e microbiologiche
– cure mediche frequenti

Destinatari
– Lavoratori con malattie oncologiche (fase attiva o follow-up precoce)
– Malattie croniche o invalidanti (anche rare) con invalidità ≥ 74%
– Genitori di figli minori nelle stesse condizioni

Come funziona
– Prescrizione medica necessaria
– Le 10 ore si aggiungono alle tutele già previste
– Valgono le regole delle gravi patologie (compreso calcolo indennità)

Decorrenza del diritto
Dal 1° gennaio 2026


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