Lavoratori fragili: urgente un quadro normativo di riferimento

Questione legata direttamente alla gestione dell’emergenza e al quadro epidemiologico. Ipotesi praticabile è l’aspettativa retribuita per impossibilità della prestazione.

«…Ma il Covid-19 porta con sé anche un’altra emergenza: quella dei «lavoratori fragili» che nella scuola italiana potrebbero essere parecchi – si legge nell’articolo di oggi sul Corriere della Sera.
Per legge infatti rientra nella definizione chi è affetto da più patologie contemporaneamente, gli immunodepressi, i pazienti oncologici. Si possono aggiungere anche coloro che hanno più di 55 anni (nel 2019 su 730 mila insegnanti di ruolo, quelli con più di 54 anni erano oltre 300 mila): non tutti ovviamente, ma coloro per i quali il medico Inail deciderà che è necessaria «la sorveglianza sanitaria eccezionale» prevista dalle regole generali di tutela dei lavoratori e da quelle emanate nei mesi scorsi per tutti coloro per i quali il contagio da Covid potrebbe avere conseguenze anche molto gravi, se non fatali».

Quella dei lavoratori fragili è una condizione che abbiamo sottoposto, in più occasioni, durante le riunioni con il MI e con il Cts.

In una situazione di regole incerte, la questione è stata rinviata di volta in volta, in relazione ad un quadro epidemiologico che cambia continuamente. In assenza di un quadro normativo di riferimento certo, quelle che si possono individuare sono ipotesi basate sulle fattispecie contrattuali attuali.
Cosa fare dunque se il medico certifica la condizione di salute di questi lavoratori?

L’ipotesi che proporremmo è quella dell’aspettativa, retribuita, s’intende.

[Da Wikipidia: Il concetto di congedo per diritto del lavoro, congedo specificamente retribuito, nella forma lunga di alcuni paesi, congedo per assenza, è un’assenza prolungata dal lavoro autorizzata, per qualsiasi motivo autorizzato dal luogo di lavoro].

Si evince chiaramente che l’aspettativa ordinariamente è retribuita, eccetto che  si tratti di motivi personali  che  riguardano  il singolo interesse.

Nel caso dei lavoratori fragili, invece, si tratta dell’impossibilità della prestazione, per cui l’aspettativa è la formula giusta.

Una forma di aspettativa che il governo deve definire. Non si può, infatti, parlare di malattia in senso stretto. In questa specifica fattispecie legata all’emergenza Covid, si può parlare di equiparazione alla malattia e al ricovero ospedaliero per non ricadere nelle limitazioni che la malattia ha (periodo di comporto). Questo senza voler considerare che una recente legge ha imposto il divieto del lavoro agile nella scuola.

Quindi: solo nel caso di interessi soggettivi e volontari che riguardano la sfera privata, legati alla persona si parla di aspettativa senza retribuzione, negli altri casi di impossibilità è corretto parlare di aspettativa retribuita.

Serve una norma che non c’è, che definisca la tutela di queste persone, che rappresenta il primario obiettivo della UIL Scuola, con un istituto che dia la risposta alla legittima paura di ammalarsi con possibili esiti infausti. E’ un dovere dello Stato ed una legittima rivendicazione sindacale.


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