Sostegno e corsi Indire: presentati i decreti per docenti con tre anni di servizio o titolo estero

UIL, una inaccettabile scorciatoia. Assumere tutti i docenti specializzati e garantire una più equa distribuzione dei posti del TFA sostegno, questa la soluzione per dare risposte concrete ai docenti ma soprattutto agli alunni con disabilità. Su richiesta delle organizzazioni sindacali è stato richiesto il confronto sul tema che si svolgerà nei prossimi giorni.

Si è svolta presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa relativa:

Alla bozza di decreto ministeriale riguardante i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per chi ha almeno tre anni di servizi negli ultimi cinque anni (articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106);

Alla bozza di decreto interministeriale concernente i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all’estero in attesa di riconoscimento o che rinunciano al contenzioso in atto (articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106).

Con questi due provvedimenti, al momento in bozza, il Ministero certifica il grande ritardo nel progettare e affrontare seriamente una questione importante per la scuola italiana come i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, soprattutto a fronte di migliaia di docenti già in possesso del titolo che ad oggi risultano non occupati, mentre sono numerosi gli alunni con disabilità che sono senza docente specializzato.

In nove cicli di TFA, le università italiane hanno specializzato circa 200.000 insegnanti, garantendo una formazione specialistica che è stata in grado di fornire le conoscenze necessarie per supportare gli alunni con disabilità. Dall’altro lato, in otto anni sono raddoppiate le persone che lavorano con contratti a tempo determinato, mentre ogni anno restano vacanti migliaia di posti in organico di diritto e altrettanti in organico di fatto di cui più di 100mila solo sul sostegno.

A fronte di questa situazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è prima intervenuto con un decreto, in via di formalizzazione, in cui si dà alla famiglia dell’alunno disabile la possibilità di poter confermare, per l’anno scolastico successivo, il supplente di sostegno nominato per l’anno scolastico in corso, nella maggior parte dei casi privo dispecializzazione. Un metodo che rischia di favorire logiche clientelari e influenzare il consenso, compromettendo l’imparzialità del sistema scolastico statale, garante di laicità, trasparenza e pluralismo e che equivale a trasformare l’istruzione costituzionalmente definita quale funzione essenziale dello Stato, in un servizio a domanda che risponderebbe solo ai desiderata delle famiglie.

Con i provvedimenti presentati oggi in sede di informativa, invece, si chiede di rinunciare a qualsiasi procedura legale al fine di poter partecipare ai corsi che saranno organizzati dalle Università e dall’INDIRE, per chi è in possesso del titolo estero in attesa di riconoscimento, che in molti casi, nel paese di origine, non sono riconosciuti singolarmente per l’insegnamento sul sostegno.

Ciò dimostra che si tratta di un’operazione tesa in primo luogo a salvaguardare l’amministrazione da una mole notevole di contenziosi.La questione della omologazione agli standard dei TFA italiani dei titoli esteri è arcinota. Il Ministero due anni fa, a tal proposito, annunciò che sarebbe stata istituita una task force grazie all’impiego di risorse, con cui si sarebbe agito nell’immediato, per analizzare ogni pratica e dare una riposta celere e puntuale alle oltre 11.000 richieste di riconoscimento dei titoli esteri. Annunci e nient’altro. E non si tratta neanche di un condono (almeno avrebbe potuto avere secondo alcuni punti di vista, non nostri ovviamente, una sua dignità) o di un intento pedagogico, ma solo di una mera questione di opportunità, che determina anche condizioni di risentimento e di frustrazione per coloro che hanno intrapreso un duro corso di studi con il TFA sostegno. Fatto questo che nella scuola non dovrebbe mai verificarsi.

Ma in linea più generale, sosteniamo che tali corsi soprattutto affidati all’INDIRE non garantiscano la stessa formazione dei percorsi universitari del TFA sostegno mettendo in discussione la preparazione dei futuri docenti con il rischio di saturazione di alcune graduatorie GPS con la presenza di centinaia di docenti specializzati, una parte dei quali non è stata nominata su posto di sostegno da GPS e, se non convocata nemmeno da Graduatoria di istituto, è rimasta non occupata.


A tal fine continuiamo a rivendicare altre soluzioni che devono andare alla radice del problema:
– Stabilire un collegamento tra il numero di posti disponibili e il reale fabbisogno a livello nazionale di insegnanti di sostegno per i corsi attivati con il TFA in Italia. Un fabbisogno calcolato dalle singole Università che negli ultimi anni non è mai corrisposto adeguatamente alle necessità dell’intero Paese. Una soluzione che oggi avrebbe posto la nostra scuola in una condizione di sicurezza ed efficienza educativa migliori in termini di diritti degli alunni con disabilità.
– Trasformare l’organico di fatto (al 30/6) in organico di diritto (al 31/8) per stabilizzare migliaia di docenti di sostegno su cattedre ormai consolidate e che rispondono alle vere esigenze delle scuole anche in termini di continuità didattica dell’alunno disabile, anche attingendo dalla 1 fascia delle GPS.
– Garantire il più possibile che gli alunni con disabilità un docente specializzato, come previsto dalla Legge Quadro sulla disabilità 104/92. A tal fine, una volta esaurita la prima fascia sostegno delle GPS della propria provincia, bisogna adottare soluzioni efficaci per assumere insegnanti specializzati da altre province, prima di passare a nominare da seconda fascia GPS o da graduatorie incrociate docenti non specializzati.


Le soluzioni possibili sono:
-La creazione di graduatorie nazionali e/o regionali per gli insegnanti di sostegno, con la possibilità di indicare preferenze su base regionale/nazionale.
– Concedere agli insegnanti specializzati su uno specifico grado di scuola di produrre domanda su posti di sostegno in altri gradi di scuola della stessa provincia, qualora siano esauriti i docenti specializzati, prima di nominare docenti che, pur essendo dello stesso grado in cui vi sia la disponibilità del posto, sono privi di specializzazione.
Questa la strada giusta.

In sede di informativa abbiamo invitato il Ministero ad acquisire anche la documentazione inviata da numerosi docenti di sostegno specializzati in Italia, che in questi mesi abbiamo ascoltato e sostenuto, al fine di una più attenta valutazione rispetto alle scelte che intende adottare.

Di seguito cosa prevedono le bozze.
Percorsi di formazione per chi ha il servizio su posto di sostegno
Chi eroga i corsi di formazione

I percorsi di formazione sono attivati:
– dall’INDIRE;
– dalle Università autonomamente;
– dalle Università in convenzione con l’INDIRE.


Chi accede
Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

In sede di informazione abbiamo evidenziato che, stando a quanto riportato nella bozza, per l’accesso al corso non è previsto il titolo di accesso al grado di scuola per cui si sono maturati i 3 anni di servizio sul sostegno. Abbiamo posto il problema in quanto in molte realtà scolastiche, in particolare del Nord d’Italia, hanno ottenuto l’incarico di supplenza sul sostegno coloro che erano sprovvisti del titolo di accesso nello specifico grado di scuola. Dalla lettura del decreto, infatti, emergerebbe che non sia necessario essere in possesso del titolo di accesso ma sarebbero sufficienti i tre anni di insegnamento sul sostegno. L’accesso alle classi di concorso o grado di scuola è determinato dal titolo di laurea posseduto. In generale, salvo per le classi di concorso ITP alle quali, fino al 31 dicembre 2025, si accede con il mero Diploma di scuola secondaria, il titolo di accesso all’insegnamento è determinato dalla laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento.

L’aspirante può scegliere tra corso universitario e corso Indire

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università.


Per quanti aspiranti sono previsti i corsi
Il Ministero dell’istruzione e del merito acquisisce dall’INDIRE la potenziale offerta formativa dei percorsi di formazione.
I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le 50 e le 150 unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all’INDIRE e alle Università.


Cosa succede in caso di eccedenza
In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento.
A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso gli altri percorsi autorizzati.


Quanti crediti bisogna conseguire
40 Crediti Formativi Universitari (CFU) per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE
– 40 Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System) per i percorsi erogati dall’INDIRE.


Qual è la durata dei percorsi
I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
Quali sono i criteri e le modalità di erogazione delle attività:
– I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione
– Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
– Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.
– Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
– Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi.
– Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
– I percorsi si concludono con l’esame finale


Tirocinio
Non c’è tirocinio diretto e tirocinio indiretto: si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.


Cosa prevede l’esame finale
L’esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.

L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio e del punteggio ottenuto nell’esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.


Differenza tra il titolo rilasciato dall’Università e quello rilasciato dall’Indire
– Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
– Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.
Tali differenze sono state da noi sottolineate in sede di informazione e tenuto conto che i titoli di accesso validi per l’insegnamento in Italia sono solo quelli erogati dalle Università su quali basi giuridiche il titolo rilasciato da INDIRE ha valore quale titolo di accesso?


Costi
L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.
Percorsi di formazione per coloro che hanno un titolo estero in attesa di riconoscimento o in caso di rinuncia al contenzioso in atto.


Chi eroga i corsi di formazione
I percorsi di formazione sono attivati:
– dall’INDIRE;
– dalle Università autonomamente;
– dalle Università in convenzione con l’INDIRE.


Chi accede
Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali:

abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento
abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

N.B. l’iscrizione ai percorsi di formazione è subordinata alla rinunciaad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

La rinuncia è comunicata al Ministero dell’Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità:

tramite apposita piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo

L’aspirante può scegliere tra corso universitario e corso Indire

La domanda di iscrizione può essere rivolta o all’INDIRE o ad un’Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.


Per quanti aspiranti sono previsti i corsi
Il Ministero dell’Istruzione e del merito acquisisce dall’INDIRE la potenziale offerta formativa e, attraverso apposito avviso pubblico, la manifestazione di interesse delle Università all’attivazione dei percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa. L’effettiva partecipazione ai predetti percorsi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti richiesti.


Quanti crediti bisogna conseguire
Per chi non può vantare almeno un anno scolastico in Italia quale docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse (servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno):

48 Crediti Formativi Universitari (CFU) per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE di cui 12 relativi all’attività di tirocinio;
48 Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System) per i percorsi erogati dall’INDIRE di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Per chi può vantare almeno un anno scolastico in Italia quale docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse (servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno):

36 Crediti Formativi Universitari (CFU) per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE;
36 Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System) per i percorsi erogati dall’INDIRE.

In questo caso non si dovrà effettuare il tirocinio.


Quali sono i criteri e le modalità di erogazione delle attività

I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione.
Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
L’attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.
Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.
Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi.
Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
I percorsi si concludono con l’esame finale

Tirocinio
Sono 12 cediti f0ormativi. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti solo per coloro che hanno almeno un anno di docenza su posto di sostegno.


Cosa prevede l’esame finale
L’esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.

L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio e del punteggio ottenuto nell’esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.


Differenza tra il titolo rilasciato dall’Università e quello rilasciato dall’Indire
Anche in questo caso:
– Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
– Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.
Tali differenze sono state da noi sottolineate in sede di informazione e tenuto conto che i titoli di accesso validi per l’insegnamento in Italia sono solo quelli erogati dalle Università su quali basi giuridiche il titolo rilasciato da INDIRE ha valore quale titolo di accesso?


Costi
L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro:
– 1.500,00 (millecinquecento/00) per coloro che devono conseguire i 48 crediti
– 900,00 (novecento/00) per coloro che devono conseguire 36 crediti.


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